Sentenza Della Corte Del 10 Luglio 1986. - Commissione Delle Comunita Europee Contro Repubblica Italiana. - Salvaguardia Dei Diritti Dei Lavoratori In Caso Di Trasferimento Di Imprese. - Causa 235/84.

(conclusioni dell'avvocato generale)

 

Raccolta Della Giurisprudenza 1986 Pagina 02291

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Politica Sociale - Ravvicinamento Delle Legislazioni - Trasferimenti D ' Imprese - Salvaguardia Dei Diritti Dei Lavoratori - Direttiva N . 77/187 - Attuazione Da Parte Degli Stati Membri - Ricorso Alle Parti Sociali - Insufficienza

( Direttiva Del Consiglio N . 77/187 , Art . 6 )





Massima


benchè gli stati membri possano affidare in primo luogo alle parti sociali la cura di realizzare gli scopi di politica sociale perseguiti dalla direttiva n. 77/187, relativa alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'imprese, questa facoltà non li dispensa tuttavia dall'obbligo di garantire, mediante opportuni provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, che tutti i lavoratori della comunità possano fruire della tutela stabilita dalla direttiva in tutta la sua ampiezza la garanzia statale deve quindi intervenire in tutti i casi in cui manchi un'altra tutela effettiva, in particolare qualora i contratti collettivi esistano solo in determinati settori economici e creino obblighi unicamente nell'ambito dei rapporti tra i lavoratori membri dell'organizzazione sindacale contraente e i datori di lavoro o le imprese vincolate dai contratti stessi.







Parti


Nella Causa 235/84

Commissione Delle Comunita Europee , Rappresentata Dal Suo Consigliere Giuridico , Sig . Armando Toledano Laredo , E Dal Sig . Enrico Traversa , Membro Del Suo Servizio Giuridico , In Qualita Di Agenti , E Con Domicilio Eletto In Lussemburgo Presso Il Sig . G . Kremlis , Membro Del Servizio Giuridico Della Commissione , Edificio Jean Monnet ,

Ricorrente ,

Contro

Repubblica Italiana , Rappresentata Dal Sig . Luigi Ferrari Bravo , Capo Del Servizio Del Contenzioso Diplomatico , In Qualita Di Agente , Assistito Dal Sig . Oscar Fiumara , Avvocato Dello Stato , E Con Domicilio Eletto In Lussemburgo Presso L ' Ambasciata D ' Italia ,

Convenuta ,





Oggetto Della Causa


causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la repubblica italiana , non avendo adottato nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente alla direttiva del consiglio 14 febbraio 1977 , n . 77/187 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti ( gu l 61 , pag . 26 ), e venuta meno agli obblighi impostile dal trattato cee ,





Motivazione Della Sentenza


1 con atto introduttivo depositato nella cancelleria della corte il 19 settembre 1984 , la commissione delle comunita europee ha proposto , ai sensi dell ' art . 169 del trattato cee , un ricorso inteso a far dichiarare che la repubblica italiana , non avendo adottato nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente alla direttiva del consiglio 14 febbraio 1977 , n . 77/187 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti ( gu l 61 , pag . 26 ), e venuta meno agli obblighi impostile dal trattato cee .

2 la direttiva n . 77/187 , adottata in base , segnatamente , all' art . 100 del trattato , mira , a tenore del suo preambolo , a ' proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore , in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ' . essa ha lo scopo di garantire , per quanto possibile , la continuita del rapporto di lavoro , senza modifiche , con il cessionario .


3 più in particolare , la direttiva prescrive , nell ' art . 3 , n . 1 , il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e , nell ' art . 3 , n . 2 , la conservazione , da parte del cessionario dopo il trasferimento , delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo . tuttavia , a norma del n . 3 , primo comma , dello stesso articolo , i precitati nn . 1 e 2 ' non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia , di invalidita o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali , esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli stati membri ' . per quanto riguarda tali diritti , l ' art . 3 , n . 3 , secondo comma , recita come segue :

' gli stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno gia lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell ' art . 1 , paragrafo 1 , per quanto riguarda i diritti , da essi maturati o in corso di maturazione , a prestazioni di vecchiaia , comprese quelle per i superstiti , dei regimi complementari citati al primo comma ' .



4 l ' art . 6 della direttiva impone inoltre al cedente e al cessionario taluni obblighi di informazione e di consultazione nei confronti dei lavoratori interessati dal trasferimento . le informazioni prescritte vertono sul motivo del trasferimento e sulle conseguenze dello stesso per i lavoratori nonche sulle misure previste nei loro confronti ; esse devono essere comunicate ai rappresentanti dei lavoratori interessati in tempo utile e comunque prima che i lavoratori siano direttamente danneggiati dal trasferimento nelle loro condizioni di impiego e di lavoro ( n . 1 ). il cedente e il cessionario , qualora prevedano misure nei confronti dei rispettivi lavoratori , sono inoltre tenuti ad avviare in tempo utile consultazioni in merito a dette misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo ( n . 2 ).



5 a norma dell ' art . 8 della direttiva , gli stati membri erano tenuti a conformarsi alla stessa entro due anni dalla sua notifica . nel caso della repubblica italiana detto termine e scaduto il 16 febbraio 1979 , poichè la direttiva era stata notificata il 16 febbraio 1977 .

6 la commissione ritiene che la normativa italiana non sia conforme sotto due aspetti a quanto stabilito dalla direttiva . in primo luogo , contrariamente a quanto prescrive l ' art . 3 , n . 3 , secondo comma della direttiva , detta normativa non garantirebbe la tutela dei diritti dei lavoratori e degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia spettanti in base a regimi complementari di previdenza sociale ; in secondo luogo , essa non imporrebbe al cedente e al cessionario obblighi in materia di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati che siano conformi a quanto stabilito dall' art . 6 , nn . 1 e 2 , della direttiva . di conseguenza la commissione , dopo uno scambio di lettere con il governo italiano e dopo aver emesso il parere motivato ai sensi dell ' art . 169 , primo comma , del trattato , ha proposto il presente ricorso per inadempimento basato sulle due censure summenzionate.



sull ' attuazione dell ' art . 3 , n . 3 , secondo comma , della direttiva n . 77/187

7 per quanto attiene innanzitutto alla censura secondo cui l ' art . 3 , n . 3 , secondo comma della direttiva n . 77/187 non e stato completamente recepito nel diritto nazionale , e pacifico che la repubblica italiana non ha adottato norme specifiche per dare attuazione alla suddetta disposizione comunitaria . tuttavia , le parti sono di diverso avviso sulla questione di sapere se la normativa italiana vigente fosse gia conforme agli obblighi derivanti dalla disposizione di cui trattasi .



8 il governo italiano fa riferimento , a questo proposito , a due norme del codice civile italiano , e cioe agli artt . 2112 e 2117 i quali , come interpretati dalla corte suprema di cassazione , garantirebbero ai lavoratori una tutela almeno uguale a quella prescritta dalla direttiva . dette norme recitano come segue :

' art . 2112 . trasferimento dell ' azienda

in caso di trasferimento dell ' azienda , se l ' alienante non ha dato disdetta in tempo utile , il contratto di lavoro continua con l ' acquirente e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall' anzianita raggiunta anteriormente al trasferimento .



l ' acquirente e obbligato in solido con l ' alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato , compresi quelli che trovano causa nella disdetta data all' alienante , sempreche l ' acquirente ne abbia avuta conoscenza all' atto del trasferimento , o i crediti risultino dai libri dell ' azienda trasferita o dal libretto di lavoro .



(...) ' .



Art . 2117 . fondi speciali per la previdenza e l ' assistenza

i fondi speciali per la previdenza e l ' assistenza che l ' imprenditore abbia costituiti , anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro , non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell ' imprenditore o del prestatore di lavoro ' .



9 il governo italiano precisa che l ' art . 2112 dispone in generale la sostituzione , nel contratto di lavoro , del precedente titolare dell ' impresa con il nuovo titolare . detto articolo si applicherebbe , in base ad una giurisprudenza costante , anche ai diritti derivanti dai regimi complementari di previdenza sociale , poichè questi regimi attribuirebbero ai lavoratori diritti nell ' ambito del loro rapporto di lavoro con l ' imprenditore . a sostegno di detta tesi , il governo italiano si richiama a varie sentenze della corte suprema di cassazione il cui testo esso ha inviato a questa corte . da queste decisioni giurisprudenziali emergerebbe che le prestazioni spettanti in forza di regimi previdenziali complementari costituiscono veri e propri crediti di lavoro e che la prosecuzione di tali regimi con il cessionario e garantita in quanto elemento del contratto di lavoro , indipendentemente dal fatto che i fondi di cui trattasi siano interni o esterni all' impresa .



10 quanto all' art . 2117 , il governo italiano rileva che esso aggiunge un ' ulteriore garanzia a favore dei lavoratori o degli ex lavoratori poichè garantisce il pagamento delle loro spettanze .



11 la commissione contesta dette asserzioni , deducendo , in particolare , che non esiste una giurisprudenza sufficientemente univoca e consolidata che faccia rientrare i crediti per prestazioni integrative di vecchiaia e ai superstiti nel campo di applicazione delle disposizioni richiamate dal governo italiano .



12 quanto all' art . 2112 del codice civile , essa sostiene che detto articolo non riguarda i regimi previdenziali complementari costituiti al di fuori dell ' impresa , mediante fondi dotati di propria soggettività giuridica , poichè in tali casi i crediti dei lavoratori per prestazioni non sono rivolti verso l ' imprenditore o l ' impresa , ma verso un ' entita terza rispetto al rapporto di lavoro .



13 la commissione ammette che l ' art . 2117 porti a sottrarre i fondi speciali di previdenza alle pretese dei creditori particolari dell ' imprenditore . detta norma , pero , non garantirebbe la salvaguardia dei diritti dei lavoratori nel caso in cui il nuovo imprenditore non intenda conservare detto regime previdenziale complementare .



14 le parti non sono quindi d ' accordo sulla portata della citata normativa nazionale e , in particolare , sulla questione di stabilire se , secondo detta normativa , i diritti maturati dai lavoratori e dagli ex lavoratori in base a regimi previdenziali comple mentari siano considerati in tutti i casi come diritti sorti dal rapporto di lavoro , con la conseguenza che essi sono , per questo motivo , trasferiti integralmente dal cedente al cessionario , conformemente a quanto stabilito dall' art . 3 , n . 3 , secondo comma , della direttiva . la decisione su tale questione dipende dall' applicazione data , in pratica , alle norme nazionali di cui trattasi , in particolare dai giudici competenti . a questo proposito , il governo italiano ha prodotto varie decisioni giurisprudenziali . per contro , la commissione non ha presentato alcun dato che possa attestare la fondatezza dei suoi dubbi e , in particolare , non ha prodotto pronunce giurisprudenziali nel senso da lei indicato ne ha menzionato alcun caso concreto in cui i diritti dei lavoratori interessati non siano stati tutelati nella misura integrale prescritta dalla direttiva .



15 si deve quindi constatare che la commissione non ha sufficientemente provato che l ' ordinamento giuridico italiano non garantisca integralmente la tutela prescritta dall' art . 3 , n . 3 , secondo comma , della direttiva n . 77/187 .

16 di conseguenza , la prima censura dev ' essere disattesa .



sull ' attuazione dell ' art . 6 , nn . 1 e 2 , della direttiva n . 77/187

17 per quanto attiene alla censura secondo cui l ' art . 6 , nn . 1 e 2 , della direttiva n . 77/187 non e stato completamente recepito nel diritto nazionale , emerge dal fascicolo che il diritto italiano prescrive talune procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese . dette procedure sono contemplate da contratti collettivi e dalla legge 26 maggio 1978 , n . 215 , recante norme intese ad agevolare la mobilita dei lavoratori e relative alla cassa integrazione guadagni .



18 la commissione sostiene che gli atti suddetti non garantiscono l ' adempimento generale e incondizionato degli obblighi derivanti dalla direttiva . infatti il campo di applicazione dei contratti collettivi sarebbe limitato a settori economici determinati e alle organizzazioni imprenditoriali o imprese nonche alle organizzazioni sindacali contraenti . dal canto suo , la legge 26 maggio 1978 , n . 215 , costituirebbe una legge avente carattere eccezionale ed avrebbe , per questo motivo , un campo di applicazione limitato .



19 il governo italiano non contesta queste affermazioni di fatto della commissione . esso si e limitato a sottolineare , in corso di causa , che sono proprio i contratti collettivi più diffusi e significativi che riconoscono da anni il diritto del lavoratore all' informazione e disciplinano le procedure adeguate a favore dei lavoratori interessati , e che inoltre obblighi analoghi sono contemplati dalla legge 26 maggio 1978 , n . 215 , quanto alle imprese dichiarate in stato di crisi .



20 a proposito di tali osservazioni occorre ricordare che , come la corte ha dichiarato nella sentenza 30 gennaio 1985 ( causa 143/83 , commissione/danimarca , racc . 1985 , pag . 427 ), anche se gli stati membri possono affidare in primo luogo alle parti sociali la realizzazione degli scopi di politica sociale perseguiti da una direttiva in materia , questa facolta non li dispensa tuttavia dall' obbligo di garantire che tutti i lavoratori della comunita possano fruire della tutela stabilita dalla direttiva in tutta la sua ampiezza . la garanzia statale deve quindi intervenire in tutti i casi in cui manchi un ' altra tutela effettiva .



21 gia dalle dichiarazioni del governo italiano emerge che solo taluni contratti collettivi prescrivono procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati da un trasferimento d ' impresa . detti contratti , per quanto diffusi e significativi possano essere , riguardano solo settori economici determinati e , per la loro stessa natura , creano obblighi unicamente nell ' ambito dei rapporti tra i lavoratori membri dell ' organizzazione sindacale di cui trattasi e i datori di lavoro o le imprese vincolati dai contratti stessi .



22 e inoltre assodato che la legge 26 maggio 1978 , n . 215 , la quale si applica alle sole imprese dichiarate ' in crisi ' con decreto del ministro del lavoro e per le quali si prospetti una possibilita di risanamento attraverso il trasferimento , non e idonea a garantire l ' integrale attuazione della direttiva .



23 la repubblica italiana era quindi tenuta ad adottare provvedimenti legislativi , regolamentari o amministrativi adeguati per garantire che tutti i lavoratori che possano essere interessati da un trasferimento d ' impresa e che non siano tutelati da contratti collettivi fruiscano della tutela prescritta dall' art . 6 , nn . 1 e 2 , della direttiva .



24 per questi motivi si deve constatare , per quanto riguarda la seconda censura formulata dalla commissione , che la repubblica italiana , omettendo di adottare entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente all' art . 6 , nn . 1 e 2 , della direttiva del consiglio 14 febbraio 1977 , n . 77/187 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti ( gu l 61 , pag . 26 ), e venuta meno agli obblighi impostile dal trattato cee .





Decisione Relativa Alle Spese


Sulle Spese


25 a norma dell'art . 69 , par 2 , del regolamento di procedura , la parte soccombente e condannata alle spese . tuttavia , a norma del par 3 dello stesso articolo , la corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti . nella fattispecie , poichè ciascuna delle parti e rimasta parzialmente soccombente , le spese devono essere compensate .






Dispositivo


Per Questi Motivi ,

La Corte


Dichiara E Statuisce :

 

1 ) la repubblica italiana , omettendo di adottare entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente all' art . 6 , nn . 1 e 2 , della direttiva del consiglio 14 febbraio 1977 , n . 77/187 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti ( gu l 61 , pag . 26 ), e venuta meno agli obblighi impostile dal trattato cee .

2 ) per il resto il ricorso e respinto.



3 ) ciascuna delle parti sopportera le proprie spese.


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