Categoria: 1960
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 luglio 1960
Validità: 01.08.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti di Matera e Camera Confederale Provinciale del Lavoro-Cgil, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Commercio, Matera

Sommario:

Sfera di applicazione:
Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Raggruppamenti di qualifiche.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Trattamento economico per il personale dei negozi del settore alimentazione.
Art. 5. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Art. 6. - Cottimo.
Art. 7. - Trattamento di missione.
Art. 8. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
Art. 9. - Vitto e alloggio.
Art. 10. - Riduzioni.
Art. 11. - Durata e decorrenza del contratto.
Art. 12.
Art. 13. - Controversie individuali.
Art. 14. - Controversie collettive.
Minimi di retribuzione

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Matera, 23 luglio 1960

L’anno 1960, il 23 del mese di luglio in Matera, tra l’Unione Provinciale dei Commercianti di Matera […], e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro (Cgil) […], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) […], si è stipulato il presente contratto integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 da valere per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Matera.

Sfera di applicazione:
L’accordo in parola si applica al personale delle aziende commerciali di cui all’art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958, con esclusione di quello dipendente dalle aziende appartenenti alle seguenti categorie:
Pubblici Esercizi (caffè, bars, ristoranti, trattorie e laboratori di pasticcerie);
Alberghi - Pensioni - Locande ed Alberghi Diurni;
Panifici con annesse rivendite di pane e pasta;
Rivendite di giornali e riviste;
Case di Cura Private;
Aziende esercenti il commercio all’ingrosso di specialità medicinali.

Art. 3. - Orario di lavoro.
I minimi di retribuzione di cui all’art. 1 sono riferiti ad un orario di lavoro di otto ore giornaliere (quarantotto settimanali) per tutto il personale impiegatizio e salariato addetto al lavoro continuo.
Ad un orario di nove ore giornaliere (cinquantaquattro settimanali) per il seguente personale:
addetto alla scarico e carico delle merci;
fattorini;
inservienti;
magazzinieri.
Ad un orario di dieci ore giornaliere (sessanta settimanali) per il restante personale addetto al lavoro discontinuo di cui alle tabelle allegate al regio decreto legge 6 dicembre 1923, n. 2657 e per quello espressamente indicato all’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 4. - Trattamento economico per il personale dei negozi del settore alimentazione.
Per tutto il personale addetto ai negozi del settore alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione di cui all’art. 1 devono intendersi remunerativi di otto ore giornaliere di lavoro ordinario e di un’ora e mezza di lavoro straordinario (cinquantasette settimanali), comprensive quindi del compenso per lavoro straordinario.

Art. 5. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi di cui all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, le parti convengono di mantenere le seguenti proporzioni.
Per tutti i settori: due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 8. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
L’interruzione pomeridiana del lavoro non può essere di durata inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 12.
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958

Art. 14. - Controversie collettive.
Per la definizione delle eventuali controversie collettive le parti fanno esplicito riferimento a quanto espressamente detto nell'art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto ed acquisite dai lavoratori.