Tipologia: CCNL
Data firma: 25 marzo 1991
Validità: 01.04.1991 - 30.11.1994
Parti: Unionlegno e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Prologo
Premessa
Sfera di applicazione
Industrie boschive e forestali
Parte I
Rapporti e diritti sindacali
Art. 1. Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle nuove relazioni sindacali
   1.
   2. Comitato Paritetico Nazionale
   3. Comitato paritetico regionale
   4. Informazioni a livello territoriale
   5. Informazioni a livello aziendale
   Nota a verbale
   Forestazione e approvvigionamento
Art. 2. Assemblea
Art. 3. Consiglio di Fabbrica
   Dichiarazione a verbale
   Chiarimento a verbale
Art. 4. Rappresentanza Sindacale Aziendale (solo per le industrie boschive e forestali)
   Dichiarazione a verbale
Art. 5. Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 6. Versamento dei contributi sindacali - Quota contratto
Art. 7. Fondo di solidarietà
Art. 8. Affissioni
Art. 9. Ambiente di lavoro
Art. 10. Patronati
Art. 11. Commissione nazionale e paritetica per le "pari opportunità"
Parte II
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1. Assunzione
   Dichiarazione a verbale
Art. 2. Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Art. 3. Donne e minori
Art. 4. Visita medica
Art. 5. Classificazione
   Categoria AS(Quadri)
   Categoria A
   Categoria B
   Categoria C
   Categoria D
   Categoria E
Art. 6. Cumulo di mansioni
Art. 7. Orario di lavoro
   A) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
      Dichiarazione a verbale
   B) Riduzione dell'orario di lavoro
      Dichiarazione a verbale
   C) Festività abolite
Art. 8. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
   Chiarimento a verbale
Art. 9. Festività e giorni festivi
Art. 10. Riposo settimanale
Art. 11 Lavoro a turni
Art. 12. Lavoro straordinario, notturno e festivo
  Dichiarazione a verbale
Art. 13. Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 14. Contratto a termine
Art. 15. Ferie
Art. 16. Minimi retributivi contrattuali
Art. 17. Tredicesima mensilità
Art. 18. Corresponsione della retribuzione
Art. 19. Reclami sulla retribuzione
Art. 20. Premio di produzione
Art. 21. Aumenti periodici di anzianità
   Dichiarazione a verbale
Art. 22. Congedo matrimoniale
Art. 23. Indennità di zona malarica
Art. 24. Mensa
Art. 25. Diritto allo studio Lavoratori studenti
   Chiarimento a verbale
Art. 26. Assenze
Art. 27. Lavoratori tossicodipendenti
Art. 28. Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 29. Permessi di entrata e uscita
Art. 30. Trattenute per risarcimento danni
Art. 31. Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 32. Visite di controllo
Art. 33. Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte
Art. 34. Trattamento di fine rapporto
Art. 35. Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda
Art. 36. Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 37. Norme complementari e precedenti contratti
Art. 38. Reclami e controversie
Art. 39. Decorrenza e durata
Art. 40. Disposizioni finali
Parte III
Regolamentazione per gli operai
Art. 1. Periodo di prova
Art. 2. Elementi, computo e modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 3. Recuperi
Art. 4. Sospensione di breve durata ed interruzione di lavoro - soste
   A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
   B) Industrie boschive e forestali.
Art. 5. Modifica di mansioni
Art. 6. Lavoro a cottimo
   A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
   B) Industrie boschive e forestali.
Art. 7. Regolamento del lavoro a domicilio
   1. Definizione del lavoratore a domicilio
   2. Divieti
   3. Libretto personale di controllo.
   4. Responsabilità del lavorante a domicilio
   5. Retribuzione
   6. Maggiorazione della retribuzione
      Chiarimento a verbale
   7. Pagamento della retribuzione
   8. Procedura di informazione
   9. Norme generali
Art. 8. Trasferimenti
Art. 9. Trasferte
   Nota a verbale
Art. 10. Lavori nocivi e pericolosi
   Nota a verbale
Art. 11. Chiamata alle armi
   Chiarimento a verbale
Art. 12. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
   A) Denuncia
   B) Trattamento economico
   B) Conservazione del posto
Art. 13. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
   A) Denuncia
   B) Trattamento economico
   C) Conservazione del posto
    D) Contratti di formazione e lavoro  
      Dichiarazione a verbale
   Cure termali
   Dichiarazione a verbale
   Nota a verbale
   Dichiarazione a verbale
Art. 14. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15. Disciplina aziendale
Art. 16. Divieti
Art. 17. Provvedimenti disciplinari
Art. 18. Multe e sospensioni
Art. 19. Licenziamento per mancanze
Art. 20. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
   Chiarimento a verbale
Art. 21. Trattamento di fine rapporto
Parte IV
Regolamentazione per gli intermedi
Art. 1. Periodo di prova
Art. 2. Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
Art. 3. Modifica di mansioni
Art. 4. Sospensioni di lavoro
Art. 5. Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 6. Recuperi
Art. 7. Lavori nocivi e pericolosi
   Nota a verbale
Art. 8. Trasferimenti
Art. 9. Trasferte
Art. 10. Servizio militare
Art. 11. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12. Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
   Dichiarazione a verbale
   Cure termali
   Dichiarazione a verbale
   Nota a verbale
   Dichiarazione a verbale
Art. 13. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 14. Elementi e computo della retribuzione
Art. 15. Doveri del lavoratore
Art. 16. Provvedimenti disciplinari
Art. 17. Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 18. Trattamento fine rapporto di lavoro
Parte V
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1. Periodo di prova
Art. 2. Modifica di mansioni
Art. 3. Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 4. Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia
Art. 5. Sospensioni di lavoro
Art. 6. Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7. Trasferimenti
Art. 8. Trasferte
Art. 9. Alloggio
Art. 10. Servizio militare
Art. 11. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 12. Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
   Dichiarazione a verbale
   Cure termali
   Nota a verbale
   Dichiarazione a verbale
Art. 13. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 14. Elementi e computo della retribuzione
Art. 15. Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 16. Doveri dell'impiegato
Art. 17. Provvedimenti disciplinari
Art. 18. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 19. Trattamento di fine rapporto
Art. 20. Indennità in caso di invalidità permanente
Art. 21. Previdenza
Art. 22. Norme generali e speciali
Parte VI
Regolamentazione per i quadri
Art. 1. Istituzione della categoria dei Quadri
Art. 2. Periodo di prova
Art. 3. Inquadramento professionale del Quadro
Art. 4. Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di Quadro
Art. 5. Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di Quadro
Art. 6. Passaggio dalla qualifica di impiegato a quella di Quadro
Art. 7. Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 8. Obbligo assicurativo
Art. 9. Norma di coordinamento
Art. 10. Prima decorrenza contingenza
Parte VII
Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno del sughero e forestali
Art. 1. Norme generali
Art. 2. Periodo di prova
Art. 3. Durata dell'apprendistato
Art. 4. Minimi di paga
Art. 5. Ferie
Art. 6. Tredicesima mensilità
Art. 7. Orario di lavoro
Art. 8. Insegnamento complementare
Art. 9. Attribuzione della qualifica
Art. 10. Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
   A) Trattamento retributivo
   B) Conservazione del posto
   C) Clausola di rinvio
Art. 11. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 12. Assenze
Art. 13. Cantieristica e lavorazioni artistiche
Parte VIII
Tabelle retributive
   Minimi tabellari contrattuali
Allegati
Dichiarazione comune
Legge 1970/300 norme sulla tutela della libertà
Legge 1990/108 licenziamenti
Legge 1985/816 aspettative, permessi e indennità
Legge 1977/903 parità di trattamento
Legge 1991/125 parità uomo - donna
Legge 1971/1204 tutela lavoratrici madri
Legge 1982/297 disciplina di fine rapporto
Legge 1985/482 disciplina del trattamento tributario
D.L. 1947/804 riconoscimento di patronato
R.D.L. 1923/692 limitazione dell'orario di lavoro
Legge 1934/370 riposo domenicale e settimanale
Legge 1986/38 indennità di contingenza
Legge 1991/223 cassa integrazione, mobilità
Accordo 8/5/1986 regolamentazione contratto
Legge 1987/56 organizzazione del lavoro
Legge 1984/863 misure urgenti per l'occupazione
Legge 1985/190 riconoscimento dei Quadri intermedi
Legge 1986/106 Quadri

Oggi, 25 marzo 1991, in Milano tra l'Unionlegno - Unione Italiana delle Piccole e Medie Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento[…]; con l'assistenza della Confapi – Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa[…], e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno – Feneal-Uil, aderente alla Uil[…]; la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca aderente alla Cisl[…]; la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive - Fillea aderente alla Cgil[…]; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.


Premessa
1. Il presente contratto attua una articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta per le materie per le quali nel presente contratto e prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati territoriali di categoria dei lavoratori e dall'altro, l'organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l'intervento delle organizzazioni nazionali.
3. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.
A tal fine le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4. Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro a valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.

Sfera di applicazione
Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.), per uso edilizio o altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico-sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - biliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - cartelli stradali e allestimenti in genere - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - cofani mortuari - compensati - cornici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - isolanti in sughero - listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili, arredamenti vari e oggetti e complementi d'arredamento (compresi i mobili e articoli vari di arredamento, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.; mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti, ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - multistrati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana e di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - rivestimenti fiaschi e damigiane - sediame comune e curvato - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante - scope e fiori secchi.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto:
a) le segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse;
b) le segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda.

Industrie boschive e forestali
Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone). Segherie che per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nei ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Parte I
Rapporti e diritti sindacali

L'Unionlegno e la Feneal, Filca, Fillea, ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del CCNL, anche l'individuazione di iniziative politiche comuni a sostegno del settore.
Ferma restando l'autonomia e la libertà di iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti comuni e paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.

Art. 1. Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle nuove relazioni sindacali
1. Le parti con la sottoscrizione del presente contratto concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato Paritetico, costituito a livello nazionale e regionale. Il Comitato Paritetico ha il compito di realizzare la gestione delle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto, attraverso comportamenti assunti congiuntamente.
Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo del CCNL, il Comitato viene costituito e definisce un apposito regolamento per la sua attività che è parte integrante del presente contratto.
In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle seguenti aree di significativa presenza del comparto produttivo legno-arredamento: Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.
Le Associazioni delle piccole e medie imprese provvedono al servizio di segreteria ed agli adempimenti organizzativi connessi all'attività del Comitato.
2. Comitato Paritetico Nazionale
Il Comitato Paritetico Nazionale gestisce al suo interno l'osservatorio che propone ricerche, elabora analisi e fornisce alle Parti i dati relativi alle seguenti materie:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;
- inquadramento categoriale;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;
- politica della materia prima.
L'osservatorio fornisce inoltre alle parti dati disaggregati per i seguenti comparti produttivi:
- manufatti in legno per l'edilizia;
- semilavorati in legno;
- mobili in genere;
- imbottiti;
- cucine;
- sughero e suoi lavori.
Il Comitato paritetico nazionale coordina ed esamina iniziative formative anche volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi sulla formazione professionale per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidenti la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore.
I comitati stessi, anche attraverso successive modifiche, possono definire interlocutori di tutte le istituzioni attive in materia di formazione professionale.
Il Comitato paritetico nazionale coordina ed indirizza le iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente attivando confronti con le istituzioni pubbliche al fine di promuovere iniziative congiunte del settore.
Il Comitato paritetico nazionale ha inoltre il compito di coordinare i comitati paritetici regionali per verificarne la funzionalità, gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti.
Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei componenti di cui tre designati dall'Unionlegno e tre da Feneal, Filca, Fillea.
La presidenza del comitato è assunta congiuntamente da due componenti dello stesso, designati da ciascuna delle parti stipulanti.
Il Comitato paritetico nazionale si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle due parti lo richieda.
3. Comitato paritetico regionale
Il Comitato paritetico regionale assume iniziative autonome nell'ambito degli indirizzi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa del presente articolo nonché dà attuazione alle eventuali iniziative a lui demandate dal Comitato nazionale.
In particolare, spetta al Comitato regionale promuovere la conoscenza sugli andamenti relativi alla propria area di azione, promuovere appositi incontri al verificarsi di situazioni di crisi di significativa rilevanza territoriale , attivare il confronto con gli enti preposti alla formazione professionale, sviluppare le iniziative idonee a divenire agente istituzionale di rapporto con gli enti pubblici di controllo, promozione e intervento, al fine di predisporre congiuntamente ad essi piani graduali e generalizzati in materia di ambiente.
Il Comitato paritetico regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di ambiente, valuterà l'opportunità di iniziative specifiche con riferimento alle aree di competenza delle istituzioni pubbliche in materia, allo scopo di favorire il raccordo tra le aziende e le strutture pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione e salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il Comitato paritetico regionale si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.
Il Comitato paritetico regionale è composto da 6 componenti di cui tre designati dalla Unionlegno e tre da Feneal, Filca, Fillea, tramite le rispettive articolazioni territoriali.
La Presidenza del Comitato e assunta congiuntamente da due componenti dello stesso, designate da ognuna delle parti stipulanti.
Il Comitato paritetico regionale è tenuto ad informare periodicamente il comitato nazionale delle proprie attività; è tenuto inoltre a partecipare alla riunione annuale dei Comitati regionali, convocata dal Comitato paritetico nazionale per una verifica dell'attività svolta e per la progettazione di quella futura.
4. Informazioni a livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'Unionlegno fornirà a Feneal, Filca e Fillea territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio.
5. Informazioni a livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre 75 dipendenti, assistite dall'Unionlegno, forniranno informazioni preventive ogni semestre al Consiglio di Fabbrica ed alla Fillea, Filca e Feneal territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta del Consiglio di Fabbrica, in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
La Direzione aziendale fornirà informazioni al C.d.F. in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive al C.d.F.
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 75 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse.
Resta inteso che tale informativa verrà trasferita ai rispettivi Consigli di Fabbrica.
Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovvero riduzione dell'orario lavorato, l'azienda ne darà preventiva informazione al C.d.F.
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l'Unionlegno.
Le aziende con più di 75 dipendenti forniranno preventivamente al Consiglio di Fabbrica e tramite la Sezione territoriale l'Unionlegno al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguarderà:
- l'articolazione per tipologia dell'attività decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;
- eventuali appalti (nel comparto della nautica).
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
Nota a verbale
I Comitati paritetici di cui al presente articolo si coordineranno per la loro attività con gli enti bilaterali previsti dall'accordo interconfederale del 16-11-1988 relativamente alle materie di competenza di questi ultimi.
A tal fine i Comitati paritetici si riuniranno nella stessa sede degli Enti Bilaterali

Art. 3. Consiglio di Fabbrica
1. Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di Fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 9 unità superiori a 300 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di Fabbrica, tramite le rispettive Organizzazioni Sindacali Territoriali.
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3. Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di Fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore. […]Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di Fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'ipotesi prevista al precedente punto 2. […]
Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 4. Rappresentanza Sindacale Aziendale (solo per le industrie boschive e forestali)
I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
[…]
Nei delegati si identificano le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla citata legge.

Art. 8. Affissioni
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali o il Consiglio di Fabbrica hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 9. Ambiente di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
In conformità ai criteri di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'esecutivo del Consiglio di Fabbrica svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare:
- controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocività;
- concorda con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1978 n. 830, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rilevazione.
Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la direzione aziendale e l'esecutivo del Consiglio di Fabbrica.
Analogamente è confermata l'istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Le aziende trasmetteranno al C.d.F. copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli articoli 16 e 33 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra Direzione aziendale ed esecutivo del C.d.F. per l'adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all'aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli Enti o Istituti stessi, saranno a carico dell'azienda.
Saranno altresì a carico dell'azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni. É confermata altresì l'istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni che gestiscono l'assistenza sanitaria.
A tale proposito le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente accordo per definire il modello di tale libretto.
In considerazione delle caratteristiche delle piccole e medie aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente articolo, i registri dei dati ambientali e biostatistici e il libretto sanitario di rischio possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente contratto, preferibilmente a livello regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno all'esecutivo del C.d.F. l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta del C.d.F., finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti, a livello regionale, alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando tempestiva informazione al C.d.F. delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l'azienda intende adottare.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con le eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978 n. 838.

Parte II
Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1. Assunzione

Dichiarazione a verbale
Le Aziende considereranno con maggiore attenzione nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 3. Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4. Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 7. Orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
[…]
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
[…]
A) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
In ottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, l`orario di lavoro contrattuale potrà essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali medie e ciò in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per i quali l`orario non potrà essere inferiore alle 35 ore settimanali.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Direzione aziendale informerà il C.d.F. e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative modalità di attuazione.
La Direzione aziendale è tenuta pertanto, almeno due settimane prima dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro preventivo con il C.d.F., onde esplicitare le modalità applicative.
[…]
Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nell'arco dell'anno solare.
[…]

Art. 8. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
[…]
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 11 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni. Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere e concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente CCNL.
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto, a decorrere dall'1-4-1991, un compenso sostitutivo del 7% dei minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell'art. 20 della legge 17 ottobre 1987 n. 977.

Art. 12. Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario contrattuale deve avere carattere eccezionale. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario contrattuale nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione dalla legge e relativo regolamento.
Inoltre l'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario contrattuale che il lavoratore è tenuto ad effettuare nei seguenti casi:
- necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti;
- esigenze straordinarie connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime. Su richiesta del C.d.F. l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario contrattuale effettuato.
Al di fuori di quanto previsto dal 3° e dal 4° comma del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario contrattuale sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica.
[…]

Art. 23. Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31. Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 32. Visite di controllo
Per le visite di controllo si fa riferimento alle disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 37. Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno e del sughero, e per gli addetti alle piccole e medie industrie, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno 1a loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

Art. 39. Decorrenza e durata
[…]
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Parte III
Regolamentazione per gli operai
Art. 3. Recuperi
É ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 7. Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio:
è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori , utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C. ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
É fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1985 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, uniforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
4. Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta esecuzione del lavoro.
[…]
8. Procedura di informazione
Il Consiglio di Fabbrica può richiedere alla Direzione Aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, il C.d.F. potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
9. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

Art. 10. Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 9 della parte prima sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale fra Direzione e Rappresentanza Sindacale Aziendale o Consiglio di Fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 12. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 14. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. A decorrere dal 1 luglio 1989 verrà estesa alle lavoratrici di cui alla presente regolamentazione quanto previsto dall'articolo 13 della regolamentazione per gli impiegati, fatte salve misure integrative equivalenti già concordate ed in atto a livello territoriale.

Art. 15. Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.


Art. 16. Divieti
[…]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcoliche senza il permesso della Direzione.[…]

Art. 18. Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 26 (assenze) della parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
[…]
g) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo alla osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 19. Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 18 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque ove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Parte IV
Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6. Recuperi

É ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 7. Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Aziendale o Consiglio di Fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 13. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30-12-1971 n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio,[…].

Art. 15. Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte V
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 13. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30-12-1971 n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio[…].

Art. 16. Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 22. Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme in ogni caso saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

Parte VI
Regolamentazione per i quadri
Art. 9. Norma di coordinamento

Salvo quanto previsto nella presente parte sesta troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.

Parte VII
Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno del sughero e forestali
Art. 1. Norme generali

La disciplina dell'apprendistato per gli operai nelle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e nelle industrie boschive e forestali è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili, e dalle particolari disposizioni che seguono.

Art. 7. Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro degli apprendisti sino al 18° anno compiuto si fa riferimento alle norme di legge.
Per gli apprendisti di età pari o superiore al 18° anno di età la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la normativa sull'orario di lavoro prevista per gli operai dal presente CCNL.

Art. 8. Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 della legge 19 dicembre 1955 n. 25 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 4 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.

Art. 10. Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
C) Clausola di rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo 10, trovano applicazione le norme contrattuali sulle assenze per malattia od infortunio non sul lavoro contenute nel vigente CCNL riguardanti gli operai.

Art. 11. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale Per la malattia professionale e l'infortunio sul lavoro trovano applicazione le norme contrattuali previste per gli operai.