Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° marzo 1950
Validità: 01.03.1950 - 28.02.1951
Parti: Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli, Unione Provinciale Tappezzieri ed Affini e Fillav-Camera del Lavoro di Napoli, Fil
Settori: Tessili, Tappezzieri, Artigianato, Napoli

Sommario:

Art. 1. - Operaio extra.
Art. 2. - Operaio specializzato.
Art. 3. - Operaio qualificato.
Art. 4. - Operaio comune.
Art. 5. - Aiutante.
Art. 6. - Minimi salariali.
Art. 7. - Sfera di applicazione.
Art. 8. - Trattamento della mano d’opera femminile.
Art. 9. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 10. - Eventuali controversie.
Art. 11. - Notifica delle qualifiche.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Condizioni di miglior favore.
Art. 14. - Durata.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane di tappezzieri ed affini della provincia di Napoli, 1° marzo 1950

L'anno 1950 il giorno 1° del mese di marzo, in Napoli, presso la Federazione Provinciale dell'Artigianato in via De Pretis, 102; tra la Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli […], l’Unione Provinciale Tappezzieri ed Affini […] e la Fillav […], assistito da […] Camera del Lavoro di Napoli, la Fil […]
In applicazione dell’art. 23 del contratto di lavoro normativo per la disciplina dei rapporti tra artigiani e prestatori d’opera della provincia di Napoli firmato il 19 dicembre 1947 dai rappresentanti della Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli e della Camera del Lavoro di Napoli e Provincia si è proceduto alla classificazione degli operai in rapporto alla loro capacità tecnica ed alla fissazione dei minimi di paga per i dipendenti delle botteghe artigiane dell’Unione Tappezzieri. Le parti dopo ampio esame delle condizioni di lavoro delle botteghe artigiane concordano quanto segue:

Art. 1. - Operaio extra.
Sono da ritenersi appartenenti a tale categoria tutti i lavoratori che avendo capacità sufficiente per addestrare e preparare nuove maestranze vengono assunti dalle aziende artigiane delle tappezzerie con mansioni direttive e certezza di poter guidare gli apprendisti verso il completamento della loro istruzione professionale.

Art. 8. - Trattamento della mano d’opera femminile.
Al personale femminile eventualmente occupato nelle aziende artigiane delle tappezzerie viene praticato il trattamento salariale rispondente a quello fissato per gli uomini della rispettiva categoria con una riduzione del 30 %.
Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro, di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà ad esse corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.

Art. 12. - Apprendistato.
Per quanto riguarda gli apprendisti le parli si richiamano all’accordo stipulato in data 10 giugno 1949 tra la Camera del Lavoro di Napoli e la Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli.