Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 17 gennaio 2014
Attuazione della direttiva 2012/32/UE della Commissione del 25 ottobre 2012, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
G.U. 10 marzo 2014, n. 57

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2012/32/UE della Commissione adottata in data 25 ottobre 2012 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito negli allegati A.1 ed A.2;
Visto il «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Visto l'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Considerato che il recepimento di tale direttiva 2012/32/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte di adeguamento tecnico, può considerarsi a contenuto non normativo da sottoporsi pertanto, ai sensi del citato articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a recepimento mediante «atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;
Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 può ritenersi implicitamente abrogato dal regime di cui alla citata legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che è stato prodotto precedentemente alla data del 30 novembre 2013, in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando
Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato
Il Ministro dell'interno Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 994


Allegati