Categoria: 2006
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Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 20 luglio 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2008
Parti: Afv Acciaierie Beltrame Spa Stabilimento di San Didero-Amma e RSU/Fim-Fiom-Uilm.
Settori: Metalmeccanici, Afv Acciaierie Beltrame
Fonte: datastore.contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Informazioni
2. Professionalità
3. Formazione
4. Malattia e Anticipi TFR
5. Permessi per lutto/gravi infermità (normativa sui congedi parentali)
6. Indennità di chiamata
7. Salute e Sicurezza
8. Organizzazione del lavoro
9. Organici
10. Premio di risultato anni 2006-2008
Decorrenza e durata
Quota contratto
Clausola di salvaguardia
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
[Nota]

Accordo Integrativo Aziendale Afv Acciaierie Beltrame - San Didero

Oggi, 20 luglio 2006 presso l'Amma di Torino si sono incontrati: la Direzione Aziendale della Afv Acciaierie Beltrame Spa Stabilimento di San Didero (To) assistita dall'Amma, le RSU Afv Acciaierie Beltrame Spa - stabilimento di San Didero - assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria Fim-Fiom-Uilm.

1. Informazioni
Viene ribadita l'importanza di un costante dialogo tra Direzione Aziendale e la RSU come strumento per un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle vicende aziendali.
A tal fine vengono programmati due (2) incontri informativi annuali nel corso dei quali la Direzione Aziendale fornirà notizie di carattere generale, anche in forma scritta, sull'andamento dello stabilimento.
Dicembre sulle previsioni di consuntivo relative all'anno trascorso e sulle prospettive dell'anno successivo;
Giugno sull'andamento del 1 semestre confrontate con le previsioni formulate nell'incontro di dicembre.
I suddetti incontri verteranno sull'andamento del mercato, gli investimenti, l'occupazione suddivisa per tipologia di contratto, sia complessiva che di area, gli appalti, i livelli produttivi, gli interventi programmati in materia di ambiente e sicurezza, nel corso degli stessi l'Azienda dar informazione, con dati aggregati, sull'andamento dello straordinario.
E' fatta salva l'informazione preventiva che verrà data alla RSU a fronte di innovazioni tecnologiche o di altre azioni che comportino significativi impatti occupazionali e ambientali.
La Direzione Aziendale, fermo restando quanto sopra indicato, si impegna a convocare due (2) incontri annuali, da tenersi a Vicenza, con la presenza di delegazioni RSU di tutti gli stabilimenti Afv Beltrame Spa - Italia -, per dare informazioni riguardanti le politiche industriali, commerciali, gli investimenti e l'occupazione. A titolo indicativo gli incontri verranno convocati entro il mese di dicembre e di giugno di ogni anno. La delegazione RSU dello stabilimento di San Didero composta da n 6 delegati rappresentativi delle rispettive OO.SS. di categoria. Tre dei delegati suddetti godranno, per ogni incontro, di 1 giorno di permesso retribuito aggiuntivo a quanto previsto dagli accordi in essere. La delegazione potrà usufruire, per lo spostamento San Didero-Vicenza e ritorno, di un mezzo aziendale se disponibile. In alternativa verrà riconosciuto ai delegati la spesa del biglietto ferroviario o il rimborso chilometrico e il pedaggio autostradale per la tratta San Didero-Vicenza e ritorno di una sola autovettura.

3. Formazione
L'Azienda tenuto anche conto delle disponibilità di intervento formativo manifestate dalla Commissione Paritetica Provinciale prevista dai CCNL, predisporrà annualmente un programma di attività formative legate al miglioramento della qualità del prodotto, alla sicurezza e prevenzione antinfortunistica e all'aggiornamento professionale, che sarà oggetto di confronto preventivo con la RSU, la quale potrà avanzare in tale occasione proposte di intervento formativo in linea con le aree di intervento sopra indicate.
Le parti si impegnano, nei quadro dei programma formativo d cui ai primo comma, a garantire la presenza dei lavoratori alle attività formative che di norma saranno svolte durante l'orario di lavoro.
In relazione alle esigenze tecnico-organizzative-produttive dei reparti o uffici interessati e alle problematiche legate alla turnazione produttiva le parti si incontreranno entro 3 mesi dalla firma del presente accordo per definire orari e modalità di svolgimento dell'attività formativa.

6. Indennità di chiamata
Ai lavoratori chiamati a prestare attività lavorativa, per cause di emergenza, fuori dal normale turno lavorativo previsto, con effettuazione di conseguente prestazione lavorativa, verrà riconosciuta, indipendentemente dal numero di ore prestate ed in base alla timbratura d'entrata in stabilimento, una indennità così definita:
15,00 euro Lordi per chiamata in giorno feriale in orario diurno;
20,00 euro Lordi per chiamata in giorno feriale in orario notturno;
25,00 euro Lordi per chiamata in giorno festivo o domenicale.
A tali cifre verrà aggiunta una indennità viaggio pari al valore di n. 2 ore ordinarie, se la distanza tra il domicilio della persona chiamata e lo stabilimento pari o superiore a 30 km, di n. 1 ora ordinaria negli altri casi.
Sono in ogni caso esclusi da quanto sopra stabilito i lavoratori che per qualsiasi ragione proseguono la loro attività oltre l'orario ordinario.

7. Salute e Sicurezza
Rischio radiologico
L'azienda conferma la piena affidabilità dei sistemi di controllo a portale installati nel 1998 a bordo peso (sia stradale che ferroviario) per il rilievo di eventuali anomalie radiometriche.
Al fine di avere ancora più informazioni nel monitoraggio, entro il 2007 si prevede di sostituire il portale del raccordo ferroviario con uno nuovo in grado di evidenziare soglie di allarme separate per radiazioni artificiali o naturali.
Inoltre, per ridurre ulteriormente il rischio e gli effetti di incidenti riguardanti sostanze radioattive, dopo aver esaminato una serie di proposte implementative degli attuali dispositivi di controllo si optato per:
l'installazione di un sistema di monitoraggio delle polveri di abbattimento fumi, consistente in un rilevatore di radioattività applicato al redler di trasporto delle polveri;
una sistematica analisi radiometrica di tutti i campioni di colata, mediante l'uso di uno strumento da laboratorio;
in caso di allarme l'Esperto Qualificato può visionare a distanza le informazioni utili per valutare nel più breve tempo possibile la situazione e quindi contenere l'emergenza fornendo le necessarie indicazioni a chi opera in stabilimento;
la dotazione di dosimetri per radiazioni ai classificatori del parco rottame, sia per tutela di lavoratori potenzialmente a rischio di esposizione, sia per rilevare tempestivamente eventuali emissioni da materiali stoccati nel magazzino.
Alla luce di quanto sopra ed in aggiunta a quanto definito dalla normativa vigente, si prevede la costituzione di una commissione di monitoraggio dei dati di emissione formata da RSU, RSPP e Direzione Aziendale che si riunir, di norma, con cadenza trimestrale. Nel corso del primo di tali incontri, previsto, orientativamente, nel corso del mese di settembre, verranno stabilite le modalità con cui verranno illustrati alla RSU i dati relativi alle emissioni e rilevamenti collegati, nel rispetto della normativa vigente

8. Organizzazione del lavoro
Le parti, attraverso la formulazione di un calendario di lavoro che affronti le problematiche della turnistica, dei permessi calendarizzati e della flessibilità, si propongono di gestire un'organizzazione che consenta di definire il livello degli organici, il godimento dei riposi compensativi e delle ferie come previsto dalla normativa vigente e che allo stesso tempo garantisca livelli di qualità, di produttività e di produzione competitivi sul mercato di riferimento.
A) Calendario di lavoro
L'Azienda si impegna entro il mese di novembre di ogni anno a discutere e a definire una proposta di calendario dell'anno successivo (vedi allegato di ipotesi di calendario 2007) comprendente le giornate di lavoro e le fermate collettive per i reparti acciaieria e laminatoio.
Entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda si impegna a confermare il periodo di fermata estiva ed entro il mese di novembre, contestualmente alla presentazione del calendario annuale, a confermare il periodo di fermata natalizia. Fermo restando la priorità di garantire le attività di produzione, casi straordinari, riferiti comunque a poche persone che richiedano di essere salvaguardate, potranno essere presi in considerazione prima della data del 30 aprile.
Le fermate per turno di riposo al fine di utilizzare gli interventi di manutenzione vengono, in linea di massima, così stabilite:
Pomini 1 Turno nella giornata di venerdì;
Simac 1 turno nella giornata di martedì;
Acciaieria 1 turno nella giornata di giovedì.
Rimane inteso che per armonizzare le attività di produzione qualche fermata potrà essere riconsiderata mantenendo inalterati il numero dei turni di riposo di ogni squadra. L'informazione avverrà di norma, per i soli casi di modifica del calendario, con un preavviso di 7 giorni; sono escluse da tale obbligo informativo le problematiche tecniche non prevedibili.
B) Turnistica
Le squadre di produzione e di manutenzione che operano a turni avvicendati seguiranno la turnistica di 6 giorni di lavoro consecutivi e due di riposo, con l'introduzione di un turno di riposo settimanale che di norma cadrà in un turno mattutino.
C) Permessi calendarizzati
Allo scopo di far usufruire dei riposi al personale di squadra (produzione e manutenzione) con turnazione 6/2, in maniera ciclica e ripetitiva nell'arco dell'anno si prospetta quanto segue:
C.1) n. 9 giornate di permessi individuali saranno usufruite in modo calendarizzato;
C.2) la globalità dei lavoratori turnisti di squadra godrà di riposi così ripartiti:
n. 3 giorni lavorativi consecutivi, ripetuti nell'arco dell'anno per 3 volte.
D) Flessibilità
D.1) Le giornate festive (4 (quattro) 06/01 - 24/06 - 01/11 - 08/12) e la prima domenica del mese di novembre sono da considerare lavorative a tutti gli effetti. L'Azienda si impegna a comunicare alle RSU, almeno 20 giorni (di calendario) prima di ogni festività o di gruppi di festività i motivi per i quali si dovesse rendere non necessaria la prestazione lavorativa.
D.2) I lavoratori che presteranno servizio nelle giornate di lavoro festive indicate al punto D.1 avranno diritto al pagamento delle ore effettuate in regime di straordinario secondo gli accordi vigenti in materia. Qualora il lavoratore non volesse il pagamento delle ore di straordinario prestato, potrà richiedere espressamente, entro il mese in cui stata effettuata la prestazione festiva, che le ore entrino a far parte del monte Banca Ore e che le stesse, conseguentemente, vengano trattate secondo quanto previsto dal vigente ceni. Nel solo caso in cui il lavoratore richieda di accantonare le ore prestate in Banca ore, verrà inoltre riconosciuto un bonus di un'ora ordinaria per ogni festività piena (almeno 8 ore di prestazione) anch'essa confluente in Banca Ore.
D.3) Per ogni ora prestata durante le festività indicate ai punti D.1 verrà inoltre riconosciuta un'indennità pari a 10,00 /h Lordi.
E) Ferie e permessi del lavoratore turnista
E.1) In ragione della turnistica a 20 turni e per effetto dei punti A), B) e C), il lavoratore matura:
n. 20 giorni di ferie (come da CCNL);
n. 16,5 giorni di par (come da CCNL), di cui n. 9 calendarizzati;
n. 13 giornate di riposi compensativi a garanzia delle 40 ore settimanali
(come previsto dal CCNL), conteggiate su 52 settimane annue.
E.2) Le giornate saranno godute in buona parte con l'impianto fermo e per la parte restante con l'impianto in marcia, secondo l'esposizione del calendario stabilito di anno in anno. I riposi compensativi verranno calcolati sulla base delle settimane di lavoro prestate con turnazione 6/2, nella misura di 8 ore ogni 4 settimane.
Le parti si danno espressamente atto che le quote orarie e gli importi definiti al punto 6. Indennità chiamata e al punto 9. Organizzazione del lavoro lettera D) Flessibilità, sono da considerarsi onnicomprensivi di ogni e qualsiasi incidenza che gli stessi potrebbero avere su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, indiretti e/o differiti di alcun genere, ad esclusione del trattamento di fine rapporto, ne altresì sono computabili sulla paga base di fatto ai fini del calcolo delle maggiorazioni.

9. Organici
A) Acciaieria
L'organico tecnologico previsto per ogni squadra è pari a 19 unità, ripartito come da allegato 1, aumentato di numero 4 unità necessarie a garantire il godimento individuale delle ferie/par residui, la fruizione delle pause lavorative e la copertura dell'assenteismo medio globale, per un totale complessivo di squadra di n. 23 unità.
B) Laminatoio
Pomini: l'organico tecnologico previsto per ogni squadra è pari a 8 unità, ripartito come da allegato 2, aumentato di numero 3 unità necessarie a garantire il godimento individuale delle ferie/par residui, la fruizione delle pause lavorative e la copertura dell'assenteismo medio globale, per un totale complessivo di squadra di n. 11 unità.
Simac: l'organico tecnologico previsto per ogni squadra è pari a 6 unità, ripartito come da allegato 2, aumentato di numero 3 unità necessarie a garantire il godimento individuale delle ferie/par residui, la fruizione delle pause lavorative e la copertura dell'assenteismo medio globale, per un totale complessivo di squadra di n. 9 unità.
L'azienda in un’ottica di allineamento degli organici definiti al punto A) e B) si impegna ad assumere, per i reparti acciaieria e laminatoio, un numero di lavoratori pari alla differenza tra gli organici di squadra concordati nel presente accordo e quelli tutt'ora esistenti.
L'azienda è impegnata a modificare l'attuale assetto organizzativo della manutenzione e della produzione nell'area dei laminatoi, al fine di consentirne l'integrazione produttiva e manutentiva. Tale modifica attiverà sinergie in grado di meglio soddisfare le esigenze della produzione e della manutenzione. L'azienda informerà tempestivamente le RSU di tutte le azioni che porrà in essere e i tempi occorrenti.
In merito ai commi A) e B), a fronte di significativi interventi di modifica impiantistica, con l'introduzione di nuove tecnologie, che determinino condizioni organizzative e tecniche diverse da quelle attualmente in essere, le parti si impegnano a confrontarsi per definire la nuova organizzazione del lavoro e i suoi possibili effetti sugli organici.

Clausola di salvaguardia
Per quanto non variato dal presente accordo, si intendono validi gli impegni sottoscritti in precedenza.

Con riferimento al punto D2 "Flessibilità"' dell'accordo siglato in data 20 luglio 2006, si precisa che per la fruizione delle ore eventualmente accantonate nel Conto Ore relative alle festività lavorate, il dipendente dovrà, nel mese di accantonamento, concordare con l'azienda la data di godimento delle stesse da fruirsi preferibilmente entro i 6 mesi successivi.