Interpello n. 03 del 27 marzo 2014 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - normativa di riferimento - note |
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Chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. |
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Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. |
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Se ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 l’impresa sia tenuta a consegnare: |
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Per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale. Laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 26; D.P.R. 445/2000. |
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L’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, “con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. In attesa dell’emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: |