Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1990
Validità: 01.07.1990 – 31.01.1994
Parti: Apti, Intersind e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Fisba-Cisl, Uisba-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione foglia di tabacco secco allo stato sciolto
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte prima
Commissione paritetica nazionale
Investimenti e occupazione
Formazione professionale
Pari opportunità
Innovazioni tecnologiche
Parte seconda
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzione e documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Contratto a tempo determinato
Art. 6 - Controllo di presenza
Art. 7 - Assenze e permessi
Art. 8 - Tossicodipendenza
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Passaggio di qualifica
Art. 11 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 14 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 15 - Lavori pesanti
Art. 16 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 17 - Recuperi
Art. 18 - Cottimo
Art. 19 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 21 - Quota oraria e giornaliera
Art. 22 - Premio di produzione
Art. 23 - Mensa aziendale
Art. 24 - Congedo matrimoniale
Art. 25 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 26 - Diritto allo studio
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 29 - 13a e 14a mensilità
Art. 30 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 31 - Infortuni sul lavoro
Art. 32 - Trasferimenti
 Art. 33 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità di trasferta
Art. 34 - Indennità maneggio denaro
Art. 35 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali (già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro)
Art. 38 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali
Art. 39 - Doveri del lavoratore
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari

Art. 41 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Art. 42 - Assicurazioni sociali
Art. 43 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 44 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Art. 45 - Pronto soccorso
Art. 46 - Conservazione materiali ed attrezzi
Art. 47 - Indumenti di lavoro
Art. 48 - Trapasso di azienda
Art. 49 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Art. 51 - Visite personali di controllo
Art. 52 - Visita medica
Art. 53 - Ambiente di lavoro
Art. 54 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 55 - Permessi retribuiti
Art. 56 - Permessi non retribuiti
Art. 57 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 58 - Contributi sindacali
Art. 59 - Diritto di assemblea
Art. 60 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 61 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A Minimi retributivi mensili
Allegato B Indennità di contingenza
Allegato C
Allegato D Fondo di solidarietà
Leggi

Associazione Produttori Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti) […] assistito […].
L'Associazione Sindacale Intersind […] assistito […] con la partecipazione del Dr. Augusto Toscani in rappresentanza delle Aziende;
e la Flai-Cgil […] e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e di lavoratori; la Fat-Cisl […] e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e di lavoratori; la Fisba-Cisl […] e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e di lavoratori; la Uisba-Uil […] assistiti dal Segretario Nazionale del settore […] e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e di lavoratori;
è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.


Parte prima
Investimenti e occupazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Di norma nel periodo settembre-ottobre, le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:
[…]
- i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i riflessi derivanti sull'occupazione.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni Sindacali Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello regionale, informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e quantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di assunzione rispetto alle previsioni di legge, nonché in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione ed ai relativi riflessi occupazionali, alle leggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste.
In tale occasione verranno fornite anche informazioni in ordine:
ai programmi di formazione professionale sia aziendale sia extra-aziendale;
al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione-lavoro;
alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i Gruppi industriali e le Aziende di maggiore importanza forniranno rispettivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali e alle Rappresentanze sindacali aziendali, in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui programmi di investimento, di assistenza tecnica, di ricerca e sperimentazione, sui periodi lavorativi e sull'andamento dei livelli occupazionali e della stagionalità, sul grado di utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, nonché, successivamente alla fase di progettazione e prima della loro realizzazione, su eventuali processi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di decentramento produttivo e sui relativi riflessi occupazionali, di innovazioni tecnologiche e di modifiche connesse all'ambiente sia interno che esterno e sugli eventuali relativi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
[…]

Parte seconda
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regola i rapporti tra le Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (Aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.
Non si applica agli impiegati dipendenti da Aziende trasformatrici operanti nell'ambito di Aziende agricole, nonché ai dipendenti di Cooperative agricole che coltivano una superficie a tabacco non superiore a 300 ettari in quanto il loro rapporto è regolato dai contratti di lavoro per gli impiegati di Aziende agricole e forestali.
Norme di interpretazione
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico da parte dell'AIMA.
Dichiarazione a verbale
Le Aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

Art. 31 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli stabiliti dall'art. 30 (limitatamente ai quali si procederà con le gradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla e) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 42 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
É fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.  In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza.  
5) non osservi l'obbligo di cui al 4° comma dell'art. 30.
[…]

Art. 41 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all'Azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che comunque compia una infrazione o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell'art. 40;
[…]
d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) furto o danneggiamento volontario del materiale dell'Azienda;
[…]
h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell'esecuzione del lavoro.
[…]

Art. 43 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro per le donne ed i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 44 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro, inoltre, deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con adeguata attrezzatura per permettere alle lavoratrici di provvedere all'allattamento dei loro bambini, senza bisogno di allontanarsi dall'Azienda.

Art. 45 - Pronto soccorso
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l'attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.
[…]

Art. 47 - Indumenti di lavoro
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.
Le Aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini. Le Aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell'Azienda.
Dichiarazione a verbale
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.
[…]

Art. 52 - Visita medica
Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive disposizioni in materia.

Art. 53 - Ambiente di lavoro
Alle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti è riconosciuta la facoltà di rilevazione e accertamento, di intesa con la Direzione aziendale, delle condizioni ambientali di lavoro per la prevenzione e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. A tal fine le RSA. in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, potranno affidare ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali di cui alla citata legge o di Enti qualificati di Diritto Pubblico, scelti di comune accordo con la Direzione aziendale, le rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità.
Il personale di detti istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli. I risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra vengono conservati dall'Azienda e tenuti a disposizione delle RSA
In presenza di riconosciute condizioni nocive, sulla base delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 2° comma, potranno essere richiesti incontri a livello nazionale tra le Aziende assistite dalle Organizzazioni stipulanti e le competenti Organizzazioni sindacali per la ricerca di intese idonee al superamento delle stesse. Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, per agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, le Aziende forniranno in via preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali informazioni sui rischi stessi e la relativa documentazione medico-scientifica esistente a livello nazionale.
[…]