Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti di Matera e Sindacato Provinciale Lavoratori di Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali-Cisl
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Matera

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 6. - Trattamento economico.
Art. 7. - Salari apprendisti.
Art. 8.
Art. 9. - Vitto al personale addetto alle pizzerie e birrerie.
Art. 10. - Servizi a domicilio per sposalizi, battesimi e ricevimenti.
Art. 11
Art. 12. - Misura della trattenuta per ingaggi stagionali.
Art. 13. - Locali notturni.
Art. 14. - Norme generali.
Art. 15.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, gelaterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell’art. 86 della legge di P.S., della provincia di Matera, 1 ottobre 1959

L’anno 1959, il giorno 1 del mese di ottobre presso l’Unione Provinciale dei Commercianti di Matera, tra la categoria degli Esercenti Caffè, Bars, Birrerie Bottiglierie, Gelaterie ed ogni altro esercizio similare […], e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali, aderente alla Cisl […], assistiti da […] Unione Sindacale Provinciale Cisl di Matera, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale con riferimento al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro stipulato in Roma il 23 ottobre 1934, modificato il 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di Caffè, Bars, Bottiglierie, Birrerie, Gelaterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell’art. 86 della legge di P.S.

Art. 3. - Apprendistato.
Negli esercizi di 1ª, 2ª 3ª e 4ª categoria potrà essere assunto un apprendista per ogni operaio qualificato.
Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria potrà essere assunto un apprendista anche se esiste il solo datore di lavoro.

Art. 4. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 17 del Contratto Nazionale, dall'orario di lavoro è escluso il tempo per la consumazione dei pasti, che viene stabilito in un’ora al giorno.

Art. 5. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Per il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all’orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell’Autorità competente per i locali non notturni, quando dette ore di protrazione siano oltre la mezzanotte, ma successive all’orario massimo di chiusura e la protrazione stessa sia stata richiesta ed ottenuta dal datore di lavoro, viene fissata una maggiorazione del 27 % della retribuzione globale.

Art. 9. - Vitto al personale addetto alle pizzerie e birrerie.
Il personale addetto alle birrerie con annessa tavola calda, o birrerie con annesse pizzerie, dovrà usufruire del vitto o di una indennità sostitutiva del vitto nella misura di L. 300 giornaliere.

Art. 14. - Norme generali.
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto le parti si riportano al Contratto Nazionale 23 ottobre 1954 e successive modificazioni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto ed acquisite dai lavoratori.