Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 luglio 1959
Validità: 23.06.1959 - 22.06.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Materana Coltivatori Diretti e Camera Provinciale del Lavoro, la Federbraccianti, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Fisba, Camera sindacale Provinciale-Uil, UilTerra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Matera

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione braccianti agricoli.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro e riposo giornaliero.
Art. 6. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 9. - Zone malariche - Indennità malarica.
Art. 10. - Assicurazioni sociali, previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Indennità caropane.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Inizio e termine del lavoro.
Art. 16. - Indennità di pernottamento.
Art. 17. - Assunzione braccianti forestieri e spese di viaggio.
Art. 18. - Interruzione di lavoro.
Art. 19. - Tariffe per mesaruoli e braccianti fìssi o obbligati.
Art. 20. - Condizioni di miglior favore.
Art. 21. - Controversie di lavoro.
Art. 22. - Deposito del contratto.
Chiarimenti a verbale.
Tabelle tariffe

Contratto collettivo per i lavoratori avventizi dell’agricoltura della provincia di Matera, 6 luglio 1959

In Matera, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., l’anno millenovecentocinquantanove il giorno 6 del mese di luglio […], tra la Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal suo Presidente […] e da […] Presidente della Sezione Provinciale Affittuari Conduttori, […] Presidente della Sezione Provinciale proprietari conduttori, […] Presidente Sezione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Federazione Materana Coltivatori Diretti […], assistito dal […] Direttore della Federazione Materana Coltivatori Diretti e la Camera Provinciale del Lavoro […], la Federbraccianti […], la Unione Sindacale Provinciale - Cisl […], la Fisba […], la Camera sindacale Provinciale Uil […], la Uil Terra Provinciale […], viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per la provincia di Matera per i braccianti agricoli.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo di lavoro regola il rapporto di lavoro tra le aziende agricole ed i lavoratori dipendenti aventi la qualifica di braccianti, come specificato nel successivo art. 2.
Esso si applica in tutta la provincia di Matera […]

Art. 2. - Definizione braccianti agricoli.
I braccianti agricoli, in base alla durata con cui vengono assunti, si distinguono in:
a) braccianti avventizi;
b) braccianti mesaruoli;
c) braccianti fissi o obbligati.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori assunti a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o lidia esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque n fine settimana.
Per braccianti mesaruoli si intendono quei lavoratori assunti per un periodo fisso di lavoro di almeno un mese e retribuiti o quindicinalmente o mensilmente.
Per braccianti fissi o obbligati si intendono quei lavoratori agricoli assunti per un periodo minimo di almeno sei mesi di lavoro continuo oppure di otto mesi di lavoro discontinuo, purché complessivamente sia assicurato un minimo di 151 giornate retribuite.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro e riposo giornaliero.
La durata del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, la loro distribuzione nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
dicembre e gennaio, ore 6;
novembre e febbraio, ore 7;
nei rimanenti mesi, ore 8.
Al lavoratore deve essere concesso un riposo giornaliero secondo le consuetudini locali. Nei mesi estivi e di più prolungano e faticoso lavoro, il riposo sarà di un’ora al mattino e di due ore al mezzogiorno.
Il presente articolo non si applica per i lavori di mietitura e trebbiatura.

Art. 6. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro come stabilito nell’articolo precedente;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba sia al coperto che allo scoperto;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, nonché quello eseguito nel giorno della Festa del Patrono (chiarimento a verbale).
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non potranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo capo verso del presente articolo.
[…]
Non viene considerato lavoro notturno festivo quello eseguito dalle ore 20 della vigilia del giorno festivo fino alle ore 4 del giorno festivo.
Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa,

Art. 9. - Zone malariche - Indennità malarica.
Nelle zone malariche le aziende sono tenute a somministrare il chinino gratuitamente ai lavoratori che prestano la loro opera. In dette zone, spetta inoltre al lavoratore una indennità giornaliera di L. 28 oltre la paga globale, limitata al periodo malarico che viene stabilito di anno in anno dall'Ufficio Provinciale Sanitario.

Art. 10. - Assicurazioni sociali, previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi contributi secondo le vigenti norme.

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o di chi per essa e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o da chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina del rapporto di lavoro.
Qualsiasi infrazione alla disciplina del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori, potrà essere, a seconda la gravità della mancanza, punita nel modo seguente:
a) con la multa fino ad un massimo di 2 ore di lavoro nei seguenti casi:
1) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
2) che per negligenza apporti lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
3) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
b) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità delle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo precedente;
c) con il licenziamento in tronco senza preavviso per i braccianti mesaruoli e fissi nei seguenti casi:
1) danneggiamenti dolosi agli attrezzi o alle coltivazioni, agli stabili o al bestiame;
[.]
3) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste nel presente contratto.
[…]

Art. 15. - Inizio e termine del lavoro.
Il lavoro ha inizio e termine nel campo; qualora però il luogo di lavoro disti dal Centro abitato oltre 4 km., per la via più breve e praticabile ed il trasporto non avvenga con mezzi forniti dal datore di lavoro, per ogni chilometro in più dei quattro, sarà corrisposta una retribuzione corrispondente ad un quarto d’ora di lavoro effettivo sia per l’andata che per il ritorno.
Il datore di lavoro che possiede nell’azienda locali igienici ed adatti a dormitori, a norma di legge, potrà esigere il pernottamento del lavoratore per la durata dei lavori da eseguire. In tal caso, se il lavoro dovesse svolgersi in appezzamenti distanti dai locali adibiti a dormitori oltre i due chilometri e mezzo, ai lavoratori spetterà la indennità di cui sopra, sempreché il trasporto non avvenga con mezzi forniti dal datore di lavoro.
Ai lavoratori che non intendano pernottare quando vi siano dormitori igienici a norma di legge, non competerà la indennità chilometrica.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori che pernottano nell’azienda, il mezzo di trasporto sia per l’andata che per il ritorno all’inizio ed alla fine del periodo di lavoro; contrariamente, dovrà corrispondere l’indennità chilometrica come stabilito nel primo capoverso del presente articolo.
Il mezzo di trasporto sarà fornito anche in coincidenza del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali sia per l'andata che per il ritorno, qualora il lavoratore intenda raggiungere la sua residenza in paese.

Art. 16. - Indennità di pernottamento.
Ai braccianti che pernottano in campagna, spetterà la somministrazione gratuita di una minestra calda. In caso di mancata somministrazione della minestra calda, per impedimento del datore di lavoro o di chi per esso, verrà corrisposta al lavoratore la somma di L. 100.
Si chiarisce che il lavoratore non ha la facoltà di scelta.

Art. 19. - Tariffe per mesaruoli e braccianti fìssi o obbligati.
[…]
I braccianti mesaruoli hanno diritto di fruire di una giornata di riposo ogni due domeniche.
[…]

Art. 21. - Controversie di lavoro.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera. In dipendenza del rapporto di lavoro, l'oggetto di tale contestazione dovrà essere demandato alle rispettive organizzazioni sindacali locali le quali, attraverso una commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento. Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di Intervento.
Decorso tale termine o qualora in sede locale non si giunga a dirimere la contestazione, le parti costituenti il rapporto di lavoro potranno presentare denunzia di controversia di lavoro all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., il quale esperirà il tentativo di bonario componimento della controversia invitando le parti interessate.