Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 16 marzo 1957
Validità: 16.03.1957 - 15.03.1959
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Cgil, Uil
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Messina

Sommario:

Norma I. - Oggetto dell’accordo.
Norma II. - Definizione braccianti avventizi.
Norma III. - Assunzione.
Norma IV. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma V. - Orario di lavoro.
Norma VI. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma VII. - Giorni festivi.
Norma VIII. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Norma IX. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma X. - Attrezzi di lavoro.
Norma XI. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Norma XII. - Tutela della maternità.
Norma XIII. - Zone malariche.
Norma XIV. - Norme disciplinari.
Norma XV. - Controversie individuali.
Norma XVI. - Controversie collettive.
Norma XVII. - Condizioni di miglior favore.
Norma XVIII. - Durata dell’accordo.
Impegno a verbale

Accordo collettivo integrativo per i braccianti agricoli della provincia di Messina, 16 marzo 1957

Oggi, sedici marzo 1957 all’Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina [...], Unione Provinciale Agricoltori […], Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], Unione Sindacale Provinciale Cisl […], Cgil […], Uil […], si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale per braccianti agricoli avventizi:

Norma I. - Oggetto dell’accordo.
Il presente accordo provinciale fissa le norme essenziali regolanti il rapporto di lavoro fra i datori di lavoro agricoli ed i braccianti avventizi.

Norma II. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine delle prestazioni o comunque a fine settimana.

Norma IV. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro di ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Norma V. - Orario di lavoro.
Viene stabilito l’orario ordinario giornaliero come segue:
- Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio: ore sette.
- Marzo - Aprile - Maggio - Settembre: ore otto.
- Giugno - Luglio - Agosto: ore nove.

Norma VI. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro; 
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla Norma VII, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma della presente norma.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte, per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Norma X. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Norma XI. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Norma XII. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Norma XIII. - Zone malariche.
Nelle zone riconosciute malariche, a termine delle vigenti disposizioni, i datori di lavoro hanno l’obbligo della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge e, nonché, la corresponsione ai lavoratori, durante alcuni periodi dell’anno, di una particolare indennità in aggiunta alla normale retribuzione.

Norma XIV. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
[…]

Norma XVI. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito, amichevole componimento.

Impegno a verbale
Le parti, di comune accordo, si impegnano a riunirsi entro un mese dalla data odierna onde:
а) stabilire la misura della indennità per le zone malariche nonché la durata dei periodi nei quali dovrà essere corrisposta (norma XIII).
b) prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e le misure di queste (norma XIV);
[…]
d) esaminare l’opportunità di corrispondere ai lavoratori che per necessità di lavoro saranno costretti a pernottare nell’azienda una indennità speciale in natura o in denaro.
Concordano infine che sarà corrisposta una «indennità di percorso» a tutti quei lavoratori che, per recarsi al lavoro, superano i 4 km. dal luogo di residenza.
Tale indennità sarà corrisposta a partire dal 5° km. ed in misura d’un quarto d’ora di salario per ogni km. percorso, sempre che il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto.