Tipologia: CCNL
Data firma: 31 marzo 1992
Validità: 01.03.1992 - 31.12.1994
Parti: Fiamclaf e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Az. Farmaceutiche municipalizzate
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Premessa politica
Titolo I
Applicabilità e durata
Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 3. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 4. - Norme aziendali.
Titolo II
Assunzioni
Art. 5. - Assunzione del personale.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 8. - Lavoro a tempo parziale.
Art. 9. - Assunzione a termine.
Titolo III
Classificazione del personale
Art. 10. - Classificazione del personale.
   Area quadri (Legge n. 190/1985)
   Dichiarazione congiunta
   Area dell' alta professionalità
   Area tecnico-amministrativa
   Norma di attuazione
   Area esecutiva
Art. 11. - Quadri intermedi.
Art. 12. - Criteri per la individuazione del personale da inquadrare nell'area quadri.
Art. 13. - Mutamento di mansioni e di livello.
Titolo IV
Orario di lavoro, riposi, assenze e permessi, ferie
Art. 14. - Orario di lavoro.
   A) Procedure per la definizione dell'orario e della flessibilità
   B) Orario di lavoro.
      Norme di attuazione
      Norma transitoria di attuazione
   C) Flessibilità dell'orario.
Art. 15. - Riposo settimanale e festività.
Art. 16. - Assenze e permessi.
Art. 17. - Ferie.
   Norma di attuazione
   Norma transitoria di attuazione
Titolo V
Parte retributiva
Art. 18. - Retribuzione mensile e sue definizioni.
   Norma di attuazione
Art. 19. - Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera.
   Norma transitoria di attuazione
Art. 20. - Retribuzione base mensile e indennità di contingenza.
Art. 21. - Elemento aggiuntivo della retribuzione.
   Lettera della Fiamclaf alle OO.SS. - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione.
Art. 22. - Indennità tecnico-professionale.
   Norma di attuazione
Art. 23. - Indennità quadri.
Art. 24. - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 25. - Servizio notturno.
Art. 26. - Lavoro straordinario.
Art. 27. - Prestazioni inventariali.
Art. 28. - Aumenti periodici di anzianità.
   Norma transitoria di attuazione
Art. 29. - Anzianità di servizio - Anzianità professionale – Anzianità convenzionale.
Art. 30. - Benemerenze nazionali.
Art. 31. - Incentivo per la maggiore produttività.
   1) Premessa
   2) Natura dell'incentivo per la maggiore produttività
   3) Procedure per la elaborazione dei progetti di produttività.
   4) Modalità di erogazione del premio di produttività
Titolo VI
Indennità e benefici vari
Art. 32. - Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri.
Art. 33. - Missioni.
Art. 34. - Trasferte.
Art. 35. - Indennità maneggio denaro.
Art. 36. - Mensa.
Art. 37. - Indumenti di lavoro.
Art. 38. - Indennità di bilinguismo.
Art. 39. - Copertura assicurativa.
Titolo VII
Assistenza di malattia o infortunio e sospensioni del rapporto di lavoro
Art. 40. - Assistenza di malattia o infortunio.
Art. 41. - Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 42.- Gravidanza e puerperio.
Art. 43. - Aspettativa.
Art. 44. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 45. - Sospensione del lavoro.
Titolo VIII
Doveri dei lavoratori
Art. 46. - Doveri dei lavoratori.
Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Titolo IX
Studio e formazione
Art. 48. - Lavoratori studenti.
Art. 49. - Diritto allo studio.
Art. 50. - Aggiornamento professionale.
Titolo X
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 51. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 52. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni e indennità sostitutiva.
 Art. 53. - Trattamento di fine rapporto.
Art. 54. - Certificato di lavoro.
Art. 55. - Trattamento di pensione.
Titolo XI
Relazioni sindacali
Art. 56. - Relazioni industriali.
Art. 57. - Prerogative e funzioni dei sindacati.
   1) Applicabilità dell'art. 18 e del Titolo III dello Statuto dei lavoratori.
   2) Organismi di rappresentanza sindacale.
   3) Assemblee sindacali del personale.
   4) Permessi sindacali.
   5) Aspettativa per incarichi sindacali.
      Dichiarazione a verbale della Fiamclaf
      Dichiarazione delle OO.SS.
   6) Affissione di comunicati sindacali.
   7) Quote sindacali.
   8) Consegna testo contrattuale.
   9) Sedi sindacali.
      Dichiarazione a verbale
Art. 58. - Disciplina dello sciopero.
Protocollo d'intesa tra la Fiamclaf e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle norme di attuazione nel settore delle aziende Farmaceutiche speciali del Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil nonché della Legge 12 giugno 1990, n. 146 del 4 luglio 1991
       A) Prestazioni indispensabili.
       B) Minimi di servizio.
       C) Preavviso e durata dello sciopero.
       D) Esclusione dallo sciopero.
       Allegato A) al protocollo d'intesa.
       Allegato B) al protocollo d'intesa.
Art. 59. - Istituti e materie demandati alla contrattazione aziendale.
Art. 60. - Modifiche dell'organizzazione aziendale - Organici (Tabelle numeriche del personale).
Art. 61. - Condizioni ed ambiente di lavoro.
Art. 62. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 63. - Regolamento delle vertenze individuali.
Titolo XII
Istituti vari
Art. 64. - Pari opportunità.
Art. 65. - Cauzioni.
Art. 66. - Cessione o trasformazione dell'azienda.
   Tabelle allegate
   Tab. n. 1 - Scaglionamento degli aumenti delle retribuzioni base mensili.
   Tab. n. 2 - Nuove retribuzioni base mensili.
Appendici
n. 1 - Contingenza dipendenti AFM al 1 novembre 1991.
n. 2 - Indennità macchine fatturatrici ed elettrocontabili.
n. 3 - Aspettative sindacali retribuite.
n. 4 - Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. l della legge 29 maggio 1932, n. 297.
   Art. 1. - Beneficiari
   Art. 2. - Limiti numerici
   Art. 3. - Misura dell'anticipazione
   Art. 4. - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità
   Art. 5. - Spese sanitarie
   Art. 6. - Acquisto della prima casa di abitazione
   Art. 7. - Recupero delle anticipazioni non giustificate
   Art. 8. - Disposizioni finali
n. 5 - Indennità di anzianità (art. 42 CCNL 25.6.1981).
n. 6 - Accordo nazionale 31 marzo 1992 di rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali.
n. 7 - Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil: « Sistema delle relazioni industriali, Norme di comportamento delle Parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro ».
Sistema di relazioni industriali
   Premessa
   Il sistema di relazioni industriali
Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
   Premessa
   Codice di comportamento sindacale
   Codice di comportamento di parte datoriale
   Premessa
   Norme di garanzia
   Norme pattizie
 Regolamentazione del negoziato contrattuale – Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi
   1) Rinnovi contrattuali nazionali.
   2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi.
   3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL.
   Norme sanzionatorie
   Norme di attuazione
n. 8 - Legge 12 giugno 1990 n. 146:« Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge ».
n. 9 - Verbale d'incontro Cispel/Cgil,Cisl,Uil: Impegni per l'attuazione del protocollo .
Legge 146/1990 Norme del diritto di sciopero
Legge 230/1962 Contratto tempo determinato
Legge 300/1970 Norme della libertà dei lavoratori
Legge 297/1982 Trattamento di fine rapporto
Legge 863/1984 Misure a livelli occupazionali
Legge 190/1985 Riconoscimento dei quadri intermedi
Legge 106/1986 Riconoscimento dei quadri intermedi
Legge 56/1987 Norme del mercato di lavoro
Direttive CEE 29/05/1990 Sicurezza e salute sul lavoro

Il 31 marzo 1992, in Bologna, tra la Federazione italiana aziende municipalizzate centrali del latte, annonarie e farmaceutiche (Fiamclaf[…]; e la Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mensa e servizi (Filcams-Cgil[…]; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil)[…]; la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl)[…]; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl)[…]; la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs)[…]; con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil)[…]; è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende farmaceutiche speciali che sostituisce integralmente il CCNL 19 novembre 1988.
La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le disposizioni di legge e il seguente accordo nazionale:
- accordo nazionale 31 marzo 1992 per il rinnovo del CCNL 19 novembre 1988 per dipendenti da aziende farmaceutiche speciali, scaduto il 31 dicembre 1990.


Premessa politica
[…]
Nel rispetto delle reciproche autonomie, la Fiamclaf e le OO.SS. confederali, nei loro rapporti con gli Enti locali, e la P.A. ai vari livelli, si ispireranno a questa premessa politica.
Il conseguimento degli obiettivi sopra indicati esige che le relazioni industriali tra le parti siano improntate, oltre che ad un senso di rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, anche ad una capacità di valutazione obiettiva delle problematiche.
Il presupposto per la necessaria chiarezza nei rapporti e costituto, da un sistema di informazione reciproca che si esplica sia tra le rappresentanze nazionali che tra quelle decentrate e dal pieno esercizio della contrattazione ai vari livelli nel rispetto delle materie e dei tempi previsti, secondo lo schema di cui all'articolato contrattuale.

Titolo I
Applicabilità e durata
Art. 1. - Applicabilità del contratto.

1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende gestite dagli enti locali nelle forme di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 22 della legge 142/90, esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici, ed i loro dipendenti ad eccezione di quelli che hanno la qualifica di dirigente.
2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinata agli adempimenti di legge cui debbono ottemperare le aziende farmaceutiche speciali.
3. Mentre si conferma il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a livello aziendale, anche per una corretta gestione del presente contratto, si conviene che i livelli retributivi e relativi parametri, nonché la struttura della classificazione del personale costituiscono, anche in sede interpretativa, materia negoziale di competenza delle Federazioni nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, da una parte e della Fiamclaf dall'altra.
4. Il CCNL indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate alla trattativa aziendale.
[…]

Titolo II
Assunzioni
Art. 5. - Assunzione del personale.

1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge, dello statuto aziendale e del presente CCNL.
[…]
3. L'aspirante, ove richiesto dall'azienda, dovrà sottoporsi a visita medica per l'accertamento della sua idoneità specifica al lavoro che dovrebbe espletare.
[…]

Titolo III
Classificazione del personale
Art. 10. - Classificazione del personale.

[…]
Area esecutiva
- Video-terminalista(3);
(3) Per guanto attiene alle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di terminali, le parti convengono di recepire la normativa vigente in materia, per quanto applicabile al settore delle Aziende farmaceutiche speciali (vedi allegato).

Titolo IV
Orario di lavoro, riposi, assenze e permessi, ferie
Art. 14. - Orario di lavoro.

[…]
A) Procedure per la definizione dell'orario e della flessibilità
2. Per l'applicazione dei successivi comma del presente articolo, le parti convengono che si procederà, in sede aziendale, alla contrattazione tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali. Tale contrattazione, che dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla data dell'inizio del confronto, ha il fine di individuare soluzioni idonee sotto il profilo dell'efficienza dell'azienda e tenendo conto dell'interesse dei lavoratori, in ordine alla adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario di lavoro. Nel caso che in sede di contrattazione aziendale non si raggiunga l'accordo, le Parti convengono che l'esame del problema sia demandato alla Commissione paritetica nazionale di cui al comma 1 dell'art. 62[…]

Titolo V
Parte retributiva
Art. 26. - Lavoro straordinario.

[…]
7. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.
8. Per le prestazioni straordinarie, le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente.
[…]
12. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all'entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse.

Titolo VI
Indennità e benefici vari

Art. 37. - Indumenti di lavoro.
1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, grembiuli o camici la spesa relativa è a carico dell'azienda.
2. É parimenti a carico dell'azienda,la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico - sanitario.

Art. 39. - Copertura assicurativa.
Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca almeno i massimali previsti dall'INAIL.

Titolo VII
Assistenza di malattia o infortunio e sospensioni del rapporto di lavoro
Art. 41. - Trattamento di malattia o infortunio.

[…]
É altresì in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, all'atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.
[…]
16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell' azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l'azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all'esterno dell'azienda.

Art. 42.- Gravidanza e puerperio.
1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Titolo VIII
Doveri dei lavoratori
Art. 46. - Doveri dei lavoratori.

1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa
[…]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
h) il farmacista deve in modo speciale:
[…]
i) osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere risposte con ordine di servizio della azienda.
[…]
4. Il lavoratore, a richiesta dell'azienda, deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 41, a visita medica da parte di medici di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, e di medici del SSN.

Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
1. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) rimprovero scritto per i casi di recidiva o per mancanze più gravi;
3) multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base mensile;
4) Sospensione dalla retribuzione globale e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
6) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
[…]
7. Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto si applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[…]

Titolo X
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 51. - Risoluzione del rapporto di lavoro.

1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi:
[…]
d) malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento;
e) licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte della Cpdel;
f) licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente;
g) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 47.
[…]

Titolo XI
Relazioni sindacali
Art. 56. - Relazioni industriali.

1. Annualmente, e comunque di norma, nell'ultimo quadrimestre, a livello nazionale, la Fiamclaf, su richiesta delle Federazioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, fornirà a queste informazioni generali previsionali sulle prospettive di sviluppo, sui programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali anche in relazione ai livelli occupazionali, sui programmi di ampliamento del servizio dell'ente locale, sulle riorganizzazioni strutturali, sulle prospettive commerciali, sulla qualificazione del servizio.
[…]
3. Le aziende forniranno alle Organizzazioni sindacali territoriali (provinciali o zonali) su loro richiesta, annualmente e di norma in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, informazioni circa le prospettive di sviluppo, i programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali, le riorganizzazioni strutturali e le tecniche di lavoro.
4. Su queste materie si aprirà un confronto per una verifica dei riflessi che tali iniziative assumono sui livelli dell'occupazione professionale, sulla mobilità del personale ed anche sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza.
5. Tale verifica dovrà risultare funzionale all'individuazione di processi operativi che diano adeguate e coerenti risposte ai problemi di cui sopra.
6. In aggiunta all'impegno delle Parti di una reciproca informazione, le relazioni industriali sono integrate dall'accordo stipulato in data 4 luglio 1991 sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo d'intesa intervenuto tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil, il 20 luglio 1989 nonché della legge 12 giugno 1990, n. 146, riportato nell'art. 58.

Art. 57. - Prerogative e funzioni dei sindacati.
[…]
2) Organismi di rappresentanza sindacale.
[…]
4. Nelle aziende in cui non siano costituite le rappresentanze sindacali aziendali o il consiglio dei delegati di azienda, l'agente contrattuale per le materie di cui all'art. 59 è l'organizzazione sindacale territoriale.
[…]
6) Affissione di comunicati sindacali.
22. L'organismo di rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 59. - Istituti e materie demandati alla contrattazione aziendale.
1. Il presente contratto conferisce agli organismi di cui al 1° comma del punto 2 dell'art. 57 diritto di trattativa nella sede aziendale per tutti gli aspetti del presente contratto per i quali tale trattativa è prevista, quali, ad esempio, quelli relativi: al lavoro a tempo parziale (art. 8); all'orario di lavoro (art. 14); alla determinazione di ulteriori esemplificazioni delle mansioni (art. 10); alle modalità di prestazioni e al compenso per gli inventari (art. 27); al premio annuo collegato all'andamento della produttività (art. 31); alle missioni per l'espletamento di servizi esterni convenzionati a favore di altri enti e alle convenzioni speciali per i lavoratori le cui attribuzioni comportino viaggi abituali (art. 33); alla mensa (art. 36); alla copertura assicurativa per il personale operante in farmacia (art. 39); alle modalità di partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale (art. 50); alle modifiche dell'organizzazione aziendale, agli organici, alle tabelle numeriche del personale (art. 60).
2. Fermo restando che, in sede aziendale, in relazione a quanto previsto al precedente comma per la normale gestione del rapporto di lavoro e per la corretta applicazione del contratto nazionale e aziendale, le Parti si incontreranno ogni qualvolta se ne presenti la necessità su richiesta di una delle Parti stesse, si conviene che gli istituti precisati nel precedente comma andranno a costituire il contratto collettivo integrativo aziendale a valenza pluriennale.

Art. 60. - Modifiche dell'organizzazione aziendale - Organici (Tabelle numeriche del personale).
1. Le Parti convengono che, in caso di trasformazioni o modifiche tecnologiche o di processi organizzativi, le aziende esamineranno preventivamente tali eventi con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale, e contratteranno con esso gli effetti che potranno derivare alle condizioni di lavoro dalle citate modificazioni.
2. Le aziende discuteranno altresì con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale gli organici, ossia le tabelle numeriche del personale, ai fini della ricerca delle soluzioni più idonee.

Art. 61. - Condizioni ed ambiente di lavoro.
1. Per l'attuazione pratica dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativo alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, presso ogni azienda è costituito un comitato composto da due o quattro rappresentanti, secondo le dimensioni aziendali, eletti dai lavoratori. Il comitato potrà servirsi, se necessario, di esperti esterni scelti nell'ambito di enti specializzati pubblici o di diritto pubblico.
2. La chiamata di tali esperti sarà concordata tra l'azienda ed il comitato.

Appendice n. 2
Indennità macchine fatturatrici ed elettrocontabili

In applicazione del punto 10 dell'Accordo nazionale di rinnovo 25.6.1981, è stato abolito l'art. 23 « Indennità macchine fatturatrici ed elettrocontabili » del CCNL 12.6.1975.
L'indennità di cui al sopracitato articolo abolito resta attribuita ad personam negli eventuali casi in cui alla data del presente CCNL fosse ancora corrisposta.

Appendice n. 7
Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil

Sistema delle relazioni industriali e norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro.
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra la Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali)[…]; e la Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)[…]; la Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)[…]; la Uil (Unione Italiana del Lavoro)[…]; si è convenuto il seguente protocollo di intesa su Sistema di relazioni industriali e Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Sistema di relazioni industriali
Premessa
[…]
A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sull'occupazione.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi la qualità del tessuto socio-economico delle comunità locali, in particolare nelle aree più deficitarie di servizi, individuabili prevalentemente nel Mezzogiorno.
Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti, dei mercati , delle farmacie, del latte e dell'igiene ambientale, Cispel, Cgil, Cisl e Uil concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi:
[…]
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo dell'impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale;
5) conferire priorità, anche sul piano della qualità, agli interventi di tutela ambientale;
[…]
Per questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, di ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le iniziative generali in ordine agli investimenti ed al finanziamento delle imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno.
[…]
La Cispel si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud più avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi ed in particolare si impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La Cgil, la Cisl e la Uil si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno.
[…]
Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla Cispel.
Esso si articola su 4 livelli:
l) Livello confederale.
É costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della Cispel e delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil.
La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
[…]
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2) A livello territoriale.
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3) Livello di Federazione di settore.
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.
4) Livello di azienda.
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle relazioni industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.