Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 giugno 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 90/641/Euratom - Protezione dei lavoratori - Lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata. - Causa C-146/01.

 

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raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05117

 



Nella causa C-146/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente, assistita dall'avv. M. van der Woude, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato o non avendo comunicato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, agli allegati I e II, nonché agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/641/Euratom, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GU L 349, pag. 21), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva,

 

 

LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente

Sentenza


Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 marzo 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 141 EA, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato o non avendo comunicato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, agli allegati I e II, nonché agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/641/Euratom, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GU L 349, pag. 21), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 90/641 ha lo scopo di completare la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/Euratom, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 246, pag. 1), e di rendere così ottimali a livello comunitario le modalità di protezione operativa dei lavoratori esterni che intervengono in zona controllata.
3 L'art. 4, n. 2, della direttiva 90/641 così dispone:
«In attesa della fissazione di un sistema informatizzato uniforme a livello comunitario per quanto riguarda la protezione radiologica dei lavoratori esterni, si provvederà:
a) a titolo transitorio e nel rispetto delle disposizioni comuni di cui all'allegato I:
- a istituire una rete nazionale centralizzata, o
- a rilasciare un documento individuale di sorveglianza radiologica a ciascun lavoratore esterno, al quale sono altresì applicabili le disposizioni comuni di cui all'allegato II;
b) nel caso di lavoratori esterni transfrontalieri e fino alla data di introduzione del sistema di cui sopra, al rilascio del documento individuale di cui alla lettera a)».
4 L'art. 5 della direttiva 90/641 recita quanto segue:
«L'impresa esterna garantisce la protezione radiologica dei propri lavoratori, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'esercente, conformemente alle pertinenti disposizioni di cui ai titoli III-VI della direttiva 80/836/Euratom, e segnatamente:
a) assicura il rispetto dei principi generali e le limitazioni delle dosi di cui agli articoli da 6 a 11 di detta direttiva;
b) fornisce le informazioni e la formazione nel campo della radioprotezione di cui all'articolo 24 di detta direttiva;
c) garantisce che i lavoratori siano sottoposti alla valutazione [dell'esposizione] e alla sorveglianza medica alle condizioni definite agli articoli 26 e 28-38;
d) si assicura che siano aggiornati, per quanto riguarda le reti e i documenti individuali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva, i dati radiologici relativi al controllo individuale di esposizione di ciascuno dei lavoratori ai sensi dell'allegato I, parte II».
5 Ai sensi dell'art. 6 della medesima direttiva:
«1. L'esercente di una zona controllata che ricorra a lavoratori esterni assume, direttamente o mediante accordi contrattuali, la responsabilità degli aspetti operativi della loro protezione radiologica direttamente collegati con la natura della zona controllata e dell'intervento.
2. In particolare, per ciascuno dei lavoratori esterni che interviene in zona controllata sul luogo di lavoro, l'esercente deve:
a) accertarsi che il lavoratore sia riconosciuto dal punto di vista medico atto all'intervento che gli verrà richiesto;
b) assicurarsi che, oltre ad una formazione di base in radioprotezione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il lavoratore abbia ricevuto una formazione specifica in rapporto con le caratteristiche particolari della zona controllata e dell'intervento;
c) assicurarsi che il suddetto lavoratore disponga del necessario equipaggiamento di protezione individuale;
d) accertarsi inoltre che il lavoratore disponga di un controllo individuale di esposizione adeguato alla natura dell'intervento e che fruisca della sorveglianza dosimetrica operativa eventualmente necessaria;
e) far rispettare i principi generali e le limitazioni delle dosi di cui agli articoli 6-11 della direttiva 80/836/Euratom;
f) adottare o prendere ogni disposizione utile affinché, dopo ogni intervento, si provveda alla registrazione dei dati radiologici di sorveglianza individuale di esposizione per ciascun lavoratore esterno ai sensi dell'allegato I, capitolo III».
6 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 90/641, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
7 La direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), prevede, all'art. 56, che la direttiva 80/836, in particolare, sia abrogata con effetto dal 13 maggio 2000.

La normativa belga
8 Il regio decreto 25 aprile 1997, relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (Moniteur belge del 12 luglio 1997, pag. 18512; in prosieguo: il «regio decreto 25 aprile 1997»), è teso a trasporre la direttiva 90/641. L'art. 12, primo comma, di tale regio decreto così dispone:
«L'impresa esterna garantisce la protezione radiologica dei propri lavoratori, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'esercente, conformemente agli articoli 13-19 del presente decreto, e segnatamente:
1º garantisce che i lavoratori siano sottoposti alla valutazione dell'esposizione e alla sorveglianza medica alle condizioni definite agli articoli 13 e 16 del presente decreto;
2º si assicura che siano aggiornati, per quanto riguarda il documento individuale del lavoratore esterno esposto alle radiazioni ionizzanti o la rete nazionale centralizzata, i dati radiologici relativi al controllo individuale di esposizione di ciascuno dei suoi lavoratori».
9 L'art. 13 di questo regio decreto recita quanto segue:
«L'esercente di una zona controllata che ricorra a lavoratori esterni assume, direttamente o mediante accordi contrattuali, la responsabilità degli aspetti operativi della loro protezione radiologica direttamente collegati con la natura della zona controllata e dell'intervento.
In particolare, per ciascuno dei lavoratori esterni che interviene in zona controllata sul luogo di lavoro, l'esercente deve:
1º accertarsi che il lavoratore esterno sia riconosciuto dal punto di vista medico atto all'intervento che gli viene richiesto. Prima di tale intervento, l'impresa esterna fornisce al medico del lavoro presso l'esercente i documenti individuali di sorveglianza radiologica di cui agli artt. 28 e 29, al fine di verificare che ogni lavoratore sia riconosciuto dal punto di vista medico atto all'intervento che gli viene richiesto;
2º accertarsi inoltre che il lavoratore esterno disponga di un controllo individuale di esposizione adeguato alla natura dell'intervento e che fruisca della sorveglianza dosimetrica operativa eventualmente necessaria;
3º prendere ogni disposizione utile affinché, dopo ogni intervento, si provveda alla registrazione dei dati radiologici di sorveglianza individuale di esposizione per ciascun lavoratore esterno per quanto riguarda il documento individuale del lavoratore esterno professionalmente esposto alle radiazioni ionizzanti o la rete nazionale centralizzata».
10 Ai sensi dell'art. 28, n. 1, del regio decreto 25 aprile 1997, «[i]l Ministro dell'Occupazione e del Lavoro fissa le condizioni per l'istituzione, le modalità d'accesso e di funzionamento della rete nazionale centralizzata nonché le condizioni per il rilascio del documento individuale di sorveglianza radiologica di cui agli artt. 11 e 12 del presente decreto».
11 Ai sensi dell'art. 28, n. 3, del medesimo regio decreto, «[n]el caso in cui un lavoratore esterno, impiegato da un'impresa che ha sede in uno Stato membro dell'Unione europea, non sia munito di un documento riconosciuto da tale Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente decreto».
12 L'art. 5 del regio decreto 2 ottobre 1997, recante modifica del regio decreto 28 febbraio 1963, che stabilisce un regolamento generale relativo alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti, e che mette parzialmente in vigore la legge 15 aprile 1994 relativa alla protezione della popolazione e dell'ambiente contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e concernente l'Agenzia federale per il controllo nucleare (Moniteur belge del 23 ottobre 1997, pag. 28167; in prosieguo: il «regio decreto 2 ottobre 1997»), dispone l'inserimento nel capitolo III del detto regio decreto 28 febbraio 1963 di una sezione VI così redatta:
«Sezione VI. Protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata
Art. 37 ter - Disposizioni generali
Il sistema di sorveglianza radiologica dei lavoratori esterni garantisce una protezione equivalente a quella di cui dispongono i lavoratori impiegati a titolo permanente dall'esercente.
Art. 37 quater - Obblighi dell'impresa esterna
L'impresa esterna garantisce la protezione radiologica dei propri lavoratori, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'esercente, conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III, e segnatamente:
a) assicura il rispetto dei principi generali e le limitazioni delle dosi;
b) fornisce le informazioni e la formazione nel campo della radioprotezione di cui all'articolo 25.
Art. 37 quinquies - Obblighi dell'esercente
L'esercente di una zona controllata che ricorra a lavoratori esterni assume, direttamente o mediante accordi contrattuali, la responsabilità degli aspetti operativi della loro protezione radiologica direttamente collegati con la natura della zona controllata e dell'intervento.
In particolare, per ciascuno dei lavoratori esterni che interviene in zona controllata sul luogo di lavoro, l'esercente deve:
a) assicurarsi che, oltre ad una formazione di base in radioprotezione, di cui al capitolo III, sezione II, il lavoratore abbia ricevuto una formazione specifica in rapporto con le caratteristiche particolari della zona controllata e dell'intervento;
b) assicurarsi che il suddetto lavoratore disponga del necessario equipaggiamento di protezione individuale;
c) far rispettare i principi generali e le limitazioni delle dosi».

Fase precontenziosa
13 Con lettera 30 luglio 1997, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione il regio decreto 25 aprile 1997.
14 Ritenendo che le disposizioni necessarie per conformare il diritto belga all'art. 4, n. 2, agli allegati I e II nonché agli artt. 5 e 6 della direttiva 90/641 non fossero state adottate, in data 14 ottobre 1999 la Commissione ha diffidato il Regno del Belgio, invitandolo a presentarle le proprie osservazioni al riguardo.
15 Con lettera 8 marzo 2000, le autorità belghe hanno sostanzialmente affermato che il regio decreto 2 ottobre 1997 permetteva di completare la trasposizione della direttiva 90/641. Da un documento allegato alla detta lettera risulta che le autorità belghe avevano optato, in attesa di una rete nazionale centralizzata, per il rilascio di un documento individuale.
16 Non soddisfatta di tale risposta, con lettera 1º agosto 2000 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio un parere motivato con cui ribadiva le censure formulate nella propria lettera di diffida e invitava il detto Stato ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
17 Con lettera 7 settembre 2000, il direttore generale del Ministero federale dell'Occupazione e del Lavoro ha riconosciuto la fondatezza del parere motivato. In questa lettera si precisava che, pertanto, il Regno del Belgio avrebbe adottato entro il termine stabilito le misure richieste.
18 Non avendo ricevuto, in seguito, nessuna informazione che le consentisse di concludere che il Regno del Belgio si era conformato agli obblighi che gli derivavano dalla direttiva 90/641, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Ricorso
19 La Commissione sostiene che il Regno del Belgio non ha proceduto ad una trasposizione completa, da un lato, dell'art. 4, n. 2, e degli allegati I e II della direttiva 90/641, in quanto mancano disposizioni nazionali relative all'effettiva creazione di un sistema di sorveglianza radiologica, e, dall'altro, degli artt. 5 e 6 della detta direttiva, in quanto le disposizioni nazionali adottate non terrebbero conto dei lavoratori esterni impiegati da un'impresa che ha sede in un altro Stato membro, che già siano muniti di un documento individuale di sorveglianza radiologica.
20 Quanto alla censura relativa all'incompleta trasposizione dell'art. 4, n. 2, e degli allegati I e II della direttiva 90/641, la Commissione ritiene che non siano state ancora fissate le condizioni per l'istituzione e le modalità di accesso e di funzionamento della rete nazionale centralizzata nonché le condizioni per il rilascio del documento individuale di sorveglianza radiologica che, ai sensi dell'art. 28, n. 1, del regio decreto 25 aprile 1997, devono essere fissate dal Ministro federale dell'Occupazione e del Lavoro.
21 Quanto alla censura relativa all'incompleta trasposizione degli artt. 5 e 6 della direttiva 90/641, la Commissione sostiene che l'art. 28, n. 3, del regio decreto 25 aprile 1997, che rinvia all'art. 12 di questo stesso testo normativo, intende ovviare alla mancanza di disponibilità di un documento riconosciuto o alla mancanza di registrazione in un sistema centralizzato mediante il rilascio di un documento individuale belga ovvero mediante la registrazione del lavoratore nel sistema centralizzato. Il detto art. 12 non s'applicherebbe, tuttavia, ai lavoratori esterni impiegati da un'impresa che ha sede in un altro Stato membro, i quali siano muniti del documento previsto da quest'ultimo.
22 L'applicazione delle misure di protezione di cui all'art. 5, lett. c) e d), della direttiva 90/641 non sarebbe garantita, pertanto, per questa categoria di lavoratori esterni.
23 L'art. 12 del regio decreto 25 aprile 1997 farebbe rinvio, peraltro, in particolare all'art. 13 dello stesso decreto, che traspone l'art. 6 della direttiva 90/641. Di riflesso, l'art. 13 non s'applicherebbe ai lavoratori esterni impiegati da un'impresa che ha sede in un altro Stato membro e muniti del documento individuale previsto da quest'ultimo. Ne conseguirebbe che l'art. 6 della citata direttiva non è completamente trasposto.
24 Secondo la Commissione, il regio decreto 2 ottobre 1997 non modifica questa situazione.
25 Il governo belga non contesta l'inadempimento che gli viene addebitato e allega un progetto di regio decreto teso ad assicurare una completa trasposizione della direttiva 90/641.
26 A questo proposito si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 30 novembre 2000, causa C-384/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10633, punto 16). Alla scadenza del termine di due mesi prescritto nel parere motivato del 1º agosto 2000, il regio decreto che il governo belga aveva annunciato e di cui riconosceva l'utilità per la trasposizione completa della direttiva 90/641, ad ogni modo, non era stato ancora adottato.
27 Si deve osservare, poi, in primo luogo, che il Regno del Belgio, non fissando le condizioni per l'istituzione e le modalità d'accesso e di funzionamento della rete nazionale centralizzata nonché le condizioni per il rilascio del documento individuale di sorveglianza radiologica, non ha creato un sistema di sorveglianza radiologica quale previsto dall'art. 4, n. 2, e dagli allegati I e II della direttiva 90/641.
28 In secondo luogo, la normativa belga non è conforme all'art. 5, lett. d), della direttiva 90/641, poiché non dispone, con riferimento ai lavoratori esterni impiegati da un'impresa che ha sede in un altro Stato membro e muniti del documento individuale previsto da quest'ultimo, che l'impresa esterna s'assicuri che i dati radiologici relativi al controllo individuale di esposizione di tali lavoratori siano aggiornati per quanto riguarda il detto documento individuale.
29 Infine, quanto a questa stessa categoria di lavoratori esterni, la normativa belga non è conforme all'art. 6 della direttiva 90/641, perché non dispone che l'esercente di una zona controllata adotti in favore di costoro le misure di cui all'art. 13 del regio decreto 25 aprile 1997.
30 Occorre pertanto dichiarare che il Regno di Belgio, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, agli allegati I e II e agli artt. 5 e 6 della direttiva 90/641, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo

Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, agli allegati I e II nonché agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/641/Euratom, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


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