Interpello n. 09 del 27 marzo 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note

Oggetto

Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti Del Lavoro.

Quesito

Se è applicabile la sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008.

Risposta

In attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del d.lgs. 626/1994.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: artt. 8, comma 4, 53, comma 6; d.m. 12 settembre 1958; d.m. 5 dicembre 1996; d.lgs. n. 626/94: art. 89, comma 3.

Note

L'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".