Tipologia: CCNL
Data firma: 29 aprile 1992
Validità: 01.04.1992 - 31.12.1995
Parti: Unionalimentari e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale - Alimentaristi, PMI
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Campo di applicazione del contratto
Dichiarazione comune delle parti
Controversie
Decorrenza e durata
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali, condizioni di miglior favore e sostituzione degli usi
Parte prima Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Relazioni industriali
   Osservatorio nazionale
Art. 2 - Affissione del contratto
Art. 3 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 4 - Diritti sindacali
   Assemblea
   Affissioni
   Permessi per cariche sindacali
   Versamento dei contributi sindacali
   Rappresentanze sindacali aziendali
Parte seconda Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Donne - fanciulli - adolescenti
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 11 - Disciplina dell'apprendistato
   Norme generali
   Campo di applicazione
   Periodo di prova
   Tirocinio presso diverse aziende
   Durata
   Retribuzione
   Nota a verbale
   Ferie
   Malattia
   Infortunio
   Clausola di rinvio
Art. 12 - Classificazione dei lavoratori
Art. 13 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, legge 223/1991)
Art. 14 - Normativa particolare per i quadri
Art. 15 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi
Art 16 - Mutamento di mansioni
Art. 17 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 18 - Orario di lavoro
   Programmazione annuale degli orari di lavoro
   Normativa particolare per i viaggiatori e piazzisti
Art. 19 - Flessibilità
Art. 20 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 21 - Riposo per i pasti
Art. 22 - Interruzioni del lavoro e recuperi
Art. 23 - Maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni
   Norma di interpretazione autentica
   Tabelle delle maggiorazioni
Art. 24 - Riposo settimanale
   Normativa particolare per i VV.PP.
Art. 25 - Giorni festivi
   Festività abolite
Art. 26 - Ferie
Art. 27 - Servizio militare
 Art. 28 - Congedo matrimoniale
Art. 29 - Trasferte
Art. 30 - Trasferimenti
   Nota a verbale per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
Art. 31 - Malattia e infortunio non sul lavoro
   1) Conservazione del posto
   2) Trattamento economico
Art. 32 - Infortunio sul lavoro
Art. 33 - Handicappati e soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 34 - Stati di tossicodipendenza
Art. 35 - Ambiente di lavoro
Art. 36 - Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 37 - Diritto allo studio
Art. 38 - Appalti
Parte terza Retribuzione
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione
Art. 40 - Criteri della mensilizzazione
   Normativa particolare per i VV.PP.
Art. 41 - Indennità di contingenza
Art. 42 - Tabella minimi mensili
Art. 43 - Tredicesima mensilità
Art. 44 - Quattordicesima mensilità
Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 46 - Salario aziendale
Art. 47 - Indennità di disagio
- Disagio freddo
- Disagio caldo
- Disagio umido
Art. 48 - Indennità maneggio denaro - cauzione
Art. 49 - Contrattazione aziendale
Parte quarta Disciplina aziendale
Art. 50 - Disciplina del lavoro e doveri delle parti
   Norme particolari
Art. 51 - Danni alla lavorazione
Art. 52 - Provvedimenti disciplinari
Parte quinta Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Preavviso
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Parte sesta Normativa particolare per i viaggiatori e piazzisti
Art. 55 - Provvigioni
Art. 56 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 57 - Contrattazione aziendale
Art. 58 - Rischio macchina
Art. 59 - Maneggio denaro
Art. 60 - Cauzione
Art. 61 - Infortuni sul lavoro - Polizze assicurative
Art. 62 - Diarie e rimborsi spese
Art. 63 - Clausola di rinvio
Leggi
Legge 300/1970
Legge 1204/1971
DPR   1026/1976
Legge 903/1977
Legge 297/1982
Legge 56/1987
Legge 297/1982
Legge 108/1990
Legge 125/1991
Legge 223/1991

Costituzione delle parti
Tra l'Unionalimentari - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare […]e con l'assistenza della Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria […]e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil […] una delegazione di dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni e di delegati;
si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare.

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale quali: l'industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali.

Dichiarazione comune delle parti
Le parti si attiveranno nei confronti degli Enti pubblici competenti perché le aziende che producono pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, vengano inquadrate nell'industria manifatturiera, in quanto produttrici e trasformatrici di prodotti aventi una loro specificità.
Le parti riconoscono che, per tali aziende, il presente Contratto si intenderà applicabile solo dal momento del riconosciuto inquadramento nell'industria manifatturiera.

Parte prima Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Relazioni industriali
L'Unionalimentari e Fat - Flai - Uilias, ferme restando l'autonomia delle parti, le rispettive distinte responsabilità, l'indipendenza di valutazione e di intervento, condividendo l'opportunità di instaurare nuove relazioni industriali convengono su un sistema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti del settore alimentare nonché gli interventi ed i progetti di provvedimenti di supporto, che possano comunque incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale. Alla luce di queste premesse si conviene di articolare il seguente sistema di relazioni:
1) a livello nazionale, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, l'Unionalimentari/Confapi fornirà a Fat/Cisl, Flai/Cgil e Uilias/Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro, informazioni globali su:
[…]
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
[…]
- costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei paesi della CEE;
- situazioni complessive di crisi di settore, con riferimento agli effetti occupazionali nonché processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- riflessi ambientali ed ecologici dell'insediamento industriale;
[…]
Osservatorio nazionale
Le parti concordano, in via sperimentale, di realizzare un Osservatorio, composto da rappresentanti designati dalle parti, che si riunisce di norma una volta l'anno, su richiesta di una delle stesse.
Tale Osservatorio è sede di scambi e di verifiche di dati in particolare su:
[…]
- andamento del costo del lavoro;
- effetti occupazionali derivanti dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche;
- problematiche riguardanti le "barriere architettoniche", al fine di favorirne il superamento;
- problematiche poste dal recepimento in sede nazionale della legislazione comunitaria:
Nell'ambito dell'Osservatorio potranno essere istituite:
- la Commissione paritetica nazionale pari opportunità, composta di 6 membri (3 designati dall'Unionalimentari/Confapi e 3 designati dalle Segreterie Nazionali di Fat/Cisl, Flai/Cgil e Uilias/Uil), alla quale è affidato il compito di studio e di ricerca finalizzato:
[…]
a verificare ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
- La Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento, alla quale è affidato lo studio, e l'eventuale identificazione, di nuove figure professionali, anche nell'ambito di un nuovo sistema di classificazione professionale.
La Commissione è composta di 3 membri in rappresentanza dell'Unionalimentare e di 3 membri in rappresentanza di Fat, Flai, Uilias.
Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi.
La Commissione si insedierà, su richiesta di una delle due parti, nel corso del primo semestre del 1993, con l'obiettivo di completare i lavori entro la durata del presente CCNL.
La Commissione potrà formulare indirizzi generali su cui operare per definire ipotesi di individuazione di aree professionali, con relativi nuovi parametri, articolate su più livelli.
Prima della scadenza del contratto, riscontrandosene le condizioni, la Commissione fornirà alle parti stipulanti, con decisione comune, una proposta complessiva in materia.
Le parti si reincontreranno per definire gli strumenti atti a garantire l'agibilità dell'Osservatorio.
2) A livello regionale, di norma una volta l'anno, si effettueranno incontri tra le rispettive strutture per un esame congiunto delle materie di specifico interesse di tale livello territoriale.
In tale sede verranno pertanto fornite le aggregazioni regionali dei dati di cui al precedente punto 1), che consentiranno alle parti di confrontarsi sugli interventi da sviluppare con la Regione in materia di:
- programmi di formazione e riqualificazione professionale;
[…]
- iniziative di supporto finalizzate a:
- ricerca nel settore;
[…]
- tutela dell'ambiente anche mediante l'individuazione di aree destinate a discarica dei rifiuti industriali.
Le parti potranno altresì concordemente articolarsi in sezioni per approfondire tali - tematiche, se ritenute specifiche per i vari comparti nei quali si articola il settore alimentare.
3) A livello provinciale, di norma una volta l'anno, si effettueranno periodici incontri tra le rispettive strutture, per un esame congiunto delle materie di specifico interesse di tale livello territoriale, concordemente individuate tra quelle elencate al precedente punto 2), sulla base delle aggregazioni provinciali degli stessi dati.
In particolare, saranno esaminate le situazioni di crisi, ristrutturazioni aziendali, processi di innovazione tecnologica, che diano luogo a riduzione di organico, per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni.
4) A livello aziendale, di norma una volta l'anno, saranno fornite da parte delle aziende che abbiano significative incidenze nel settore, in appositi incontri richiesti dalle Rappresentanze sindacali aziendali e con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni, informazioni riguardanti le prospettive produttive, i programmi di investimento e le implicazioni dei predetti investimenti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, sulla modifica dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione.
Nel corso di tali incontri le aziende forniranno anche informazioni sui dati consuntivi, sia quantitativi che qualitativi, dell'occupazione e su quelli prevedibili dell'andamento occupazionale, in rapporto agli eventuali processi di ristrutturazione e riconversione aziendale, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione femminile, giovanile ed agevolata, sui programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di Enti esterni.

Art. 4 - Diritti sindacali
[…]
Affissioni
Alle Rappresentanze sindacali aziendali è consentito di affiggere in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
[…]
Rappresentanze sindacali aziendali
La rappresentanza sindacale aziendale, di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, espressione dei lavoratori, è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale in quanto delegata da Fat/Cisl - Flai/Cgil - Uilias/Uil.

Parte seconda Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 5 - Assunzione
[…]
All'atto della assunzione il lavoratore dovrà consegnare, oltre agli altri documenti richiesti dalle leggi in vigore, anche i seguenti:
[…]
6) il libretto di idoneità sanitaria.
[…]

Art. 9 - Donne - fanciulli - adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore, ed in particolare quelle di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 25 novembre 1976, n. 1026.
[…]

Art. 11 - Disciplina dell'apprendistato
Norme generali
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle disposizioni del presente contratto.
[…]
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, valgono le norme di legge e del presente contratto nazionale di lavoro.

Art. 18 - Orario di lavoro
[…]
Qualora ragioni tecnico-organizzative di mercato dovessero comportare il mantenimento del regime in atto alla data di stipula del vigente Contratto collettivo nazionale (40 ore), o rendessero necessario che strutturalmente le 39 ore settimanali di cui al comma precedente si realizzino come media su cicli plurisettimanali su base annua, le aziende attiveranno un apposito incontro con le Rappresentanze sindacali aziendali per la programmazione ed il godimento delle ore di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 20 non utilizzate.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
[…]

Art. 21 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 18 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una sosta per la consumazione dei pasti non inferiore a mezz'ora.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne e i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora, che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per i lavoratori addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro, tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione, calcolata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 23 (Maggiorazioni).
Tale maggiorazione assorbe, fino alla concorrenza, qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.
Nota a verbale
Gli ultimi due comma del presente articolo non si applicano alle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, risiera, della macinazione e della pastificazione, delle conserve ittiche.

Art. 23 - Maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà ricorrere a lavoro supplementare e straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegne;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) quando non sia oggettivamente possibile utilizzare la flessibilità della prestazione.
Al di là dei casi previsti dai punti precedenti, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali aziendali nei limiti di 80 ore annue pro capite.
Norma di interpretazione autentica
Le parti confermano che le maggiorazioni di cui agli art. 19 (Flessibilità), 23 (Maggiorazioni per il lavoro supplementare, ecc.), 21 (Riposo per i pasti), 48 (Indennità maneggio denaro) 47 (Indennità di disagio), in quanto comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge, non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto ai singoli articoli del presente contratto.

Art. 32 - Infortunio sul lavoro
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 33 - Handicappati e soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta le Rappresentanze sindacali aziendali degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'Ente competente al fine di esaminare, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, ogni possibilità di inserimento di tali invalidi.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
A tal fine le aziende comunicheranno alle stesse Rappresentanze notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti ministri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
[…]

Art. 35 - Ambiente di lavoro
Alle Rappresentanze sindacali aziendali è riconosciuta, previo avviso alla Direzione aziendale, la facoltà di accertamento, di analisi e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi di esperti e tecnici scelti nell'ambito di Enti pubblici competenti in materia Altri Enti specializzati, anche privati, dovranno essere scelti di comune accordo con la Direzione aziendale.
Gli esperti e tecnici degli Enti di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati nel registro dei dati ambientali, conservato a cura dell'Azienda e tenuto a disposizione delle Rappresentanze di cui sopra.
Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici, e dalle rilevazioni concordati ed eseguiti da uno degli Enti di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri ivi previsti, saranno a carico delle aziende.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende comunicheranno alle Rappresentanze sindacali aziendali l'elenco delle sostanze impiegate nei processi produttivi, con le quali il lavoratore può venire a contatto, suscettibili di determinare conseguenze sul suo stato di salute.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Fermo restando l'impegno delle aziende di mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni di salubrità e di igiene, tenendo in particolare conto la caratterizzazione dell'industria alimentare, la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali, in presenza di eventuali riconosciute condizioni nocive, concorderanno provvedimenti che valgano a superare tali fattori di nocività e, in questo ambito, condizioni transitorie a tutela della salute dei lavoratori.

Art. 38 - Appalti
In relazione a quanto disposto dalla legge 23.10.1960 n. 1369, cui si fa espresso rinvio, sono esclusi dagli appalti le lavorazioni svolte in aziende che siano oggetto dell'impresa. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.

Parte terza Retribuzione
Art. 47 - Indennità di disagio
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro attività nelle condizioni sottodescritte, le parti in azienda potranno prevedere una indennità "di disagio", da corrispondersi limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in tale condizione, non calcolando i periodi di tempo inferiori a 30 minuti consecutivi.
- Disagio freddo
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5 gradi centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.
- Disagio caldo
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, sia superiore a 38 gradi centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.
- Disagio umido
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti con tassi di umidità costanti, per necessità di esercizio, superiori al 95%, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.

Art. 49 - Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione, pertanto essa potrà essere svolta, esclusivamente, per le materie che il presente contratto ha espressamente previsto.
[…]

Parte quarta Disciplina aziendale
Art. 50 - Disciplina del lavoro e doveri delle parti
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori.
In particolare, ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
- osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
- osservare l'orario di lavoro;
- dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli;
[…]
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
- osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
- comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
[…]
L'Azienda impronterà i rapporti con i dipendenti a sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per la pari opportunità.
L'Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizione di evitare equivoci circa le persone alle quali il lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità ed alle quali deve obbedire.
L'Azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto occorrente all'espletamento delle sue mansioni.
L'Azienda adotta tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore; a tal scopo l'Azienda si impegna a portare a conoscenza dei lavoratori e a fare rispettare le disposizioni di propria emanazione sulla prevenzione degli infortuni.
[…]

Art. 52 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
- ammonizione verbale
- ammonizione scritta
- multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro
- licenziamento
[…]
- Sospensioni
Vi si incorre per:
[…]
4) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
5) presenza al lavoro in stato di ubriachezza;
6) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
La recidiva per due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
- Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro; in particolare:
[…]
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
4) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
S) danneggiamento grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
6) inosservanza al diritto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità o alla sicurezza degli impianti;
[…]
Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso. Qualora il licenziamento venga comminato, avrà effetto dal momento della sospensione.
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi.
- Rimprovero verbale
in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente.
- Rimprovero scritto
è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
- Multa
Vi si incorre per:
[…]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tal scopo emanate dall'Azienda, quando non ricadano nei casi più oltre previsti;
4) irregolarità di servizio;
5) abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
[…]

Parte sesta Normativa particolare per i viaggiatori e piazzisti
Art. 61 - Infortuni sul lavoro - Polizze assicurative
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Per tali infortuni, purché riconosciuti dall'INAIL, che dovessero insorgere dal 1 gennaio 1993, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
L. 30.000.000 per morte;
L. 40.000.000 per invalidità permanente totale.