Categoria: Corte di giustizia CE
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - Causa C-394/00.

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00581

(conclusioni dell'avvocato generale)

 


 

1. Atti delle istituzioni Direttive Attuazione da parte degli Stati membri Insufficienza di semplici prassi amministrative

(Art. 249, terzo comma, CE)

2. Ricorso per inadempimento Esame della fondatezza da parte della Corte Situazione da prendere in considerazione Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 226 CE)



Parti


Nella causa C-394/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza



1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

2 Ai sensi dell'art. 24, n. 1, primo comma, della direttiva 96/82, gli Stati membri erano tenuti ad emanare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore ed a darne immediata notizia alla Commissione.

3 Ai sensi del suo art. 25, la direttiva 96/82 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Posto che tale pubblicazione ha avuto luogo il 14 gennaio 1997, la detta direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio successivo ed il termine previsto dal suo art. 24, n. 1, primo comma, è scaduto il 3 febbraio 1999.

4 La Commissione, considerato che alla data di scadenza di quest'ultimo termine non aveva ricevuto informazioni in merito alle disposizioni adottate dall'Irlanda per conformarsi alla direttiva 96/82 e non disponeva neppure di altri elementi di informazione che le consentissero di concludere che il detto Stato membro aveva adottato le misure necessarie a tal fine, riteneva che l'Irlanda avesse violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva ed invitava il governo irlandese, con lettera 10 maggio 1999, a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.

5 Con lettera 19 ottobre 1999, le autorità irlandesi informavano la Commissione che era in corso di elaborazione una normativa diretta a trasporre la direttiva 96/82 prima della fine del 1999.

6 Alla luce di tali fatti, la Commissione inviava un parere motivato all'Irlanda in data 27 ottobre 1999, invitando tale Stato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 96/82 entro un termine di due mesi dalla notifica del detto parere.

7 Con lettera 6 gennaio 2000, le autorità irlandesi informavano la Commissione che le sarebbe stato inviato entro breve termine un progetto di regolamento destinato a trasporre la direttiva 96/82. Con lettera 14 luglio 2000, le dette autorità trasmettevano alla Commissione un progetto di regolamento intitolato «European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances) Regulations, 2000» (regolamento in materia controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), affermando che avrebbero provveduto a comunicare alla Commissione medesima il testo definitivo di tale regolamento subito dopo la sua adozione.

8 La Commissione, rilevato che il governo irlandese non le aveva notificato i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva 96/82, ha presentato l'odierno ricorso.

9 L'Irlanda non contesta il fatto che i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva 96/82 nell'ordinamento interno non sono stati adottati nel termine prescritto. Tuttavia, essa fa valere che tale trasposizione risulta ormai ultimata per effetto della promulgazione, in data 28 agosto 2000, della legge intitolata «The Planning and Development Act, 2000» (legge sulla programmazione e sullo sviluppo), completata da un regolamento del 31 ottobre 2000 del Ministro dell'Ambiente, competente per gli enti territoriali, nonché per effetto dell'adozione, in data 21 dicembre 2000, del regolamento intitolato «European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances) Regulations, 2000».

10 L'Irlanda fa presente inoltre che, a partire dal mese di luglio 1999, il Ministro dell'Ambiente, competente per gli enti territoriali, aveva pubblicato una circolare, destinata alle autorità competenti, con la quale raccomandava a queste ultime di procedere come se la direttiva 96/82 fosse stata già trasposta nell'ordinamento interno.

11 A questo proposito occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1999, causa C-315/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I-8001, punto 10, e 11 ottobre 2001, causa C-254/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-0000, punto 7).

12 Inoltre, la Corte ha ripetutamente statuito che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 2000, causa C-435/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-11179, punto 16, e 11 ottobre 2001, causa C-111/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7555, punto 13).

13 Nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, la trasposizione della direttiva 96/82 nell'ordinamento irlandese non era stata realizzata e, pertanto, occorre dichiarare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

14 Di conseguenza, si deve dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/82, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese


15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.



Dispositivo


Per questi motivi
,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L'Irlanda, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.


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