Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti-Sindacato provinciale caffè - bars - birrerie - gelaterie - pasticcerie - sale da ballo e Camera Sindacale Provinciale-Uil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Cgil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Siracusa

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Qualifiche del personale e minimi di retribuzione.
Art. 5. - Riduzioni,
Art. 6. - Scala mobile,
Art. 7. - Mance.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario.
Art. 10. - Servizio rinfreschi o ricevimenti.
Art. 11. - Ricorrenze festive.
Art. 12. - Ferie annuali.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattie - Infortuni.
Art. 15. - Consegne e rotture.
Art. 16. - Abito di servizio.
Art. 17. - Pulizia dei locali.
Art. 18. - Disciplina.
Art. 19. - Commissione provinciale.
Art. 20. - Trattamento di miglior favore.
Art. 21. - Rinvio al CCNL ed alle leggi.
Art. 22. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo della provincia di Siracusa, 30 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre, in Siracusa […], presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.; tra l’Unione Provinciale dei Commercianti […], con l’intervento del Sindacato provinciale caffè - bars - birrerie - gelaterie - pasticcerie - sale da ballo […], e la Camera Sindacale Provinciale (Uil) […], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) […], la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) […], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, 15 maggio 1959, da valere nella provincia di Siracusa per le categorie commerciali, disciplinate dal citato CCNL.

Art. 3. - Apprendistato.
In applicazione dell’art. 9 del precitato CCNL, gli apprendisti che possono essere assunti nel singolo esercizio pubblico sono in numero di due per ogni lavoratore qualificato della categoria. È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista in quell’esercizio pubblico nel quale il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per il personale impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali. Per il personale non impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.
Resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti fissato in mezz’ora.
I turni di lavoro giornalieri non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun impiegato o lavoratore.

Art. 9. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di 2 ore giornaliere o 12 settimanali (superabile per un periodo non eccedente cinque settimane consecutive), ad esclusione degli esercizi a carattere stagionale, sarà retribuito con un aumento del 25 % sullo stipendio o salario, ragguagliato ad ore di servizio.
Per i prestatori d'opera retribuiti in tutto o in parte a percentuale, il maggior compenso per tale lavoro è costituito dalla percentuale stessa.

Art. 12. - Ferie annuali.
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, il personale matura il diritto al godimento di un periodo di ferie nella seguente misura:
Personale impiegatizio: giorni 19, da 1 a 5 anni di servizio; giorni 21, da oltre 5 e fino a 10 anni; giorni 26, da oltre 10 e fino a 20 anni; giorni 30, oltre i 20 anni.
Personale non impiegatizio: giorni 16, da 1 a 5 anni di servizio; giorni 19, da 5 e fino a 10 anni; giorni 22, oltre i 10 anni.
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.

Art. 16. - Abito di servizio.
Il personale è tenuto a curare la pulizia personale ed il proprio vestiario. Nell’intento di regolare la foggia dell’abito di lavoro si conviene quanto segue: il banconista e l’aiuto banconista o l’aiuto barista si presenteranno al posto di lavoro con camicia bianca e cravatta nera: il pasticcere ed il personale di laboratorio con giacca bianca e grembiule; la cassiera con grembiule. Si conviene inoltre, che nel periodo estivo al banconista ed all’aiuto banconista o aiuto barista sarà permesso di stare sul posto di lavoro con la sola camicia bianca a mezza manica, ed al pasticcerò in maglia bianca e grembiule.

Art. 17. - Pulizia dei locali.
Il personale è tenuto alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).

Art. 18. - Disciplina.
Tutto il personale deve rispetto ed obbedienza, deve dare esempio d’ordine e di puntualità nell’adempimento dei doveri comuni e di correttezza nelle reciproche relazioni. Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con sollecitudine. Nelle relazioni con la clientela il personale deve tenere contegno rispettoso e dignitoso.
È vietato al personale fumare nell’esercizio. Nessuno può assentarsi dall’esercizio durante le ore di servizio se non dietro benestare del datore di lavoro.

Art. 19. - Commissione provinciale.
In applicazione dell’art. 8 del CCNL si conviene la costituzione di una Commissione paritetica provinciale di qualifica, come da regolamento a parte, cui è affidato il censimento, la attribuzione e la conferma di qualifica di tutto il personale, nonché la istituzione e l’aggiornamento dello schedario anagrafico relativo. La Commissione ha, altresì, la funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per la applicazione delle leggi sul lavoro e del contratti di lavoro. La Commissione è autorizzata ad effettuare periodicamente sopralluoghi onde accertare eventuali inadempimenti.

Art. 21. - Rinvio al CCNL ed alle leggi.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo provinciale valgono le norme del CCNL, di cui in premessa, e le disposizioni di legge.