Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 11 maggio 1992
Validità: 01.06.1992 - 31.12.1995
Parti: Fia-Confartigianato, Anadea-Confartigianato, Federacconciatori-Cna, Federestetica-Cna, Fba-Casa, Fne-Casa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Acconciatura, Artigianato
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo CCNL 1989-1992

Sommario:

 Decorrenza e durata
Relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di informazione
   Livello nazionale
   Livello decentrato
Art. 2 - Osservatori
Art. 3 - Livello regionale di trattativa
Art. - Accordo interconfederale
Relazioni sindacali
Dichiarazione a verbale del ministro
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Dichiarazione a verbale della Cgil
Protocollo per il regolamento del fondo
Nota a verbale
Occupazione femminile
Tutela dei tossicodipendenti
Lavoratori inabili
Mercato del lavoro
Allegato
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21/7/1988r Art. - Formazione professionale
Art. - Ambiente
Art. - Classificazione del personale
   Per le imprese di acconciatura
      1° Livello
      2° Livello
      3° Livello
      4° Livello
   Per le imprese di estetica
      1° Livello
       2° Livello
      3° Livello
      4° Livello
Art. - Periodo di prova
Art. - Orario di lavoro
Art. - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. - Flessibilità orario di lavoro
Art. - Lavoro a tempo parziale
Art. - Contratto a tempo determinato
Art. - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
   Nota a verbale
Art. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. - Apprendistato
   Nota a verbale
   Retribuzione apprendista
   Progressioni percentuali
   Malattia e infortunio non sul lavoro
   Norma transitoria
   Dichiarazione delle parti
Art. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni
Art. - Tirocinio
Art. - Trattamento TFR ex art. 17
Art. - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. - Aumenti periodici di anzianità
   Norma transitoria
Art. - Retribuzioni

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le imprese artigiane di acconciatura ed estetica tra Fia-Confartigianato, Anadea-Confartigianato, Federacconciatori-Cna, Federestetica-Cna, Fba-Casa, Fne-Casa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di informazione

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, avuto riguardo all'attuale situazione dei comparti, concordano di attivare ad ogni livello, nel rispetto della reciproca autonomia, un sistema di relazioni sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, il consolidamento delle loro strutture e della loro autonomia.
[…]
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali di settore concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento professionale di sviluppo dell'artigianato.
Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese artigiane dei settori, in relazione alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali.
[…]
Livello decentrato
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
[…]
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
[…]
- il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali.

Art. 2 - Osservatori
Le associazioni artigiane Fia/Cgia Anadea/Cgia - Federacconciatori/Cna Federestetica/Cna - Fne/Casa - Federnas/Unamen/Claai e Filcmas Fisascat Uiltucs concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'osservatorio sono:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica dell'artigianato dei servizi alla persona nel territorio con particolare riferimento ai grandi centri urbani. Coordinamento ed indirizzo nell'attuazione delle Leggi 1142/70 e 1/90 in particolare per quanto riguarda la collocazione delle imprese sul territorio in relazione anche alle dimensioni delle stesse. Raccolta dei dati disaggregati per mestiere e per allocazione territoriale;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, C.F.L., occupazionale femminile, evoluzione figure professionali;
[…]
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti Pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
[…]
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione e formazione delle strutture di servizio alla persona;
- ambiente e nocività.
L'Osservatorio, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Art. 3 - Livello regionale di trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio.
In tale ambito potranno essere affrontare le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi di politica economica e finanziaria posti in essere dalle regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i seguenti argomenti:
- piani di utilizzo per la formazione professionale;
- gestione dell'Accordo Interconfederale del 27/2/87;
- eventuale gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi, accordi interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale e territoriale;
- ambiente e nocività.
A livello regionale potrà essere oggetto di negoziato un incremento economico collettivo, quale incentivo per una migliore produttività.
Le parti, nello stabilire tali procedure individueranno regionalmente tempi e modalità degli incontri.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 27/2/87 relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Le parti al livello regionale, di comune accordo, possono demandare la trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali.

Art. - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1992.
Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazioni di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
[…]
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
[…]
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale, le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c) e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27/2/1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai, e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 694/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del codice civile.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Art. - Formazione professionale
Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà riferimento alla programmazione regionale derivante dalla legge quadro sulla istruzione professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare.
Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie, devono tendere a promuovere corsi ed iniziative riguardanti la formazione professionale.
I predetti corsi formativi, nell'ambito della citata programmazione regionale, dovranno essere concordati con le Organizzazioni Sindacali interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti, nonché la formazione dei giovani apprendisti. Non sono escluse iniziative concordate tra le parti che prevedano impegni diretti della categoria, anche con il coinvolgimento delle accademie artistiche, per la realizzazione di strumenti finalizzati all'aggiornamento professionale e alla formazione dei giovani. Le iniziative di cui sopra devono però sempre intendersi aggiuntive rispetto a quanto per legge è demandato alle regioni in materia di formazione professionale e di apprendistato.

Art. - Ambiente
Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro.
In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati.
Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
Le parti concordano di costituire commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecniche che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e di costi che esse comporteranno.
Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti.
Su richiesta dei rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative.
All'esame delle parti interessate saranno compresi i problemi relativi all'applicazione della direttiva CEE n. 86.188 riguardante la protezione di lavoratori contro i rischi dell'esposizione a rumore durante il lavoro.
Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorge la necessità in rapporto all'applicazione di Leggi Regionali o Nazionali, in materia o su espressa richiesta delle commissioni di cui al punto , o su esplicita richiesta fatta dall'osservatorio previsto dal presente contratto.

Art. - Lavoro straordinario, notturno, festivo
É considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
[…]

Art. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
[…]
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente Art., si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nelle attività artigiane di acconciatura ed estetica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dall'Accordo Interconfederale del 1/12/1983 e dalle disposizioni di cui al presente Art..
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
[…]
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano e nella regione Sicilia, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.