Tipologia: Accordo
Data firma: 11 luglio 2006
Validità: 01.07.2006 - 30.06.2010
Parti: Dierre e RSU e Fiom/Cgil, Fim/Cisl, Uilm/Uil
Settori: Metalmeccanici, Dierre
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1 - Informazioni
2 - Normativa rapporti sindacali aziendali
3 - Decentramento
4 - Mobilità orizzontale dell’unità produttiva
5 - Congedi parentali
6 - Lavoro atipico
7 - Cessione ramo d'azienda
8 - Orari
9 - Part - time
10 - Tempo determinato
11 - Clausola di salvaguardia
12 - Maggiorazione turno
13 - Visite mediche specialistiche
14 - Premio di anzianità
15 - Cumulo ferie e permessi per lavoratori extra CEE
16 - Inquadramento professionale
17- Premio presenza
18 - Premio di risultato 2005 e 2006
19 - Premio di risultato 2007
Allegati
Allegato 1 del 21 giugno 2006
Allegato 2 del 22 giugno 2006
[validità]
Verbale di accordo, 31 maggio 2004
Tabelle premio produttività

Addì 11 luglio 2006, presso la Dierre spa, si sono incontrati per l'Azienda […], le OO.SS. Fiom/Cgil, Fim/Cisl, Uilm/Uil […] e per i lavoratori, la RSU […]

Premesso che il presente Testo Unico include tutti i precedenti accordi così nominati:
Accordo del 11 febbraio 1993; Accordo del 21 giugno 1994; Accordo del 03 marzo 1995; Accordo del 25 luglio 1997; Accordo del 10 giugno 2000; Accordo del 15 luglio 2002; Accordo del 31 maggio 2004; Accordo del 28 giugno 2004; Accordo del 21 luglio 2005
Premesso che le OO.SS. hanno presentato in data 17/05/2006 una piattaforma contenente richieste di tipo economico e normativo relative alla piattaforma integrativa scadente luglio 2006, le parti dopo ampia discussione concordano quanto segue:
I firmatari del presente accordo riaffermano la completa applicazione del CCNL Unionmeccanica Confapi per l'Azienda Dierre nelle sue diverse Unità Produttive.
Rimane esclusa la Divisione Wilab che non rientra nelle previsioni del "Campo di applicazione del contratto", punto IV del citato CCNL. Le parti nel quadro di corrette relazioni sindacali e aziendali stipulano il presente accordo integrativo aziendale che è integralmente ricondotto a quanto previsto dal punto III della premessa del CCNL Unionmeccanica.
Il presente accordo è stipulato anche ai sensi dell'art. 12 del CCNL, disciplina generale.

1 - Informazioni
In apposito incontro presso la sede aziendale e con cadenza annuale le OO.SS. e le RSU, su richiesta scritta, dall'Azienda riceveranno le seguenti informazioni:
a) Prospettive produttive e programmi in relazione a nuovi insediamenti o ad ampliamenti di quelli esistenti.
b) Eventuali ricadute occupazionali di detti investimenti.
c) Prospettive sulle assunzioni preventivabili nell'anno in parola ed informazioni sui dati quantitativi e qualitativi dell'occupazione in particolare relazione all'occupazione che da corso ad agevolazioni. Comunicazione dei contratti a termine trasformati in contratti a tempo indeterminato, suddivisi per stabilimento.
d) In relazione al ricorso al lavoro temporaneo l'azienda fornirà alle RSU indicazioni sulle modalità del ricorso secondo quanto previsto dall'art. 8, punto d) disciplina generale del CCNL e dall'art. 7, comma 4 della legge 196/97 e seguenti.
e) In relazione anche a quanto descritto al punto precedente, l'azienda comunicherà trimestralmente alle RSU i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia ed infortunio.
f) Detti incontri coincideranno con la riunione mensile. Nell'incontro le parti esamineranno le soluzioni per ridurre le mancate prestazioni, rimuovendo gli ostacoli al normale e proficuo svolgimento del rapporto di lavoro.

2 - Normativa rapporti sindacali aziendali
I permessi sindacali saranno distribuiti secondo quanto previsto dall'Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, allegato 9 del CCNL Unionmeccanica nonché l'allegato 10 del CCNL Unionmeccanica. I permessi sindacali interni saranno fruibili mediante la compilazione preventiva di un modulo di richiesta che sarà posto in uso dall'Azienda. Le RSU formeranno un organismo denominato "Segreteria", composto da 6 rappresentanti sindacali con compito di coordinamento.
[…]
Il rappresentante sindacale potrà recarsi dal lavoratore in produzione per prendere conoscenza del problema, senza che il lavoratore si sposti dal proprio posto di lavoro e senza nocumento alla produzione.
I confronti sui problemi aziendali avverranno normalmente a scadenze prefissate cioè una volta al mese e precisamente nell'ultima settimana del mese.
Per casi urgenti il confronto avverrà entro 24 ore.
[…]
L'azienda metterà a disposizione dei rappresentanti sindacali l'uso del telefono per attività sindacale.
In relazione ai permessi sindacali, fermo restando quanto previsto dal CCNL attualmente vigente, Azienda e RSU concordano che le ore di attività sindacale inerenti iniziative promosse dalla Direzione Aziendale non siano da considerarsi dal Monte-ore, ma bensì aggiuntive allo stesso. Altresì le RSU, al fine di rendere più corrente la propria azione, affideranno al loro esecutivo che è formato da n. 6 persone, il ruolo di coordinamento delle politiche sindacali.

3 - Decentramento
L'Azienda fornirà alle OO.SS. Provinciali e RSU informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento aziendale che si inserisce normalmente nella attività aziendale.
L'Azienda inoltre chiederà esplicitamente alle aziende coinvolte nel decentramento che vengono applicati i rispettivi CCNL di competenza nonché la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori.
Nel caso di decentramento che comporti rilevanti ricadute occupazionali l'Azienda fornirà informazioni quantitative in relazione alla progettata terziarizzazione.

4 - Mobilità orizzontale dell’unità produttiva
L'Azienda convocherà un incontro con le RSU in relazione allo spostamento di dipendenti da unità produttiva all'altra per motivi non contingenti, la stessa procedura si applicherà per spostamenti di dipendenti all'interno della stessa unità produttiva con le RSU in caso di spostamenti rilevanti. Qualora si tratta di aliquote significative si convocheranno anche le OO.SS.

6 - Lavoro atipico
Per quanto riguarda la job-sharing, il lavoro a chiamata, e altre forme di lavoro atipico, allo stato attuale dell'organizzazione produttiva e commerciale, l'Azienda dichiara di non essere interessata al loro utilizzo. Nel caso si venissero a creare nuove condizioni economiche, produttive e contrattuali tali da richiedere il ricorso a queste forme contrattuali, il ricorso a tale forma di lavoro atipico verrà fatto oggetto di accordo con le RSU e/o le parti firmatarie.

8 - Orari
Le ore di straordinario, oltre le ore 40 comandabili, saranno comunicate preventivamente alle RSU, le quali potranno richiedere un incontro urgente per qualificarne il titolo legale e contrattuale.
Per le successive ore restanti saranno comunicate e verificate in appositi incontri.
Ogni anno l'Azienda fornirà alle RSU un consuntivo delle ore di straordinario.
Quanto sopra ai sensi dell'art. 6 della disciplina speciale, Parte Prima del CCNL.
L'Azienda fornirà inoltre un quadro complessivo del turn over aziendale ogni inizio anno.
[…]

9 - Part - time
L'Azienda fornirà trimestralmente alle RSU il numero e le tipologie delle assunzioni a tempo determinato Part-Time (comprese le trasformazioni) nel periodo citato ed indicherà una prospettiva per il trimestre successivo.
La percentuale prevista dall'art. 8 Disciplina Generale - lettera B - punto 3 del vigente CCNL, viene elevata al 4% dei lavoratori in forza al Gruppo Dierre.
Le parti si impegnano ad applicare la normativa 53/2000 in relazione alle trasformazioni ed ai cambi di orario dei Part-Time.

12 - Maggiorazione turno
[…]
Le parti concordano nel ritenere valido quanto previsto dall'art. 7 del Contratto Collettivo in vigore per quanto concerne il mancato godimento della mezz'ora di refezione per i turnisti, per cui l'orario aziendale, e rimane articolato settimanalmente su 37,5 ore di lavoro effettivo, distribuite su cinque giorni di lavoro e retribuite in ragione di 40 ore; alle stesse si devono aggiungere n. 5 minuti di riduzione oraria per un totale di 25 minuti settimanali che andranno ad assorbire n. 20 ore annuali di ROL tenuto, quindi, conto delle predette riduzioni orarie, resta stabilito che le maggiorazioni previste dall'art. 6, parte prima del CCNL, verranno corrisposte per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.
[…]
13 - Visite mediche specialistiche
Le ore impegnate dai dipendenti in visite mediche specialistiche, certificate e dimostrate all'Azienda con documentazione medica, verranno retribuite in ragione del 90%. Si specifica che le ore rimborsabili sono quelle strettamente necessarie alla visita medica specialistica e del viaggio.

Il presente accordo ha validità dal 01 luglio 2006 al 30 giugno 2010, nella parte innovativa, ad eccezione degli accordi richiamati in premessa:
Accordo del 11 febbraio 1993, Accordo del 21 giugno 1994, Accordo del 03 marzo 1995, Accordo del 25 luglio 1997, Accordo del 10 giugno 2000, Accordo del 15 luglio 2002, Accordo del 31 maggio 2004, Accordo del 28 giugno 2004, Accordo del 21 luglio 2005
Che continueranno a produrre i loro effetti.
Ognuno delle parti potrà dare disdetta del presente accordo entro tre mesi prima della scadenza.
Il presente Accordo verrà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Asti, per tutti gli incombenti di legge.