Tipologia: Accordo nazionale interfederale*
Data firma: 1 ottobre 1991
Validità: 01.08.1990 - 31.07.1994
Parti: Federambiente e Flfp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fiadel-Cisal**
Settori: Servizi, Az. igiene ambientale, complementari e simili, Federambiente
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 17 giugno 1983
Note**: L'accordo con la Fiadel-Cisal è del 9 dicembre 1991

Sommario:

 Protocollo programmatico
Parte del contratto di lavoro
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
   Programmazione e sviluppo
   Rapporti con l'utenza
   Informazione
   Consultazione
      Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
         Nazionale
         Regionale/Territoriale
         Aziendale
Art. 2 - Applicabilità del contratto
Art. 3 - Cessione e trasformazione di Azienda
Art. 4 - Inscindibilità del contratto
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
   Dichiarazione a verbale.
Parte II
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzioni e selezioni del personale
   Contratti di formazione
   Allegato
   Progetto formazione e lavoro
Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità
   Nota a verbale
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Assunzione a termine
Parte III
Diritti ed obblighi delle parti contraenti
Sezione A - Qualifiche e mansioni
Art. 10 - Classificazione del personale
   Livello 8°
   Livello 7°
   Livello 6°
   Livello 5°
   Livello 4°
   Livello 3°
   Livello 2°
   Livello 1°
   Quadri
      Procedura per l'attribuzione della qualifica di quadro
      Misure di carattere retributivo
      Altre norme particolari per i quadri
   Allegato alla classificazione
   Norme di applicazione
   Norma transitoria
Art. 11 - Mutamento di mansioni
Sezione B - Retribuzione
Art. 12 - Retribuzione mensile e sue definizioni
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile
Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni
   Norma transitoria.
   Allegato all'art. 15
   Tabella n. 1 Retribuzione base
   Tabella n. 2 EDR Accordo 15 novembre 1989
   Tabella n. 3 Aumento retributivo EDR
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Quattordicesima mensilità
Sezione C - Indennità e provvidenze varie
Art. 19 - Indennità e provvidenze varie
   A) Indennità mezzo di trasporto
   B) Rimborso spese per testimonianza
   C) Trasferta
   D) Indennità maneggio denaro
   E) Alloggio
   F) Sede di lavoro
   G) Indennità sgombero neve
   H) Rinnovo patente guida
   I) Indennità di reperibilità
   L) Mensa
   M) Indennità «acqua alta» di Venezia
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Sezione D - Orario di lavoro
Art. 21 - Durata settimanale del lavoro
Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro
Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 24 - Assenze e permessi
Art. 25 - Diritto allo studio
Sezione E - Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno
 Art. 27 - Lavoro festivo e domenicale
Art. 28 - Indennità turni ciclici continui ed avvicendati
Sezione F - Contrattazione aziendale
Art. 29 - Contrattazione aziendale
   Produttività
   Redditività
Sezione G - Periodi di riposo
Art. 30 - Giorni festivi e domenicali
Art. 31 - Ferie
Sezione H - Interruzione e sospensioni del rapporto di lavoro
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Servizio militare
Sezione I - Doveri, responsabilità e disciplina
Art. 34 - Doveri dei lavoratori
Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Parte IV
Assistenza e previdenza
Art. 37 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi
Art. 38 - Assistenza e trattamento di malattia
Art. 39 - Prevenzione malattie
Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio
   Esonero agevolato per inidoneità
Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 42 - Trattamento di pensione
Parte V
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 44 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 45 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 46 - Trattamento fine rapporto di lavoro
Art. 47 - Certificato di lavoro
Parte VI
Rapporti sindacali
Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi
Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati
   1 - Distacchi sindacali
   2 - Diritto d'affissione
   3 - Trattenute dei contributi sindacali
   4 - Assemblee sindacali del personale
   5 - Sedi sindacali
   6 - Procedura conciliativa delle vertenze aziendali individuali
Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del contratto
Art. 51 - Circolo culturale e ricreativo
Art. 52 - Patronati di assistenza
Art. 53 - Mobilità del personale
Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti
Allegati
Norme contrattuali valide esclusivamente per il sindacato Fiadel-Cisal
   Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
   Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
   Art. 10 - Classificazione del personale - Quadri
   Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni
   Art. 29 - Contrattazione aziendale - Produttività
   Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi
   Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati
   Art. 52 - Patronati di assistenza
Protocollo di intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil
Sistema di relazioni industriali e Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
   Sistema di relazioni industriali
      Premessa
      Il sistema di relazioni industriali
   Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
      Premessa
   Codice di comportamento sindacale
   Codice di comportamento di parte datoriale
      Premessa
   Norme di garanzia
   Norme pattizie
   Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi.
      1) Rinnovi contrattuali nazionali
      2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi
      3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
   Norme sanzionatorie
   Norme di attuazione
Protocollo di accordo 15 novembre 1989 Cgil-Cisl-Uil
Verbale d'accordo 20 dicembre 1989 Cisal
Accordo nazionale interfederale 12 maggio 1987 per i lavoratori delle città lagunari

Accordo nazionale interfederale 1 ottobre 1991
Il giorno 1 ottobre 1991, in Roma,
tra la Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) […] con la partecipazione del presidente della Commissione Lavoro della Cispel[…],e la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica (Flfp) aderente alla Cgil, […], la Federazione Italiana Trasporti (Fit,) aderente alla Cisl[…], la Uiltrasporti - Settore Ausiliari del Traffico e Portuali - aderente alla Uil, […], è stato stipulato il seguente Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente ed a qualsiasi effetto il precedente CCNL stipulato il 17 giugno 1983 e scaduto, con il successivo accordo integrativo e/o modificativo del 15 novembre 1989, il 31 luglio 1990.

Verbale d'accordo
Il giorno 9 dicembre 1991, in Roma, la Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) […] con la partecipazione del presidente della Commissione Lavoro della Cispel[…],e la Fiadel-Cisal […], hanno stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale, allegato al presente verbale, per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente CCNL stipulato il 17 giugno 1983 è scaduto, con il successivo accordo integrativo e/o modificativo del 15 novembre 1989, il 31 luglio 1990.
La Federambiente e la Fiadel-Cisal si danno, altresì, atto che gli articoli 1, 10, 15, 29, 48, 49 e 52 del sovracitato Accordo Nazionale sono sostituiti, parzialmente o integralmente, dalle norme riportate in allegato.

Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
Le parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo di relazioni industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo dei pubblici servizi, che coinvolga, altresì, le associazioni rappresentative dell'utenza.
Le parti, riconfermando la loro piena autonomia nella diversità dei rispettivi ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in caso di dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione.
Informazione:
deve intendersi con questa voce la reciproca trasmissione di documentazione, dati, notizie ed esposizione di programmi ed iniziative.
Consultazione:
deve intendersi con questa voce la discussione esplorativa su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni.
Confronto:
deve intendersi con questa voce la verifica delle reciproche posizioni per riscontrare le diversità o le identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l'esame.
Contrattazione:
devono intendersi con questa voce tutte le materie su cui le parti trattano ai fini della definizione congiunta dei vari problemi.
Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale.
Resta fermo il principio della non riproponibilità ad altri ambiti delle materie già definite nel livello di competenza.
Nazionale
A questo ambito viene demandata la definizione della normativa contrattuale, la gestione e l'interpretazione della stessa, nonché le materie ed i limiti della contrattazione aziendale.
Regionale/Territoriale
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil ed, inoltre, quanto stabilito dal contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché alla esigenza di nuove figure professionali.
Aziendale
Richiamate la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione della Direzione Aziendale secondo le prerogative di legge e la piena autonomia di azione dei Sindacati, a questo ambito viene demandato il confronto sugli indirizzi e sulle linee secondo cui dovranno articolarsi le seguenti materie:
- organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.;
- articolazione dell'orario di lavoro;
- gli organici e le relative articolazioni;
- massa vestiario.
A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989:
- programmazione ferie e festività;
- ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politica di prevenzione malattie ed infortuni;
- pari opportunità;
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di produttività (art. 29 CCNL);
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di redditività aziendale attinente all'attivazione di nuovi servizi o di segmenti di mercato;
- ogni altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli articoli del CCNL.
L'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale sarà oggetto di verifica, a richiesta, da parte delle Organizzazioni Sindacali.
Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono riconfermate le procedure previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil; a conclusione di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti.

Art. 2 - Applicabilità del contratto
1 - Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti fra le imprese esercenti servizi di igiene ambientale, complementari e simili, aderenti alla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale ed i loro lavoratori, di cui alla classificazione prevista all'art. 10 del presente contratto.
Nella dizione «servizi di igiene ambientale, complementari e simili», si intendono tutti i servizi affidati ed affidabili alle imprese del settore anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di inquinamento (centrali od impianti di eliminazione e/o trasformazione di rifiuti, manutenzione, verde pubblico, disinfezione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, interventi tesi alla neutralizzazione dell'inquinamento dell'aria, etc.).
2 - L'applicazione del presente contratto di lavoro è sottoposta agli adempimenti di legge.
3 - Il contratto è applicabile ad enti, società ed organizzazioni che abbiano aderito alla Federambiente ed alla quale abbiano conferito il mandato di rappresentanza.
4 - Il contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana gestiti da ogni altro ente pubblico economico o società di capitale totalmente o parzialmente pubblico, per i quali l'applicazione è operante a seguito degli adempimenti richiesti dalla legge e/o dai rispettivi statuti.
5 - Il presente contratto si applica anche ai lavoratori dei servizi di igiene ambientale, complementari e simili, delle imprese pubbliche degli Enti Locali che gestiscono promiscuamente più servizi. Ai lavoratori addetti ai servizi comuni della stessa Azienda, con accordo sindacale non revocabile, da stipularsi in sede aziendale fra le parti sindacali interessate, viene pattuita l'applicazione di uno dei contratti collettivi di lavoro applicabile ad uno dei servizi gestiti promiscuamente dall'Azienda.

Parte II
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 6 - Assunzioni e selezioni del personale
1 - L'assunzione del personale, dal 1° all'8° livello, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, viene effettuata dall'Azienda in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate nel presente articolo.[…]
Apprendistato
1 - La disciplina dell'apprendistato é regolata dalle norme di legge e dal relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n. 56/1987, art. 21).
[…]

Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità
1 - Per la tutela del lavoro delle donne vengono richiamate le norme di legge vigenti.
2 - I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 8 del CCNL 19 giugno 1987, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL In sede di contrattazione decentrata a livello di singola Azienda, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento:
- all'accesso ed alle modalità di svolgimento di corsi di formazione professionale;
- agli orari di lavoro;
- al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, nel quadro di un processo che tenda ad evitare assegnazioni di mansioni, in via permanente, aventi carattere discriminatorio e prive di ogni possibile evoluzione professionale.
Rientra nelle competenze dei comitati per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per la effettiva pari dignità delle persone e, in particolare, per rimuovere completamente eventuali molestie e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore.
3 - Per quanto non espressamente indicato nel precedente punto 2, vengono richiamate le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dei Decreti del Ministro del Lavoro 8 e 22 luglio 1991.
Nota a verbale. - Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro (molestie sessuali).
Le parti nel rispetto di quanto previsto dal codice civile art. 2087, nonché dalle raccomandazioni C.E.E. del 30 luglio 1991 in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
É considerato inaccettabile qualsiasi comportamento basato sul sesso se indesiderato ed offensivo per chi lo subisce, tanto più se questo viene utilizzato in maniera esplicita od implicita per alterare o motivare decisioni inerenti alle attività lavorative (assunzione, formazione, promozioni etc.) creando quindi un ambiente ostile, intimidatorio ed umiliante.
Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione ed informazioni nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.
Inoltre, si faranno promotrici di iniziative volte ad informare i lavoratori/ci sulla procedura, sulle misure di intervento e sull'individuazione di punti di riferimento (sindacale ed aziendale) per le denunce, che le parti intendono attuare ed identificare nonché sulle sanzioni disciplinari che si intenderanno prevedere per i dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro.

Parte III
Diritti ed obblighi delle parti contraenti

Sezione A - Qualifiche e mansioni
Art. 10 - Classificazione del personale
[…]
Livello 4°
Declaratoria
Profili e funzioni esemplificativi
[…]
Lavoratori in possesso delle previste certificazioni amministrative e professionali, acquisite se necessario con appositi corsi professionali, che siano in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto, raccolta, spazzamento etc. del parco mezzi aziendali per i quali sia necessario il possesso della patente di grado C o superiore. Lo svolgimento di tali mansioni implica, inoltre, la completa idoneità fisica debitamente certificata, comprese le turnazioni di servizio 24 ore su 24, le variazioni d'impiego anche nell'arco della stessa giornata di lavoro, sottoscritte dal lavoratore all'atto dell'inquadramento, con rendiconto giornaliero scritto del servizio svolto e con compiti di piccola manutenzione riparativa dei mezzi loro affidati.
Livello 3°
Declaratoria
Profili e funzioni esemplificativi
[…]
Lavoratori addetti alla disinfezione ed alla disinfestazione etc., con patentino rilasciato dall'autorità competente, cui sono demandati anche la preparazione dei composti e la guida dei veicoli in dotazione ai servizi.
Lavoratori che svolgono con continuità ed organicità, in maniera contestuale e promiscua, mansioni riferibili a più aree funzionali e che abbiano piena idoneità fisica a tutte le mansioni, debitamente certificata, possesso della patente di grado B, disponibilità sottoscritta all'atto dell'inquadramento all'effettuazione di tutti i turni di servizio previsti dall'organizzazione aziendale, compresi quei turni che si attuano 24 ore su 24 ed alle variazioni d'impiego nell'arco della stessa giornata lavorativa.
[…]
Norma transitoria
[…] le parti decidono di costituire un'apposita Commissione nazionale mista che procederà ad una analisi di alcune realtà aziendali significative, corrispondenti alle seguenti tipologie:
aree metropolitane, medie, piccole.
[…]

Art. 19 - Indennità e provvidenze varie
[…]
G) Indennità sgombero neve
Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il 15 ottobre, un'indennità limitatamente al personale ad detto all'espletamento di tale servizio.
Un'indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra, sarà contrattata anche per il personale che espleta servizi collaterali allo sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti quei servizi espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto ed immediato dell'intervento neve e contestualmente allo stesso.
[…]
M) Indennità «acqua alta» di Venezia
Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, una indennità limitatamente al personale addetto all'organizzazione ed all'espletamento del servizio.

Art. 20 - Indumenti di lavoro
1 - La massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
2 - La fornitura degli indumenti, nonché di tutti gli altri strumenti di lavoro, dovrà avvenire esclusivamente e direttamente da parte dell'Azienda.
Essi dovranno essere usati esclusivamente per l'espletamento dei compiti d'istituto.
3 - Le Aziende sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro a tutto il personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate in ogni singola Azienda con riferimento alla struttura ed all'organizzazione del lavoro.
4 - Gli oggetti di vestiario devono essere indossati dal personale obbligatoriamente ed esclusivamente durante il servizio; il personale stesso é tenuto a curare la buona conservazione e la pulizia degli indumenti.
5 - Non è consentita la corresponsione di somme in denaro o buoni acquisto in sostituzione degli indumenti.
Dichiarazione a verbale.
In relazione ai problema dei lavaggio degli indumenti dei lavoratori ed ai possibili riflessi igienico-sanitari, le parti firmatarie concordano sulla urgente necessità di una pronuncia in materia del Ministero della Sanità al fine di chiarire le categorie eventualmente interessate e le modalità di lavaggio.
La formulazione dei quesito sarà concordata ed inviata entro il 31.12.1991.

Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno
[…]
2 - Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di non ricorrere al lavoro straordinario, se non in caso di inderogabili esigenze di servizio di carattere urgente ed imprevedibile.
Per una valutazione della corretta applicazione di tali principi le Aziende comunicheranno, trimestralmente, alle istanze sindacali le notizie riassuntive del lavoro straordinario. Tali informazioni saranno, di norma, fornite analiticamente per area o reparto.
[…]
4 - Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del 37% della retribuzione individuale oraria.
Il personale impegnato a svolgere lavoro notturno dovrà essere dotato di apparecchi ricetrasmittenti che assicurino il collegamento con l'Azienda.
[…]

Art. 28 - Indennità turni ciclici continui ed avvicendati
1 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei ciclici, continui ed avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con spostamento del riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 6% (sei) della sola retribuzione base del livello di appartenenza.
2 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici, continui ed avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 4% (quattro) della sola retribuzione base del livello di appartenenza.
3 - Tali indennità verranno corrisposte nella misura di 1/22 del loro valore mensile, in caso di tre turni su 24 ore; qualora i turni ciclici continuati avvicendati si svolgano in quattro turni su 24 ore, le indennità turno verranno corrisposte nella misura di 1/26 per ogni giorno di effettivo svolgimento della mansione.
[…]

Art. 34 - Doveri dei lavoratori
1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere le formalità prescritte dall'Azienda per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa;
[…]
f) aver cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
h) osservare e far osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio dalla Direzione, con le modalità previste dal presente contratto.
[…]
3 - Il lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve sottoporsi in qualsiasi momento e, particolarmente, prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 40, a visita medica da parte di sanitari degli istituti previdenziali competenti o di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti
1 - Il conducente deve assolvere ad una serie di atti sostanziali aventi come fine il buon funzionamento ed il mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della strada e dal regolamento.
Gli atti succitati sono: interventi, controlli, segnalazioni. Dette operazioni debbono essere svolte nell'orario normale di lavoro.
Interventi:
- rifornimento carburante;
- rabbocco livello liquido raffreddamento motore;
- rabbocco livello fluidi funzionali;
- rifornimento liquido lavaparabrezza;
- pulizia interna cabina.
Controlli:
- metodica verifica della strumentazione di bordo (spie, strumenti, etc.) per mantenere il massimo livello di efficienza;
- livello liquido raffreddamento motore;
- livello fluidi funzionali;
- condizione e pressione pneumatici;
- fumosità allo scarico;
- illuminazione esterna.
Segnalazioni:
- puntuale trasmissione, mediante gli strumenti previsti dalle procedure aziendali, di tutte le informazioni atte a segnalare anomalie di funzionamento o guasti.
[…]

Parte IV
Assistenza e previdenza
Art. 37 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi

1 - Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi si applicano le norme di legge vigenti.
[…]

Art. 39 - Prevenzione malattie
1 - All'esclusivo scopo di preservare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti, le Aziende, avvalendosi prioritariamente delle strutture pubbliche operanti con il vincolo del segreto professionale, sottoporranno con periodicità e specificità fissate dall'autorità competente per territorio, i lavoratori ai controlli ed esami che saranno ritenuti opportuni per il conseguimento di un'efficiente azione preventiva delle malattie.
A tale scopo, attraverso specifiche intese con gli istituti di medicina del lavoro, verranno stabiliti gli esami ed i controlli cui sottoporre i lavoratori.
2 - Le Aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati, compileranno opportune statistiche. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le Aziende faranno intervenire con tempestività Specialisti del lavoro, a carico dell'Azienda stessa e l'U.S.L. competente per territorio. I dati conclusivi verranno trasmessi al compimento di ciascun biennio alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
3 - Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in modo del tutto anonimo.
Tutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto professionale.
4 - La struttura sanitaria incaricata degli esami, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, ad un familiare dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.
5 - Le spese per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono a carico delle Aziende.

Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio
1 - É diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità psichico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito.
2 - L'accertamento relativo deve essere svolto dalla U.S.L. del luogo dove l'Azienda ha la propria sede, ovvero da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300.
3 - L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla constatazione della sua capacità lavorativa.
Entro sette giorni dalla suddetta comunicazione, in caso di eventuali divergenze sull'accertamento di idoneità, si può ricorrere al Collegio medico dell'U.S.L. secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Le spese relative al medico eventualmente designato dal lavoratore sono, in ogni caso, a carico del lavoratore stesso.
A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in suo possesso esclusivamente e direttamente alla U.S.L. e non all'Azienda.
4 - Sia l'U.S.L. e gli Enti di cui sopra, in prima istanza, sia il Collegio medico, in seconda istanza, potranno:
a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali é stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito;
b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali é stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
5 - Nei casi previsti dal precedente punto 4, lettere b) e c), l'Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 6.
6 - É data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 4, lettera c), e sempreché non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 43, punto 1, lettera e) (esonero per malattia contagiosa cronica), di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell'accertamento medico.
7 - La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento.
8 - L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL ed il lavoratore interessato.
9 - Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi dei precedente punto 8, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 5.
[…]
Esonero agevolato per inidoneità
a) Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma «una tantum» definita nella sottoindicata tabella.
b) La procedura di cui al punto a) non è applicabile al personale che abbia già compiuto il 59° anno di età.
c) L'esonero, stante le condizioni di cui al punto a), avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età e, nel caso che abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui al punto 2 dell'art. 43, il 64° anno di età.
[…]

Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri
1 - L'Azienda è tenuta ad ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio ed, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che recita:
«É vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto».
[…]
Per quanto attiene il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di astensione obbligatoria, si richiama quanto previsto dalla già citata legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dal D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 «Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri» e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903(*)
(*) Vedi anche sentenza della corte costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987.


Parte V
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro

1 - Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
[…]
e) esonero per malattia contagiosa cronica del lavoratore;
f) esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;
[…]

Parte VI
Rapporti sindacali

Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi(*)
(*) Vedi Verbale d'incontro, in allegato, pag. 138

1 - Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono istituire, nelle singole Aziende, loro organismi di rappresentanza.
[…]
3 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che costituiscono la Rappresentanza Sindacale a livello di Azienda, di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
4 - Ove le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto 1, siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza Sindacale Aziendale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'Azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previste dall'atto costitutivo.
[…]

Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1 - Distacchi sindacali(*)
(*) Vedi Verbale d'incontro, in allegato, pag. 138

2 - Diritto d'affissione
Le Rappresentanze Sindacali e le strutture esterne delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 52 - Patronati di assistenza
1 - I patronati di assistenza Inca-Cgil, Inas-Cisl ed Ital-Uil, essendo parte integrante delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, hanno diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal D.L. C.P.S. del 29 aprile 1947, n. 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/1970, oltre che dagli accordi aziendali, dalle leggi assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli infortuni.
[…]

Art. 53 - Mobilità del personale
1 - É prevista all'interno delle Aziende la mobilità tra personale inquadrato nello stesso livello, purché ciò non comporti peggioramento economico anche in coincidenza di processi di ristrutturazione e dell'introduzione di nuove tecniche organizzative e funzionali, previo accertamento dell'idoneità fisica.
[…]

Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti
[…]
5) l'Azienda esaminerà la possibilità, limitata alla fase riabilitativa, di adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni che non mettano in pericolo la propria e l'altrui incolumità e non siano contrastanti con gli obiettivi di recupero e riabilitazione.
[…]

Allegati
Norme contrattuali valide esclusivamente per il sindacato Fiadel-Cisal
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
1° comma:
«Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989 e del relativo accordo Federambiente/Fiadel-Cisaldel 20 dicembre 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale».
4° comma:
«Regionale/Territoriale.
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil e dal relativo accordo Federambiente/iadel-Cisaldel 20 dicembre 1989 ed, inoltre, quanto stabilito dal contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché alla esigenza di nuove figure professionali».
6° comma:
«A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989 e del relativo accordo Federambiente/FiadelCisal del 20 dicembre 1989».
[…]

Art. 52 - Patronati di assistenza
«1 - Il patronato di assistenza Encal-Cisal, essendo parte integrante dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente contratto, ha diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal D.L. C.P.S. del 29 aprile 1947, n. 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70 oltre che dagli accordi aziendali, dalle leggi assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli infortuni.
[…]

Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra la Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali)[…]; e la Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)[…]; la Cisl (Confederazione ltaliana Sindacati Lavoratori)[…]; la Uil (Unione ltaliana del Lavoro)[…]; si è convenuto il seguente protocollo di intesa su
Sistema di relazioni industriali e Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla Cispel.
Esso si articola su 4 livelli:
1°) Livello confederale
É costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della Cispel e delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil.
La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
[…]
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, cosi come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2°) A livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3°) Livello di Federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.
4°) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.