Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 30 gennaio 1954
Validità: 01.09.1953 - 31.08.1954
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale, Fisba Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati, Messina

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Durata del contratto individuale.
Art. 3. - Definizione del salariato fisso.
Art. 4. - Classifica dei salariati fissi.
Art. 5. - Assunzione.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Modalità delle retribuzioni.
Art. 18. - Diritti speciali.
Art. 19. - Casa di abitazione.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Diarie.
Art. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 23. - Malattie ed infortuni.
Art. 24. - Tutela della maternità.
Art. 25. - Straordinari permessi.
Art. 26. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 27. - Trapasso di azienda.
Art. 28. - Norme disciplinari.
Art. 29. - Indennità di anzianità.
Art. 30. - Controversie individuali.
Art. 31. - Controversie collettive.
Art. 32. - Durata del contratto.

Accordo integrativo per i salariati fissi della provincia di Messina, 30 gennaio 1954

L’anno 1954 (millenoveoentocinquantaquattro) il giorno trenta del mese di gennaio, nell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Messina […], a conclusione delle trattative intercorse, tra […] Unione Provinciale Agricoltori, […] Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e […] Federbraccianti Provinciale, […] Fisba Provinciale, si è proceduto alla stipula del seguente contratto collettivo di lavoro

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto provinciale, in conformità a quanto stabilito; dalla norma n. 1 del contratto nazionale, stipulato il 31 luglio 1951, regola il rapporto di lavoro tra le aziende agricole e i salariati fissi della provincia di Messina, trasferendo le norme del contratto predetto ed integrando le parti di competenza delle Organizzazioni provinciali.

Art. 3. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato da contratto individuale a termine normalmente non inferiore ad un anno la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta In durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiede, fruendo della abitazione ed annessi, qualora l’azienda ne disponga, la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 4. - Classifica dei salariati fissi.
I salariati si dividono nelle seguenti categorie:
Campiere: Costudisce i fondi, impedisce che altri vi commetta abusi, sorveglia il lavoro dei piccoli affittuari e dei coloni perché tutto proceda secondo le buone regole dell’arte agraria, costudisce i prodotti, assiste alla loro manipolazione nell’ambito dell'azienda agricola, procede alla divisione e alla ricezione di essi, sorveglia l’eventuale lavoro dei braccianti e adempie ogni altra mansione a lui di volta in volta affidata dal conduttore, direttore o fattore dell’azienda.
Massaro: Nelle medie aziende sostituisce l’opera del campiere. Nelle grandi aziende dirige tutti i lavori in economia, sorvegliando i lavoratori avventizi e ai salariati fissi addetti ai lavori ed alle colture e distribuisce ad essi i generi in natura cui giornalmente hanno diritto per patto o per consuetudine, tiene gli attrezzi e ne cura il buono stato ed infine, adempie a tutte le altre mansioni che gli vengono affidate dal conduttore, direttore o fattore dell’azienda.
Mulattiere, carrettiere e bovaro: Trasportano con gli animali le derrate, le scorte e quanto è inerente alla azienda stessa, seguendo in campagna quei lavori che si praticano con gli animali e accudiscono al governo degli stessi.
Vaccaro: Cura il governo e l’allevamento delle vacche allevate a sistema stallino. Provvede alla falciatura e raccolta del mangime destinato alle vacche e provvede alla pulizia delle stalle.
Garzone: Generalmente è addetto a tutti i lavori di fatica, provvede alla buona tenuta delle stalle e degli animali, ne cura la pulizia e assume il governo degli animali affidatigli.
Salariati generici: Con tale denominazione vengono classificati eoli diritto ad identico trattamento economico tutti quei lavoratori assimilabili alle varie categorie sopra elencate per il genere di premiazioni d’opera a carattere continuo ed a tempo determinato o periodo stagionale, anche se per usanza locale vengono diversamente chiamati.

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro in relazione alle esigenze dell’azienda può adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’annotazione dello stato d’uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario giornaliero di lavoro tenute presenti le vigenti disposizioni di legge nei vari mesi dell’anno, viene stabilita nel modi seguenti:
a) per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre: ore sette;
b) per i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre: ore otto;
c) per i mesi di giugno, luglio ed agosto: ore nove.
Quando per intemperie od altro, non fosse possibile al lavoratore di effettuare l’orario normale, il datore di lavoro può recuperare nelle giornate successive le ore perdute purché il recupero non superi le due ore giornaliere e per un periodo massimo di una settimana. Per i salariati addetti all’allevamento del bestiame a regime stallino, dato il carattere discontinuo delle relative prestazioni l’orario di lavoro sarà quello normalmente necessario per l’alimentazione e il governo degli animali secondo le consuetudini locali, rispettando la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro. Detti salariati se hanno in dotazione un numero di animali inferiore a quello necessario per assorbire l’intera loro attività, potranno essere adibiti ad altre mansioni, per un numero proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti ai lavori dei campi.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti tali dallo Stato agli effetti civili […]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e sarà eseguito a richiesta del datore di lavoro in casi di evidente necessità salvo il caso di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo; cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Salvo il disposto dell’art. 1, nn. 6, 7, 8, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, il riposo settimanale sarà dato normalmente la domenica.
Nel caso di necessità aziendale la giornata di riposo può essere sostituita con un altro giorno.

Art. 14. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni otto […]

Art. 15. - Retribuzione.
[…]
Nelle zone malariche al salariato sarà corrisposto il chinino occorrente.

Art. 19. - Casa di abitazione.
La casa di abitazione del salariato deve corrispondere alle norme igieniche disposte dalle leggi in vigore.
Nel caso di cambio di famiglia gli ambienti dovranno essere rimbiancati.

Art. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 23. - Malattie ed infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero la Azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 24. - Tutela della maternità.
Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 28. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda e da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto, e tale da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni disciplinari da parte dei salariati potranno dar luogo a seconda della gravità e della qualità della mancanza ai seguenti provvedimenti:
a) avvertimento semplice o scritto nei casi di negligenza o di omissione volontaria nell’esecuzione degli ordini ricevuti;
b) multa nei casi di provata recidività alle mancanze di cui alla lettera a) e nei casi di assenza abusiva senza motivo plausibile od ingiustificato dal lavoro. L’ammontare della multa non potrà eccedere le lire 200 che dovranno essere devolute in opere assistenziali locali, oltre la trattenuta della paga per il periodo corrispondente alla mancata prestazione lavorativa e il risarcimento per gli eventuali danni in conformità alle vigenti norme di legge;
c) il licenziamento, qualora l’assenza abusiva dal lavoro si ripetesse anche dopo l’applicazione delle sanzioni precedenti, e nei casi di ingiurie, vie di fatto o reati il salariato potrà essere licenziato in tronco. […]

Art. 31. - Controversie collettive.
Tutte le controversie collettive circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.