Categoria: 1949
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 giugno 1949
Validità: 01.07.1949 - 30.06.1950
Parti: Unione Provinciale Mobilieri ed Affini, Unione Provinciale Restauro Mobili, Carpenterie ed Affini, - Federazione dell’Artigianato di Napoli e Fillav-Camera Confederale del Lavoro di Napoli
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato, Napoli

Sommario:

Art. 1. - Categoria extra.
Art. 2. - Operaio specializzato.
Art. 3. - Operaio qualificato.
Art. 4. - Operaio comune.
Art. 5. - Aiutante.
Art. 6. - Manovale specializzato.
Art. 7. - Manovale comune.
Art. 8. - Minimi salariali.
Art. 9. - Sfera di applicazione.
Art. 10. - Trattamento della mano d’opera femminile.
Art. 11. - Eventuali controversie.
Art. 12. - Notifica delle qualifiche.
Art. 13. - Apprendistato.
Art. 14. - Condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Durata.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, della provincia di Napoli, 30 giugno 1949

L’anno millenovecentoquarantanove il giorno 30 giugno, in Napoli, presso la Federazione Provinciale dell’Artigianato si sono riuniti […] Unione Provinciale Mobilieri ed Affini, […] Unione Provinciale Restauro Mobili, Carpenterie ed Affini, […] Federazione dell’Artigianato di Napoli, assistiti da […] Federazione dell’Artigianato, […] Fillav (Federazione Italiana lavoratori del Legno artistico e varie) […], assistiti da […] Camera Confederale del Lavoro di Napoli […]
In applicazione dell’art. 23 del contratto di lavoro normativo per la disciplina dei rapporti tra artigiani e prestatori d’opera della provincia di Napoli firmato il 19 dicembre 1947 da rappresentanti della Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli e della Camera del Lavoro di Napoli e Provincia si è proceduto alla classificazione degli operai in rapporto alla loro capacità tecnica ed alla fissazione dei minimi di paga per i dipendenti delle botteghe artigiane del legno.
Le parti dopo ampio esame delle condizioni di lavoro delle botteghe artigiane concordano quanto segue:

Art. 1. - Categoria extra.
Sono da ritenersi appartenenti a tale categoria tutti i lavoratori che avendo capacità sufficiente per addestrare e preparare nuove maestranze, vengono assunti nelle aziende artigiane del legno con mansioni direttive e certezza di poter guidare gli apprendisti verso il completamento della loro istruzione professionale.

Art. 9. - Sfera di applicazione.
I minimi e le qualifiche sopra concordati si applicano alle seguenti categorie facenti parte dell’Unione Mobilieri ed affini e dell’Unione Restauro mobili, segherie, carpenterie ed affini: Mobili, affini, serramenti avvolgibili, bigliardi, carpenterie navali, carri e carrozze, botti e fusti dogati, articoli sportivi tracciati e compensati, pipe ed abbozzi di pipe, cornici, aste dorate e comuni, sediame, comune e curvato, tornitori, articoli da disegno e didattici, articoli igienici e sanitari. articoli casalinghi, giacciale, mobili ed articoli vari di arredamento giunco e vimini, pavimenti di legno e relativa messa in opera in quanto effettuata dalle stesse ditte produttrici, formai, ceppi per zoccoli, fondi per calzature, imballaggi e cesti di legno, rivestimento fiaschi e damigiane, manici di frusta, segheria, agglomerati di legno, pennelli e prodotti in genere di legno, manufatti di legno in genere, manufatti granulati ed agglomerati di sughero intagliati, restauro mobili artistici, modellisti, tracciatori, attrezzisti, intarsiatori, doratori grattatori, mettitori d’oro, ingessatori, disegnatori, stipettai e lucidatori.

Art. 10. - Trattamento della mano d’opera femminile.
Al personale femminile eventualmente occupato nelle aziende artigiane del legno viene praticato il trattamento salariale rispondente a quello fissato per gli uomini della rispettiva categoria con una riduzione del 30 %.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro, di rendimento qualitativo e quantitativo sarà ad esse corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.

Art. 13. - Apprendistato.
Per quanto riguarda gli apprendisti le parti si richiamano all’accordo stipulato in data 10 giugno 1949 tra la Camera del Lavoro di Napoli e la Federazione Provinciale dell’Artigianato.