Cassazione Penale, Sez. 4, 12 febbraio 2014, n. 6787 - Infortunio: reato estinto per prescrizione





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
M.P.G. N. IL (Omissis);
M.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 5987/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. POMANTI Pietro, in sostituzione dell'Avv. ITALO BRIGHI Maurizio.




Fatto


1. In data 8/05/2012 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, emessa il 17/04/2008, con la quale M.P.G. e M.A. erano stati condannati, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi 1 di reclusione ciascuno con il condono e la non menzione per il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, perchè, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione il primo e di consigliere l'altro della Omissis s.r.l., datore di lavoro di G.M., avevano cagionato allo stesso lesioni consistite in una sublussazione della spalla destra recidivante da cui era derivata una malattia del corpo guarita in 79 giorni per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Ricorre per cassazione M.P.G. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento delle prove, nella parte in cui la Corte di Appello riconosce G.M. affetto da malattia professionale alla spalla destra sin dal 2003 e allo stesso tempo afferma che la mattina del 1/09/2005 si è verificato a G. M. un infortunio che ha provocato lesioni di sublussazione recidivante alla spalla destra con conseguente malattia guarita in 79 giorni, così disattendendo palesemente le prove in atti. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non ha considerato le dichiarazioni del consulente tecnico di parte rese all'udienza del 31/03/2008 nè il suo elaborato tecnico, che trovavano piena corrispondenza nella relazione della Asl, in base alle quali l'evento verificatosi in data 1/09/2005 poteva essere una riacutizzazione di episodi precedenti, e nelle sommarie informazioni rese dalla stessa parte offesa, che aveva affermato di avere lamentato dolore alla spalla già dai primi giorni di agosto e che la mattina dell'infortunio rientrava proprio dalla vacanza estiva.

La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di dar conto dei dati rilevanti acquisiti a favore dell'imputato e del perchè abbia ritenuto di disattenderli;

b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento delle prove, nella parte in cui la Corte di Appello afferma che deve ritenersi che quanto verificatosi il 1/09/2005 nei confronti di G., pur affetto da pregressa lassità cronica... Si è trattato di un riacutizzarsi dello stato di lassità cronica dovuta all'infortunio che ha determinato la sublussazione della spalla. Quindi in un quadro patologico come quello che G. presentava prima del sinistro, si è innestato un evento che ha determinato la malattia da ultimo citata la sublussazione. Dalla relazione del consulente tecnico di parte emerge, si assume, la prova certa che il lavoratore fosse affetto da una patologia di lassità cronica della spalla; conseguentemente la sublussazione recidivante non è una patologia differente rispetto alla lassità cronica della spalla ma è un effetto di questa. La Corte, si sostiene, ha ritenuto che quanto accaduto fosse un riacutizzarsi della lassità e che sul quadro patologico che il lavoratore presentava prima del sinistro si è innestato un evento che ha determinato la lussazione, mentre lo stato infiammatorio su una spalla colpita da lassità cronica è determinato dall'uso quotidiano e non incide minimamente sulla struttura della spalla e sulla sua funzionalità, difettando la motivazione laddove la sentenza sostiene in via apodittica che la prescrizione medica dei 79 giorni di riposo del G. è la prova dell'esistenza della riduzione della funzionalità dell'arto e allo stesso tempo la prova della sussistenza del fatto morboso in evoluzione verso un esito che può essere la guarigione perfetta, confondendo il concetto di evento col concetto di causa;

c) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello non ha valutato quanto abbia contribuito nel determinismo dell'asserito evento la malattia professionale cronicizzatasi che già colpiva il G. sin dal 2003, soprattutto ai fini dell'incidenza sulla riduzione apprezzabile della funzionalità dell'arto del fatto morboso in evoluzione. La Corte, si assume, ha desunto la sussistenza della malattia dalla carenza di funzionalità dell'arto, pur essendo evidente e provato che tale carenza di funzionalità fosse antecedente all'episodio del 1/09/2005 e persistesse dalla sublussazione del 2003, tant'è vero che lo stesso giudice del gravame ha riconosciuto il lavoratore come soggetto affetto da malattia professionale pregressa. La Corte ha omesso di indicare le fonti di prova dalle quali ha desunto che, in seguito all'episodio del 1/09/2005, vi fosse stata incidenza sulla situazione patologica pregressa.

3. Ricorre per cassazione M.A. censurando la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:

a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento delle prove, nella parte in cui la Corte di Appello riconosce G.M. affetto da malattia professionale alla spalla destra sin dal 2003 e allo stesso tempo afferma che la mattina del 1/09/2005 si è verificato a G. M. un infortunio che ha provocato lesioni di sublussazione recidivante alla spalla destra con conseguente malattia guarita in 79 giorni, così disattendendo palesemente le prove in atti. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non ha considerato le dichiarazioni del consulente tecnico di parte rese all'udienza del 31/03/2008 nè il suo elaborato tecnico, che trovavano piena corrispondenza nella relazione della Asl, in base alle quali l'evento verificatosi in data 1/09/2005 poteva essere una riacutizzazione di episodi precedenti, e nelle sommarie informazioni rese dalla stessa parte offesa, che aveva affermato di avere lamentato dolore alla spalla già dai primi giorni di agosto e che la mattina dell'infortunio rientrava proprio dalla vacanza estiva. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di dar conto dei dati rilevanti acquisiti a favore dell'imputato e del perchè abbia ritenuto di disattenderli;

b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello non ha valutato quanto abbia contribuito nel determinismo dell'asserito evento la malattia professionale cronicizzatasi che già colpiva il G. sin dal 2003, soprattutto ai fini dell'incidenza sulla riduzione apprezzabile della funzionalità dell'arto del fatto morboso in evoluzione. La Corte, si assume, ha desunto la sussistenza della malattia dalla carenza di funzionalità dell'arto, pur essendo evidente e provato che tale carenza di funzionalità fosse antecedente all'episodio del 1/09/2005 e persistesse dalla sublussazione del 2003, tant'è vero che lo stesso giudice del gravame ha riconosciuto il lavoratore come soggetto affetto da malattia professionale pregressa. La Corte ha omesso di indicare le fonti di prova dalle quali ha desunto che, in seguito all'episodio del 1/09/2005, vi fosse stata incidenza sulla situazione patologica pregressa.



Diritto


1. Il ricorso proposto da M.P.G. ed M.A. non presenta profili di inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato. Il fatto risale al 1/09/2005 e pertanto, in base al combinato disposto, tanto dei previgenti artt. 157 e 160 c.p., quanto degli artt. 156,160 e 161 c.p., come modificati con L. 5 dicembre 2005, n. 251, alla data del (Omissis) si è compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate. In particolare, il reato per cui si procede, commesso in data (Omissis), risulta estinto, per decorso del termine massimo di prescrizione (di sette anni e sei mesi), in data (Omissis), successiva alla emissione della sentenza impugnata e alla proposizione dei ricorsi.

2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza degli imputati. Sul punto, l'orientamento di questa Corte è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza degli imputati impone l'applicazione della causa estintiva.

3. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.



P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014