Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
Visite: 11396

 

Interpello n. 02 del 27 marzo 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, d.lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere.

Quesito

Quando il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici.

Risposta

L’articolo 90, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
→ l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.

Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 90, comma 11 e art. 91; Circolare n. 30/2009.