Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 30.06.1960
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti di Reggio Calabria e Filcea-Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria, Fisasca-Unione Sindacale Provinciale Cisl, Uidac-Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Commercio, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Proporzione numerica fra aiuto-commessi e commessi.
Art. 2. - Retribuzione degli apprendisti.
Art. 3. - Durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Art. 4. - Orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Art. 5. - Retribuzione,
Art. 6. - Commissione paritetica.
Art. 7. - Condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Decorrenza.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Reggio Calabria, 1° ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959 in Reggio Calabria, tra la Unione Provinciale dei Commercianti di Reggio Calabria […], e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio e Aggregati (Filcea) […], assistiti dal […] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (Fisasca), rappresentata da […] Segreteria della Unione Sindacale Provinciale Cisl, il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Commereiali e Affini (Uidac) […], assistito dal […] Segretario della Camera Sindacale Provinciale - Uil, si è stipulato il presente contratto integrativo di lavoro che disciplina unitariamente per tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le aziende commerciali di cui al CCNL 28 giugno 1958 e il relativo personale dipendente di ambo i sessi. 

Art. 1. - Proporzione numerica fra aiuto-commessi e commessi.
In ogni negozio non vi possono essere più di due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 3. - Durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro.
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro, è quella risultante dagli orari di apertura e chiusura degli esercizi stabiliti dalle autorità competenti.

Art. 4. - Orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
L’orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia non potrà superare le 10 ore giornaliere.
La nona e la decima saranno retribuite con la paga oraria normale ridotta del 20 %.

Art. 6. - Commissione paritetica.
La Commissione paritetica di cui all’art. 120 del CCNL 28 giugno 1958 sarà formata da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni stipulanti.