Tipologia: Contratto integrativo decentrato
Data firma: 1 dicembre 1999
Validità: 31.12.2001
Parti: Parte Pubblica e Parte Sindacale:
Comparto: P.A.-Sanità, USL 14 Piemonte
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Titolo I Ambito di applicazione
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Art. 2 Obiettivi
Titolo II Delegazione trattante e sistema delle Relazioni Sindacali
Art. 3 Costituzione della delegazione trattante
Art. 4 Vigenza del contratto
Art. 5 Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione
Art. 6 Schema di protocollo delle relazioni sindacali
Titolo III Costituzione ed utilizzo dei Fondi, per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e per la produttività
Art. 7 Costituzione dei fondi art. 38-39 CCNL
Titolo IV Sistema di classificazione professionale
Art. 8 Sistema di classificazione e inquadramento del personale
Titolo V Sviluppo professionale e progressione economica
Art. 9 Sviluppo professionale - Progressione verticale
Art. 10 Progressione economica orizzontale all'interno della categoria
Art. 11 Sistema di valutazione
Titolo VI Posizioni Organizzative
Art. 12 Posizioni Organizzative
Art. 13 Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
Art. 14 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
Titolo VII Sistema incentivante
Art. 15 Retribuzione accessoria di produttività
Titolo VIII Valorizzazione delle risorse umane
Art. 16 Formazione ed aggiornamento professionale
Titolo IX Diritti e Tutele del lavoro
Art. 17 Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Art. 18 Pari Opportunità
Titolo X Lavoro straordinario
Art. 19 Lavoro straordinario
Titolo XI Norme finali e transitorie
Art. 20 Recepimento di accordi precedenti e rinvio ad ulteriori accordi

Regione Piemonte azienda sanitaria locale n. 14 Contratto integrativo decentrato del personale dipendente del comparto CCNL anno 1999/2001, 1 dicembre 1999

Titolo I Ambito di applicazione
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente accordo decentrato disciplina il sistema delle relazioni sindacali, la classificazione professionale, il sistema incentivante, le prestazioni di lavoro straordinario, gli sviluppi professionali ed economici, le posizioni organizzative e di risultato, la formazione e l'aggiornamento del personale, la prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro, le pari opportunità di tutto il personale dipendente dell'Ente di riferimento.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo decentrato si fa riferimento al CCNL ed agli altri accordi già siglati dalle parti.

Art. 2 Obiettivi
1. Il presente accordo decentrato persegue le finalità del miglioramento della funzionalità dei Servizi erogati dalle strutture organizzative dell'Ente e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative dei dipendenti.

Titolo II Delegazione trattante e sistema delle Relazioni Sindacali
Art. 3 Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 9 del vigente CCNL, è così composta:
per la Parte Pubblica: Direttore Generale
per la Parte Sindacale:
1) i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (se istituita e presente nell'Ente):
2) i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali: Fist Cisl - Fp Cgil - RSU Snatoss
Di ogni sostituzione, come previsto dalle relative procedure, deve essere fatta comunicazione formale.

Art. 6 Schema di protocollo delle relazioni sindacali
Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6-7-10-47 del D.Lgs 29/93 e consentire l'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente ed attuare la contrattazione integrativa, la consultazione, e la concertazione.
Pertanto, anche in osservanza del disposto degli artt. 3 e segg. del CCNL, si conviene quanto segue:
a) su richiesta di una delle parti, vengono fissati appositi incontri concertativi tra le delegazioni per definire i criteri di valutazione e gli indirizzi per la predisposizione dei piani annuali di attività e di organizzazione dell'azienda comprensivi delle dotazioni organiche.
b) l'Amministrazione si impegna a convocare appositi incontri di delegazioni trattanti (o commissioni bilaterali se istituite), con cadenza semestrale, per monitorare eventuali processi di esternalizzazione dei servizi.
c) tutte le materie che contrattualmente vengono inserite in consultazione ed informazione preventiva diventano oggetto di concertazione su richiesta di una delle parti.
d) l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge; tutte le convocazioni e comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione in tempo utile ai rappresentanti delle RSU e alle OO.SS. rappresentative e firmatarie del presente contratto integrativo.
e) in tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale di accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto.
f) verrà inoltre concordato e predisposto un calendario di riunioni al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti; di tali riunioni, a cura della rappresentanza di parte pubblica, sarà redatto apposito verbale da comunicarsi, attraverso le bacheche sindacali a tutti i lavoratori, entro 5 gg. dalla riunione.
g) tutti gli accordi saranno forniti, dopo la sottoscrizione, in copia a tutti i soggetti firmatari, e, quando possibile, anche su supporto informatico a coloro che ne facciano debita richiesta.

Titolo IX Diritti e Tutele del lavoro
Art. 17 Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro

In accordo con le OO.SS. e con la collaborazione dei Rappresentanti per la Sicurezza del lavoro (se istituiti) vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie ed ausiliarie e di coloro che percepiscono l'indennità di disagio o rischio.
Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 18 Pari Opportunità
1. L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire le pari opportunità predisponendo una specifica attività di formazione sull'applicazione della legge 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente CCNL, per i componenti della specifica commissione che andrà ad istituire entro il 30 novembre 1999.

Titolo XI Norme finali e transitorie
Art. 20 Recepimento di accordi precedenti e rinvio ad ulteriori accordi

Per effetto del presente accordo risultano sostituiti o disapplicati tutti i precedenti accordi in contrasto con il medesimo, trattanti la stessa materia.
Oltre ai rimandi per i successivi accordi già previsti dal presente contratto, qualora le Parti o una di esse riscontrasse l'esigenza di normare materie qui non previste oppure l'esigenza di colmare lacune, di rinegoziare parti o dare interpretazioni, viene data comunicazione scritta ed entro quindici giorni la parte ricevente deve fissare apposita riunione da convocarsi entro 10 gg.