Categoria: Cassazione penale
Visite: 8568

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 marzo 2014, n. 10944 - Caduta di una bobina sul piede e mancanza di scarpe antinfortunistiche




 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
A.C. n. il (Omissis);
avverso la sentenza n. 1694/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 2.5.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 28.2.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv.to S. Bettiati del foro di Varese che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.




Fatto


1. - Con sentenza resa in data 2.5.2013, la Corte d'appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza in data 24.2.2010 con la quale il tribunale di Monza ha condannato A.C. (in qualità di legale rappresentante della società A.C. s.p.a.) alla pena di tre mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni della lavoratrice R.M., in (Omissis).

In particolare, all' A., nella richiamata qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, era stata contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonchè il mancato rispetto delle norme cautelari espressioni di colpa specifica analiticamente indicate nel capo d'accusa sollevato a suo carico.

Nel caso di specie, la lavoratrice infortunata, mentre era intenta allo spostamento di una macchina per il confezionamento di prodotti alimentari al fine di procedere alla pulizia del piano di lavoro, rimaneva colpita all'alluce del piede sinistro dalla caduta di un componente della ridetta macchina (una bobina con la pellicola per il confezionamento), che le provocava lesioni (una frattura composta pluriframmentata) guaribili in oltre 50 giorni.

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi d'impugnazione.

Nel dettaglio, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto obbligatorio l'apprestamento, da parte del datore di lavoro, del dispositivo di protezione individuale costituito dalle scarpe antinfortunistiche specificamente richiamate in sentenza, senza tener conto dell'imprevedibilità dello specifico rischio concretizzatosi ai danni della lavoratrice in relazione alla semplice attività di pulizia dei banconi del reparto di frutta e verdura del negozio cui la stessa era addetta.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella ricostruzione del nesso di causalità tra la mancata dotazione delle scarpe antinfortunistiche in favore della R. e l'evento lesivo dalla stessa subito, attesa l'imprevedibilità della rottura della macchina movimentata dalla lavoratrice, essendo la corte territoriale altresì incappata nel travisamento della prova testimoniale resa dalla stessa vittima in ordine alla specificazione della causa della caduta della bobina ch'ebbe a provocarle la lesione.

Diritto


2. - Entrambi i motivi di ricorso - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati.

E invero, del tutto correttamente la corte territoriale ha confermato l'obbligatorietà, in capo al datore di lavoro, dell'apprestamento della dotazione antinfortunistica costituita dalle scarpe descritte in sentenza (calzature provviste, nella parte anteriore, di un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alle cadute di oggetti del peso di 20 Kg. dall'altezza di un metro), avuto riguardo all'agevole e intuibile prevedibilità di eventi infortunistici in ipotesi provocabili dall'accidentale caduta di merce dai piani di esposizione (o, in ogni caso, dai piani di lavoro) di un negozio ai danni dei lavoratori ad esso addetti.

In particolare, alla lavoratrice vittima della vicenda oggetto dell'odierno procedimento erano state assegnate mansioni consistenti nella movimentazione di cassette di frutta e verdura tra piani diversi del negozio, tanto per la relativa collocazione negli spazi destinati all'accesso del pubblico, quanto per la pulizia dei piani di lavoro al termine della giornata.

Nel caso in esame, proprio in occasione dello svolgimento dell'attività di pulizia di un bancone (e quindi nell'esecuzione delle proprie mansioni ordinarie), la lavoratrice, nel movimentare una macchina per il confezionamento di prodotti, ebbe a subire gli effetti della caduta di un componente di detta macchina sul proprio piede non adeguatamente protetto mediante l'uso delle descritte calzature antinfortunistiche.

Al riguardo, la corte territoriale ha adeguatamente rilevato come, nel corso dell'istruzione dibattimentale, fosse emersa la generalizzata estensione dell'obbligatorietà dell'uso di dette calzature da parte del personale impiegato all'interno di luoghi di lavoro analoghi a quello in esame, come confermato, tanto dall'ispettore dell'amministrazione sanitaria locale competente (cfr. la deposizione del teste B.), quanto dallo stesso direttore del negozio presso il quale l'odierna lavoratrice prestava la propria attività lavorativa (cfr. la deposizione del teste C.).

In termini di piena congruità logica e consequenzialità argomentativa, la corte territoriale ha quindi evidenziato la circostanza dell'intuibile prevedibilità della sempre possibile caduta in terra di oggetti (o di parti di essi, come nella specie) in un ambiente di lavoro come quello organizzato dall'odierno imputato, nonchè l'affermata sussistenza del nesso di causalità tra la caduta della bobina de qua sul piede della R. e l'infortunio dalla stessa subito, attesa la verosimile certezza oltre ogni ragionevole dubbio - equiparabile al più elevato livello di credibilità razionale - dell'impedimento dell'evento lesivo de quo là dove la lavoratrice avesse calzato le scarpe antinfortunistiche alla cui dotazione, in favore della propria dipendente l' A. doveva ritenersi indefettibilmente tenuto (avuto riguardo al peso non superiore a quindici chili della bobina caduta e alle indicate capacità di resistenza delle calzature antinfortunistiche obbligatorie); e tanto indipendentemente dalla causa della rottura della macchina movimentata dalla R., dovendo ritenersi, tale evenienza, un'eventualità pacificamente connessa all'espletamento delle mansioni della lavoratrice offesa, pienamente prevedibile e agevolmente evitabile.

Sulla base delle argomentazioni esposte - accertata l'integrale infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato -, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2014