Regione Liguria
Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 1998, n. 2017
Istituzione Comitato Regionale di Coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all’art. 27 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 833/78 istitutiva del SSN;
Visto il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto l’art. 27, comma 1, del D.lgs. 626/94, che prevede l’emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministeri competenti, recante la definizione di criteri generali per l’individuazione degli organi operanti nella materia di sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la Commissione Consultiva Permanente (ex art. 26 del D.Lgs. 626/94);
Visto l’atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM del 5 dicembre 1997 che, per la realizzazione sul territorio dell’uniformità degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, affida alle Regioni il compito di istituire comitati di coordinamento nella materia di cui trattasi, dettando altresì le indicazioni per la loro composizione;
Considerato quanto sopra indicato la Giunta Regionale, nell’istituire detto Comitato ed al fine di renderlo rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ritiene opportuno e necessario stabilire;
a) le funzioni ed i compiti da esercitare
b) la composizione e le modalità di funzionamento;
Atteso che, per quanto riguarda il punto a), sono funzioni e compiti del Comitato:
1) esaminare ed esprimere pareri in merito ai problemi applicativi delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di proporre alle diverse amministrazioni pubbliche, operanti nella materia di cui trattasi, interventi e/o procedure da assumere nei confronti dei soggetti destinatari delle norme, secondo le esigenze evidenziate da questi ultimi;
2) formulare proposte di piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili, delle diverse amministrazioni pubbliche operanti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in modo da permettere, nel rispetto dei ruoli di ognuna di esse, la massima sinergia possibile;
3) fornire le indicazioni per la formulazione di piani annuali di intervento per le azioni prioritarie evidenziate nelle diverse realtà territoriali, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
4) predisporre una relazione annuale sull’andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, nonché sulle azioni realizzate per favorire l’applicazione della normativa di prevenzione vigente;
5) tenere il necessario raccordo a livello regionale con la Commissione Consultiva di cui all’art. 26 del D.Lgs. 626/94, al fine di realizzare l’uniformità di interventi nella materia di cui trattasi;
6) elaborare linee-guida applicative della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
il Comitato, per l’espletamento dei suoi compiti, ha facoltà di richiedere dati ed informazioni ai soggetti pubblici e/o privati interessati.
Visto che, per quanto riguarda il punto b), la Giunta regionale, considerate le funzioni assegnatele dall’art. 27 del D.Lgs. 626/94, meglio indicate nel DPCM del 5/12/1997, impegna le amministrazioni coordinate ad indicare il nominativo di un proprio funzionario quale membro effettivo ed un ulteriore quale membro supplente del Comitato, delegati a rappresentarle e ad assumere le decisioni operative per conto degli organi rappresentati, la cui composizione risulta la seguente;
- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede
- il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria con funzioni di coordinamento operativo e organizzativo delle attività del Comitato
- un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità ed un rappresentante dell’Assessorato all’industria, Commercio, Artigianato e Politiche attive del Lavoro
- i Responsabili delle Unità operative Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro (PSAL) delle Aziende UU.SS.LL. liguri
- i Responsabili delle sedi periferiche dell’ISPESL
- un Responsabile del Settore Ispezione del Lavoro della Direzione Regionale del Lavoro
- un Responsabile dell’ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco
- un Responsabile della Direzione regionale dell’INAIL
- un Rappresentante regionale dell’ANCI
- un Rappresentante regionale dell’UPI
- un rappresentante regionale dell’UNCEM
- un Rappresentante degli uffici di Sanità aerea e marittima del Ministero della Sanità
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali designato dal Direttore Generale;
Nella predisposizione delle linee di intervento ed i programmi operativi in materia di vigilanza, informazione, assistenza e formazione della pubblica amministrazione operante nella materia di cui trattasi, sono consultate le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei dirigenti d’azienda maggiormente rappresentative a livello regionale.
Dato atto che, con apposito successivo provvedimento regionale, vengono nominati i componenti del Comitato nonché i rispettivi membri supplenti, che durano in carica tre anni;
Rilevato che è necessario prevedere nell’ambito del Comitato l’intervento, per specifici temi e problemi, di esperti particolarmente qualificati sulle materie trattate, su indicazione del Comitato stesso o su designazione delle associazioni professionali, dell’università e degli enti di ricerca, convocati di volta in volta dal Presidente della Giunta regionale;
Dato atto inoltre che ai soggetti nominati con il provvedimento regionale di cui sopra, nonché agli esperti che vengono successivamente eventualmente indicati non è dovuto nessun beneficio economico né rimborso spese, a qualsiasi titolo, in quanto svolgono la loro opera nella loro veste istituzionale di rappresentanti delle amministrazioni degli organismi di appartenenza;
Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali;

DELIBERA

- di istituire il Comitato di Coordinamento regionale (d’ora innanzi definito Comitato) per realizzare sul territorio della Regione Liguria l’uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la Commissione Consultiva Permanente, così come previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e dal DPCM 05/12/1997;
- di stabilire che le funzioni ed i compiti del Comitato sono le seguenti:
1) esaminare ed esprimere pareri in merito ai problemi applicativi delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di proporre alle diverse amministrazioni pubbliche, operanti nella materia di cui trattasi, interventi e/o procedure da assumere nei confronti dei soggetti destinatari delle norme, secondo le esigenze evidenziate dà questi ultimi;
2) formulare proposte dì piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili, delle diverse amministrazioni pubbliche, operanti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in modo da permettere, nel rispetto dei ruoli di ognuna di esse, la massima sinergia possibile;
3) fornire le indicazioni per la formulazione di piani annuali di intervento per le azioni prioritarie evidenziate nelle diverse realtà territoriali, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
4) predisporre una relazione annuale sull’andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, nonché sulle azioni realizzate per favorire l’applicazione della normativa di prevenzione vigente;
5) tenere il necessario raccordo a livello regionale con la Commissione Consultiva di cui all’art. 26 del D.Lgs. 626/94, al fine di realizzare l’uniformità di interventi nella materia di cui trattasi; 
6) elaborare linee-guida applicative della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Il Comitato, per l’espletamento dei suoi compiti, può richiedere dati ed informazioni ai soggetti pubblici e/o privati interessati.
- di stabilire che la composizione del Comitato è la seguente:
• il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede
• il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria con funzioni di coordinamento operativo e organizzativo delle attività del Comitato
• un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità ed un rappresentante dell’Assessorato all’Industria, Commercio, Artigianato e Politiche attive del Lavoro
• i Responsabili delle Unità operative Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro (PSAL) delle Aziende UU.SS.LL. liguri
• i Responsabili delle sedi periferiche dell’ISPESL
• un Responsabile del Settore Ispezione del Lavoro della Direzione Regionale del Lavoro
• un Responsabile dell’ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco
• un Responsabile della Direzione regionale dell’INAIL
• un Rappresentante regionale dell’ANCI
• un Rappresentante regionale dell’UPI
• un rappresentante regionale dell’UNCEM
• un Rappresentante degli uffici di Sanità aerea e marittima dei Ministero della Sanità
Le funzioni di Segretario sono svolta da un funzionario del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali, designato dal Direttore Generale;
- di stabilire che nella predisposizione delle linee di intervento ed i programmi operativi in materia di vigilanza, informazione, assistenza e formazione della pubblica amministrazione operante nella materia di cui trattasi, sono consultate le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti d’azienda maggiormente rappresentative a livello regionale;
- di stabilire che, con apposito successivo provvedimento regionale, vengono nominati i componenti del Comitato ed i rispettivi membri supplenti;
- di stabilire che alle sedute del Comitato possano intervenire, per affrontare specifici temi e problemi, esperti particolarmente qualificati sulla materia di cui trattasi su indicazione del Comitato stesso o su designazione delle associazioni professionali, dell’università e degli enti di ricerca, convocati di volta in volta dal Presidente della Giunta regionale;
- di stabilire che, per le considerazioni espresse in premessa, nessun beneficio economico né rimborso spese, a qualsiasi titolo, è dovuto ai componenti del Comitato, nonché agli esperti di cui al punto precedente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.