SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 OTTOBRE 1983. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DI STATO - PARITA'' DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE. - CAUSA 163/82.

(conclusioni dell'avvocato generale)


raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 03273

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Parole chiave

1. ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - ATTUAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI - FORMA E MEZZI DELL' ATTUAZIONE - PORTATA
( TRATTATO CEE, ART. 189, 3* COMMA )
POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO ALL' IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA' DI TRATTAMENTO - ATTUAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - OBBLIGO - PORTATA
( DIRETTIVA 76/297/CEE DEL CONSIGLIO, ART. 5 )
2. POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO ALL' IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA' DI TRATTAMENTO - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA IL PADRE ADOTTIVO E LA MADRE ADOTTIVA PER QUANTO RIGUARDA IL PERMESSO DI MATERNITA' - DISCRIMINAZIONE - INSUSSISTENZA
( DIRETTIVA 76/207/CEE DEL CONSIGLIO, ART. 5 )
3. POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO ALL' IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA' DI TRATTAMENTO - POSSIBILITA D' IMPUGNARE LA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO - APPLICAZIONE DELLE NORME GENERALI DI PROCEDURA DEL DIRITTO NAZIONALE - AMMISSIBILITA'
( DIRETTIVA 76/207/CEE DEL CONSIGLIO, ART. 6 )

 

Massima

1. IN FORZA DELL' ART. 189, 3* COMMA, DEL TRATTATO, LA DIRETTIVA VINCOLA LA STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA PER QUANTO RIGUARDA IL RISULTATO DA RAGGIUNGERE, SALVA RESTANDO LA COMPETENZA DEGLI ORGANI NAZIONALI IN MERITO ALLA FORMA E AI MEZZI. NON SI PUO' QUINDI CRITICARE IL LEGISLATORE DI UNO STATO MEMBRO PER AVER ADOTTATO, NEL TRASPORRE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO STABILITO DALL' ART. 5 DELLA DIRETTIVA 76/207/CEE, UN CERTO NUMERO DI DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE CONDIZIONI DI LAVORO PIU SIGNIFICATIVE, LIMITANDOSI, PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO, AD UNA DISPOSIZIONE GENERALE CHE COMPRENDE QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE DI LAVORO NON MENZIONATA ESPRESSAMENTE, A MENO CHE NON SIA DIMOSTRATO CHE IL RISULTATO PERSEGUITO DALLA DIRETTIVA NON E STATO EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTO.
2. NON SI PUO' CONSIDERARE UNA DISCRIMINAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 76/207/CEE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO DERIVANTE DALL' APPLICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE SECONDO LA QUALE IL PADRE ADOTTIVO NON GODE DELLA FACOLTA ATTRIBUITA ALLA MADRE ADOTTIVA DI FRUIRE DEL PERMESSO DI MATERNITA' DURANTE I TRE PRIMI MESI CHE SEGUONO L' ENTRATA EFFETTIVA DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA ADOTTIVA. QUESTA DISTINZIONE E INFATTI GIUSTIFICATA DAL LEGITTIMO INTENTO DI EQUIPARARE PER QUANTO POSSIBILE L' INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA ADOTTIVA A QUELLO DEL NEONATO NELLA FAMIGLIA, DURANTE QUESTO PERIODO TANTO DELICATO.
3. NON VI E TRASGRESSIONE DELL' ART. 6 DELLA DIRETTIVA 76/207/CEE NEL CASO IN CUI LA LEGGE NAZIONALE D' ATTUAZIONE LIMITI L' IMPUGNAZIONE IVI CONTEMPLATA ALLE SOLE IPOTESI DI TRASGRESSIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA, PURCHE LE NORME GENERALI DI PROCEDURA DEL DIRITTO NAZIONALE CONSENTANO A CHIUNQUE DI ADIRE IL GIUDICE IN TUTTI I CAMPI D' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA.
Parti

NELLA CAUSA 163/82,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG. ARMANDO TOLEDANO LAREDO, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG. ORESTE MONTALTO, MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RICORRENTE,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DALL' AVVOCATO DELLO STATO, SIG. PIER GIORGIO FERRI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO LA SEDE DELL' AMBASCIATA D' ITALIA,
CONVENUTA,

Oggetto della causa

CAUSA INTESA A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, NELL' OMETTERE DI ADOTTARE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER OTTEMPERARE ALLA DIRETTIVA 76/207/CEE, DEL CONSIGLIO 9 FEBBRAIO 1976, RELATIVA ALL' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER QUANTO RIGUARDA L' ACCESSO AL LAVORO, ALLA FORMAZIONE E ALLA PROMOZIONE PROFESSIONALI E LE CONDIZIONI DI LAVORO ( GU L 39, PAG. 40 ), E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI INCOMBENTILE IN FORZA DEL TRATTATO CEE,

Motivazione della sentenza

1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 1* GIUGNO 1982, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, AI SENSI DELL' ART. 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, NELL' OMETTERE DI ADOTTARE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI PER OTTEMPERARE ALLA DIRETTIVA 76/207/CEE DEL CONSIGLIO 9 FEBBRAIO 1976, RELATIVA ALL' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER QUANTO RIGUARDA L' ACCESSO AL LAVORO, ALLA FORMAZIONE E ALLA PROMOZIONE PROFESSIONALI E LE CONDIZIONI DI LAVORO ( GU L 39, PAG. 40 ), E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE.
2 GLI ARTT. 5 E 6 DELLA DIRETTIVA - CHE LA COMMISSIONE RITIENE NON SIANO STATI RECEPITI NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO IN MISURA E IN MODO CONFORME - RECITANO QUANTO SEGUE :
' ARTICOLO 5 :
1. L' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI DI LAVORO, COMPRESE LE CONDIZIONI INERENTI AL LICENZIAMENTO, IMPLICA CHE SIANO GARANTITE AGLI UOMINI E ALLE DONNE LE MEDESIME CONDIZIONI, SENZA DISCRIMINAZIONI FONDATE SUL SESSO.
2.A TAL FINE, GLI STATI MEMBRI PRENDONO LE MISURE NECESSARIE AFFINCHE :
A ) SIANO SOPPRESSE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CONTRARIE AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO ;
B)SIANO NULLE, POSSANO ESSERE DICHIARATE NULLE O POSSANO ESSERE MODIFICATE LE DISPOSIZIONI CONTRARIE AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI O NEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO, NEI REGOLAMENTI INTERNI DELLE IMPRESE NONCHE NEGLI STATUTI DELLE PROFESSIONI INDIPENDENTI ;
C)SIANO RIESAMINATE QUELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CONTRARIE AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO, ORIGINARIAMENTE ISPIRATE DA MOTIVI DI PROTEZIONE NON PIU GIUSTIFICATI ; CHE PER LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI ANALOGA NATURA, LE PARTI SOCIALI SIANO SOLLECITATE A PROCEDERE ALLE OPPORTUNE REVISIONI'.
L' ART. 6 DISPONE PERALTRO CHE :
' GLI STATI MEMBRI INTRODUCONO NEI RISPETTIVI ORDINAMENTI GIURIDICI INTERNI LE MISURE NECESSARIE PER PERMETTERE A TUTTI COLORO CHE SI RITENGANO LESI DALLA MANCATA APPLICAZIONE NEI LORO CONFRONTI DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5, DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI PER VIA GIUDIZIARIA, EVENTUALMENTE DOPO AVER FATTO RICORSO AD ALTRE ISTANZE COMPETENTI'.
3 LA REPUBBLICA ITALIANA HA EMANATO LA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903, SULLA PARITA' DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO. ALL' ART. 1, LA SUDDETTA LEGGE DISPONE CHE E VIETATA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL SESSO PER QUANTO RIGUARDA L' ACCESSO AL LAVORO, INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITA DI ASSUNZIONE E QUALUNQUE SIA IL SETTORE O IL RAMO D' ATTIVITA, A TUTTI I LIVELLI DELLA GERARCHIA PROFESSIONALE. LA DISCRIMINAZIONE IN QUESTIONE E VIETATA ANCHE SE ATTUATA ATTRAVERSO IL RIFERIMENTO ALLO STATO MATRIMONIALE O DI FAMIGLIA O DI GRAVIDANZA, O, IN MODO INDIRETTO, ATTRAVERSO MECCANISMI DI PRESELEZIONE OVVERO A MEZZO STAMPA O CON QUALSIASI ALTRA FORMA PUBBLICITARIA CHE INDICHI COME REQUISITO PROFESSIONALE L' APPARTENENZA ALL' UNO O ALL' ALTRO SESSO. IL DIVIETO SI APPLICA ANCHE ALLE INIZIATIVE IN MATERIA DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, PER QUANTO CONCERNE SIA L' ACCESSO SIA I CONTENUTI.
4 L' ART. 2 STABILISCE CHE LA LAVORATRICE HA DIRITTO ALLA STESSA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE QUANDO LE PRESTAZIONI RICHIESTE SIANO UGUALI O DI PARI VALORE. I SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEBBONO ADOTTARE CRITERI COMUNI PER UOMINI E DONNE.
5 L' ART. 3 VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA UOMINI E DONNE PER QUANTO RIGUARDA L' ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE, DELLE MANSIONI E LA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA. LE ASSENZE DAL LAVORO, PREVISTE DAGLI ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, SONO CONSIDERATE, AI FINI DELLA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA, COME ATTIVITA LAVORATIVA, QUANDO I CONTRATTI COLLETTIVI NON RICHIEDANO A TALE SCOPO PARTICOLARI REQUISITI.
6 L' ART. 4, 1* COMMA, STABILISCE CHE, ANCHE SE LE LAVORATRICI SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER AVER DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ESSE POSSONO OPTARE DI CONTINUARE A PRESTARE LA LORO OPERA SINO AGLI STESSI LIMITI DI ETA PREVISTI PER GLI UOMINI. GLI ALTRI COMMI DEL SUDDETTO ARTICOLO RECANO ALTRE DISPOSIZIONI CHE NON E NECESSARIO RICHIAMARE AI FINI DELLA PRESENTE SENTENZA.
7 LA COMMISSIONE E DEL PARERE, ANZITUTTO, CHE LA LEGGE N. 903 RECEPISCA NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART. 5 DELLA DIRETTIVA IN MODO E IN MISURA NON CONFORMI ALLO SPIRITO ED ALLA LETTERA DELLA DIRETTIVA. LA LEGGE CONSIDERA TALUNE CONDIZIONI DI LAVORO, QUALI LA RETRIBUZIONE, L' ETA DI PENSIONAMENTO E IL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO IN CASO DI ADOZIONE, MA NON TUTTE LE CONDIZIONI DI LAVORO, MALGRADO IL CARATTERE MOLTO PIU AMPIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART. 5 DELLA DIRETTIVA.
8 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPLICA CHE, ESAMINANDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 903 SUMMENZIONATA, RISULTA CHE E VIETATA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL SESSO PER QUANTO RIGUARDA L' ACCESSO AL LAVORO, L' ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE, IL PERFEZIONAMENTO E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ( ART. 1 ), LA RETRIBUZIONE E I SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI ( ART. 2 ), L' ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE, DELLE MANSIONI E LA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA ( ART. 3 ), L' ETA DEL PENSIONAMENTO ( ART. 4 ) E IL DIRITTO DI ASTENERSI DAL LAVORO IN DETERMINATI CASI ( ART. 6 ). IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA AGGIUNGE CHE L' ART. 15 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, E STATO MODIFICATO DALL' ART. 13 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 IN MODO DA STABILIRE LA NULLITA DEI PATTI O ATTI DIRETTI A FINI DI DISCRIMINAZIONE DI SESSO IN MATERIA DI LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE O TALI DA RECARGLI ALTRIMENTI PREGIUDIZIO.
9 OCCORRE RICORDARE CHE, AI SENSI DELL' ART. 189 DEL TRATTATO CEE, LA DIRETTIVA VINCOLA LO STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA PER QUANTO RIGUARDA IL RISULTATO DA RAG GIUNGERE, SALVO RESTANDO LA COMPETENZA DEGLI ORGANI NAZIONALI IN MERITO ALLA FORMA E AI MEZZI. NON SI PUO' QUINDI CENSURARE IL LEGISLATORE ITALIANO PER AVER ADOTTATO UN CERTO NUMERO DI DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE CONDIZIONI DI LAVORO PIU SIGNIFICATIVE, LIMITANDOSI, PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO, A PREVEDERE UNA DISPOSIZIONE GENERALE, L' ART. 15 DELLA LEGGE 1970, MODIFICATA DALL' ART. 13 DELLA LEGGE 1977, CHE COMPRENDE QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE DI LAVORO NON MENZIONATA ESPRESSAMENTE, SALVO DIMOSTRARE CHE L' OBIETTIVO VOLUTO DALLA DIRETTIVA NON E STATO EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTO.
10 POICHE LA COMMISSIONE NON HA DIMOSTRATO CHE IL COMBINATO DISPOSTO DI QUESTE NORME SPECIFICHE, COMPLETATO DA UNA NORMA GENERALE, LASCIA PERSISTERE LACUNE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA, IL PRIMO MEZZO DELLA COMMISSIONE NON PUO' ESSERE ACCOLTO.
11 LA COMMISSIONE, IN SECONDO LUOGO, SOSTIENE CHE LA LEGGE DEL 1977 PREVEDE PER LA MADRE CHE HA ADOTTATO UN BAMBINO DI ETA INFERIORE AI 6 ANNI AL MOMENTO DELL' ADOZIONE IL DIRITTO DI BENEFICIARE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI 3 MESI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO, A DECORRERE DALL' INGRESSO EFFETTIVO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA ADOTTIVA, E DEL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO PER UN DETERMINATO PERIODO, SENZA PERO CONCEDERE GLI STESSI DIRITTI AL PADRE ADOTTIVO. QUESTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE NELLE CONDIZIONI DI LAVORO AI SENSI DELLA DIRETTIVA.
12 L' ART. 6 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 STABILISCE CHE LE LAVORATRICI CHE ABBIANO ADOTTATO BAMBINI, O CHE LI ABBIANO OTTENUTI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, POSSONO AVVALERSI, SEMPRECHE IN OGNI CASO IL BAMBINO NON ABBIA SUPERATO AL MOMENTO DELL' ADOZIONE O DELL' AFFIDAMENTO I 6 ANNI DI ETA, DELL' ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DI CUI ALL' ART. 4, LETT. C ), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO DURANTE I PRIMI 3 MESI SUCCESSIVI ALL' EFFETTIVO INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA ADOTTIVA O AFFIDATARIA. IL 2* COMMA DEL SUDDETTO ARTICOLO AGGIUNGE CHE LE STESSE LAVORATRICI POSSONO ALTRESI AVVALERSI DEL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO DI CUI ALL' ART. 7, 1* COMMA, DELLA LEGGE DI CUI SOPRA, ENTRO UN ANNO DALL' EFFETTIVO INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA E SEMPRECHE IL BAMBINO NON ABBIA SUPERATO IL 3* ANNO DI ETA, NONCHE DEL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO PREVISTO DAL 2* COMMA DELLO STESSO ART. 7.
13 LA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, STABILISCE, ALL' ART. 4, IL DIVIETO DI ADIBIRE LE DONNE AL LAVORO :
A ) DURANTE I 2 MESI PRECEDENTI LA DATA PRESUNTA DEL PARTO ;
B)SE IL PARTO AVVIENE DOPO QUESTA DATA, DURANTE IL PERIODO TRA LA DATA PRESUNTA E LA DATA EFFETTIVA DEL PARTO ;
C)DURANTE I 3 MESI SUCCESSIVI AL PARTO.
14 L' ART. 7 DELLA STESSA LEGGE PREVEDE, DOPO IL CONGEDO DI MATERNITA' SUMMENZIONATO, IL DIRITTO DELLA LAVORATRICE DI ASSENTARSI DAL LAVORO, PER UN ULTERIORE PERIODO DI 6 MESI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, DURANTE IL QUALE LE E CONSERVATO IL SUO POSTO DI LAVORO ( 1* COMMA ). ESSA HA ANCHE IL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO DURANTE LE MALATTIE DEL BAMBINO DI ETA INFERIORE A 3 ANNI, SU PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO MEDICO ( 2* COMMA ).
15 L' ART. 7 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 STABILISCE CHE IL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO PREVISTO DALL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 E RICONOSCIUTO ANCHE AL PADRE LAVORATORE, ANCHE SE ADOTTIVO O AFFIDATARIO AI SENSI DELL' ART. 314/20 DEL CODICE CIVILE, IN ALTERNATIVA ALLA MADRE LAVORATRICE OVVERO QUANDO I FIGLI SIANO AFFIDATI AL SOLO PADRE.
16 IL PADRE ADOTTIVO NON FRUISCE INVECE DEL DIRITTO CONCESSO ALLA MADRE ADOTTIVA DI BENEFICIARE DEL CONGEDO DI MATERNITA' DURANTE I PRIMI 3 MESI SUCCESSIVI ALL' EFFETTIVO INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA ADOTTIVA. COME AFFERMA CON RAGIONE LA REPUBBLICA ITALIANA, QUESTA DISPARITA' E GIUSTIFICATA DALLA LEGITTIMA PREOCCUPAZIONE DI EQUIPARARE PER QUANTO POSSIBILE LE CONDIZIONI D' INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA ADOTTIVA A QUELLE DELL' ARRIVO DI UN NEONATO NELLA FAMIGLIA, DURANTE QUESTO PERIODO TANTO DELICATO. PER QUANTO RIGUARDA L' ASTENSIONE DAL LAVORO DOPO IL PERIODO INIZIALE DI 3 MESI, IL PADRE ADOTTIVO GODE DEGLI STESSI DIRITTI DELLA MADRE ADOTTIVA.
17 CIO PREMESSO, LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CENSURATA DALLA COMMISSIONE NON PUO' ESSERE CONSIDERATA UNA DISCRIMINAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA.
18 L' ULTIMO ADDEBITO DELLA COMMISSIONE RIGUARDA LA PRESUNTA OMISSIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI ATTUARE L' ART. 6 DELLA DIRETTIVA. LA COMMISSIONE PRECISA CHE L' ART. 15 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 LIMITA IL SISTEMA DI RICORSI IVI PREVISTO ALLE SOLE DISCRIMINAZIONI CHE VIOLANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1 E 5 DELLA STESSA LEGGE, NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA DI RICORSO GIURISDIZIONALE PER IL LAVORATORE CHE SI RITENGA LESO DALL' INOSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA.
19 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPLICA CHE LA PROCEDURA DI CUI ALL' ART. 15 DELLA LEGGE N. 903 E UNA PROCEDURA D' URGENZA, MA SOTTOLINEA CHE NELLA DIRETTIVA NESSUNA DISPOSIZIONE PREVEDE LA NECESSITA DI UNA SIFFATTA PROCEDURA PER TUTTI I CASI DI DISCRIMINAZIONE. L' ART. 700 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, NORMA A PORTATA ASSOLUTAMENTE GENERALE, CONSENTE DI OTTENERE D' URGENZA, PRIMA DI INIZIARE LA CAUSA DI MERITO, I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER EVITARE UN PREGIUDIZIO IRREPARABILE. QUESTA NORMA PUO' ESSERE FATTA VALERE IN TUTTI I CAMPI D' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NON CONTEMPLATI DALL' ART. 15 DELLA LEGGE N. 903.
20 INOLTRE L' ART. 24 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA STABILISCE CHE TUTTI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI LEGITTIMI. QUESTO DETTATO COSTITUZIONALE HA UNA DIRETTA APPLICAZIONE, COSTANTE E CONSOLIDATA, NEL SENSO CHE, CONSTATATA L' ESISTENZA DI UNA NORMA SOSTANZIALE CHE PROTEGGE UN INTERESSE INDIVIDUALE, NON OCCORRE ALCUNA ALTRA SPECIALE STATUIZIONE NORMATIVA CHE MUNISCA DETTO INTERESSE DI TUTELA GIUDIZIARIA, DERIVANDO ESSA, IN MODO GENERALE ED ASSOLUTO, DALL' ART. 24 DELLA COSTITUZIONE. I LAVORATORI DISCRIMINATI POSSONO QUINDI INVOCARE IL SUDDETTO DETTATO COSTITUZIONALE PER ESIGERE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE N. 903 MEDIANTE RICORSO AL GIUDICE.
21 LA COMMISSIONE NON HA CONTRADDETTO LE SPIEGAZIONI FORNITE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CIO PREMESSO, QUESTO MEZZO NON PUO' ESSERE ACCOLTO.
22 POICHE NESSUNO DEGLI ADDEBITI MOSSI DALLA COMMISSIONE E STATO ACCOLTO, IL RICORSO DEV' ESSERE RESPINTO.

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

23 A NORMA DELL' ART. 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE.
24 LA COMMISSIONE E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE.

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO.
2*LA COMMISSIONE E CONDANNATA ALLE SPESE.


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