Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 ottobre 1954
Validità: 15.10.1954 - 31.12.1955
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti, Sindacato Provinciale degli Albergatori e Unione Provinciale-Cisl, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici servizi
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi ecc., Foggia

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 4. - Trattamento economico.
Art. 5. - Indennità sostitutiva del vitto e alloggio.
Art. 6. - Commissione paritetica.
Art. 7.
Art. 8. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale
Tabelle dei salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavoratori dipendenti da alberghi della provincia di Foggia, 23 ottobre 1954

L’anno 1954 il giorno 23 del mese di ottobre, nella sede dell’Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. di Foggia […], tra l’Unione Provinciale dei Commercianti […], il Sindacato Provinciale degli Albergatori […], e l’Unione Provinciale della Cisl […], il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici servizi […], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da alberghi integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 2. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro l’apprendistato potrà essere svolto presso tutte le categorie d’albergo limitando il numero degli apprendisti al 10 per cento del personale effettivo.

Art. 5. - Indennità sostitutiva del vitto e alloggio.
[…]
Il vitto nella sua qualità e quantità, deve corrispondere alle caratteristiche stabilite dall’art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 6. - Commissione paritetica.
La commissione avrà i compiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Si conviene che il tentativo di bonario componimento delle controversie individuali di lavoro, qualora non venga esperito dalla Commissione paritetica entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della denunzia, possa essere esperito anche dall’ufficio provinciale del lavoro su richiesta del lavoratore interessato.

Art. 7.
Per quanto non contemplato dal presente Contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro.