Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 24 giugno 1960
Validità: 01.09.1960 - 31.08.1962
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti, Fisba-Cisl, Uil-Terra, Cisnal-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Enna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Enna, 24 giugno 1960

L’anno millenovecentosessanta, il giorno 24 del mese di giugno in Enna, presso l’Unione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […] e la Federbraccianti […], la Fisba-Cisl […], la Uil-Terra […], la Cisnal-Terra […], si è stipulato il presente Contratto provinciale di lavoro integrativo del Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura, stipulato in Roma il 26 marzo 1960, da valere per tutto il territorio della provincia di Enna.

Art. 1.
Con riferimento alla norma 2 del Patto collettivo nazionale di lavoro e della relativa dichiarazione a verbale i salariati fissi vengono classificati come segue:
a) specializzati: campiere;
b) qualificati: massaro;
c) comuni: tutte le altre categorie e cioè: ribattiere, mulattiere, bordonaro, carrettiere, bovaro e garzone.
La qualifica di salariato fisso deve risultare dal libretto individuale di lavoro di cui alla norma 7 del Patto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario di lavoro, nei vari mesi dell’anno, è stabilita come segue:
per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre: ore 7;
per i mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre: ore 8;
per i mesi di giugno, luglio e agosto: ore 10.
In considerazione che i lavori di cura, governo ed allevamento del bestiame sono intermittenti, l’orario normale di lavoro previsto è determinato, in via indiretta, dalle mansioni e dalle dotazioni del
bestiame.
È ammesso il recupero delle ore di lavoro ordinario non effettuato a causa di caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6.
I limiti di cui ai punti a) e b) della norma 12 sono fissati in ore due.
[…]

Art. 7.
[…]
Per i salariati fisicamente minorati potranno essere concordate caso per caso condizioni salariali diverse, previe registrazioni di queste nei libretti sindacali di lavoro.

Art. 9.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino a un massimo di 2 ore di salario, nei casi seguenti:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro o ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva, di maggiore gravità nella mancanza di cui al paragrafo primo;
3) con il licenziamento immediato senza preavviso od indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) risse e condanne che influiscono sul rapporto di lavoro;
e) recidive nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al paragrafo 2;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.