Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2014, n. 7065 - Infortunio con una macchina per il pane e reato estinto per prescrizione




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.C.T. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 2604/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.




Fatto


1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 27.01.2011, dichiarava D.C.T. e B.M. responsabili del reato di lesioni colpose loro ascritto al capo a) della rubrica, condannando ciascun imputato alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di reclusione. Ai prevenuti si contesta, nella rispettiva qualità di amministratore delegato della Panifici Italiani srl e di direttore di fatto dello stabilimento di (Omissis), di aver cagionato lesioni personali gravi, dalle quali derivava l'indebolimento della funzione prensile, al dipendente I.A. B.M., per colpa consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni su lavoro; in particolare, perchè, mentre il predetto lavoratore era addetto alla macchina arrotondatrice della pasta di pane, della linea 1, essendo contemporaneamente addetto anche ad altra macchina della linea 2, rimaneva incastrato con la mano sinistra negli organi in movimento della macchina, non adeguatamente protetti, riportando le predette lesioni.

2. La Corte di Bologna, con sentenza in data 20.02.2013, in parziale riforma della richiamata sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bologna, sostituiva nei confronti di ciascun imputato la pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 2.280, di multa, revocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale dichiarava la pena interamente condonata per entrambi gli imputati.

La Corte territoriale rilevava che l'affermazione di penale responsabilità dei prevenuti doveva essere confermata. Con specifico riferimento alla posizione di D.C.T., che oggi viene in rilievo, la Corte di Appello considerava che la responsabilità dell'imputato discendeva dalla posizione di datore di lavoro ossia di soggetto sul quale per legge ricadono gli obblighi in materia di sicurezza, compreso quello di dotare i macchinari dei migliori sistemi per evitare i rischi specifici. Il Collegio osservava che la presenza della figura del direttore di stabilimento non era di per sè indicativa di una delega di fatto e non esonerava da responsabilità il datore di lavoro.

La Corte di Appello rilevava che poteva di converso essere accolta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente, come pure la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, pena che veniva per intero condonata L. n. 241 del 2006, ex art. 1.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione D.C.T., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 168 e 174 cod. pen.. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha dichiarato la pena stessa pena interamente condonata. La parte rileva che nel caso di specie la Corte territoriale ha violato il principio del favor rei, giacchè l'applicazione della sospensione condizionale della pena risulta più favorevole rispetto all'indulto.

Con il secondo motivo l'esponente deduce il vizio motivazionale anche in riferimento all'apprezzamento della attendibilità dei testimoni.

La parte assume che la Corte territoriale abbia ignorato il primo motivo che era stato dedotto con l'atto di appello e ribadisce che i giudici di merito hanno totalmente travisato le dichiarazioni rese dal teste N.G., in ordine alla mancanze che il medesimo dichiarante avrebbe rilevato, rispetto ai sistemi di protezione installati sui macchinari che avevano dato luogo all'infortunio.

Sotto altro aspetto, il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha illogicamente e contraddittoriamente assunto come veridica la deposizione della parte offesa, senza confutare le deduzioni che, in proposito, erano state sollevate dalla difesa di D.C.T..

E ribadisce che i giudici di primo e secondo grado hanno omesso di considerare i risultati dei sopralluoghi che erano stati effettuati presso l'azienda, in epoca antecedente all'infortunio, sopralluoghi in esito ai quali erano state imposte prescrizioni riguardanti la macchina di cui si tratta, puntualmente osservate dal datore di lavoro. L'esponente osserva che nel caso i giudicanti si sono limitati a rilevare che l'infortunio si era verificato, giacchè il lavoratore aveva potuto raggiungere con la mano gli organi mobili della macchina; e sulla scorta di tale rilievo hanno ipotizzato che il carter di protezione del macchinario fosse stato rimosso. Il ricorrente si duole poi del fatto che la Corte di Appello non abbia dato credito alla deposizione del teste S., responsabile della produzione sotto il profilo del controllo di qualità, il quale aveva affermato che alcuni lavoratori utilizzavano delle chiavette per disinserire i sistemi di sicurezza delle macchine; e che lui stesso aveva sequestrato tali chiavette, per disincentivare tali comportamenti.

Con il terzo motivo l'esponente deduce il vizio motivazionale;

osserva che la Corte di Appello ha ignorato la dichiarazione confessoria resa dal dipendente infortunato, il quale aveva affermato di avere introdotto il braccio all'interno della macchina "perchè era più comodo" per togliere la pasta. Rileva che i giudici hanno omesso di considerare il comportamento esorbitante posto in essere dal dipendente, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo. La parte rileva che, a fronte di un tale comportamento, illogicamente i giudici non hanno riconosciuto le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza.

Con il quarto motivo il deducente considera che la Corte di Appello ha attribuito una posizione di garanzia all'imputato D.C., disattendendo le dichiarazioni dei testi escussi, i quali avevano chiarito che il solo B. era direttore dello stabilimento ed assumeva tutte le responsabilità anche in relazione agli obblighi antinfortunistici. Osserva che l'infortunio è antecedente alla riforme del 2008, di talchè è dato riconoscere validità esimente anche alla delega di fatto, pur in assenza di deleghe formali in favore del B..



Diritto


4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

4.1 Il termine massimo di prescrizione, relativo al reato di lesioni colpose per il quale si procede, pari ad anni sette e mesi sei, risulta spirato in data 22.05.2013, tenuto pure conto del periodo pari a mesi cinque e giorni di 2, derivante dalle intervenute sospensioni, ex art. 159 cod. pen..

4.2 Giova allora ricordare che questa Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, perchè l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.; con la precisazione che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Rv. 244275).

4.3 Tanto premesso, occorre adesso verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Bologna nell'impugnata sentenza, il ricorso presenti profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).

4.3.1 Orbene, non si rilevano profili di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo al tenore ed alla natura delle deduzioni con le quali sono state affrontate le tematiche concernenti la sussistenza della contestata violazione della normativa antinfortunistica e la posizione di garanzia di D.C.T..

Deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nè, nella concreta fattispecie, sussistono i presupposti previsti dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2. Ed invero, il sindacato di legittimità ai fini dell'eventuale applicazione di tale norma, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte. La conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetta, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 cod. proc. pen., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, prevale l'esigenza della definizione immediata del processo. Nella impugnata sentenza della Corte distrettuale non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza del prevenuto ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto. Esclusa dunque l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2 - ed essendo stata integralmente confermata nei confronti dell'imputato, con la sentenza oggetto del ricorso, la decisione del Tribunale - si rileva l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo spirato il relativo termine massimo, come sopra evidenziato.

5. Si impone, per quanto rilevato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014