Tipologia: CCNL
Data firma: 12 dicembre 1990
Validità: 01.12.1990 - 30.06.1993
Parti: Federconsorzi e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltuc-Uil, Snapef, Federazione Nazionale Quadri del Terziario Distribuzione Turismo e Servizi, Cisal-Fialp Salof, Cisnal Terziario, Federazione Nazionale Commercio, Turismo, Distribuzione e Servizi
Settori: Agroindustriale Consorzi agrari
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte prima
Applicabilità
Diritti di informazione
Relazioni sindacali
Organizzazione del lavoro
Ambiente di lavoro
Controversie interpretative
Procedure conciliative
Formazione professionale
Appalti
Lavoro femminile
Disposizioni generali
Parte seconda
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Mutamento e comunicazione mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro domenicale - festivo - notturno - in turno
Art. 9 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 10 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 11 - Assenze - permessi - aspettative
Art. 12 - Servizio militare
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 15 - Trattamenti assicurativi
Art. 16 - Tutela della maternità
Art. 17 - Trasferte
Art. 18 - Trasferimenti
Art. 19 - Retribuzione
Art. 20 - Aumenti periodici
Art. 21 - Mensilità aggiuntive
Art. 22 - Gratifica di bilancio
 Art. 23 - Premio di produttività
Art. 24 - Trattamento sostitutivo ex fondo di previdenza

Art. 25 - Indennità varie
Art. 26 - Doveri del lavoratore
Art. 27 - Provvedimenti disciplinari
Art. 28 - Preavviso
Art. 29 - Trattamento in caso di risoluzione del rapporto
Art. 30 - Trattamento in caso di morte
Art. 31 - Anzianità convenzionali
Art. 32 - Premio di anzianità di servizio
Art. 33 - Divise ed abiti da lavoro
Art. 34 - Alloggio di servizio
Art. 35 - Certificati di servizio e restituzione documenti di lavoro
Art. 36 - Diritto allo studio
Art. 37 - Mensa aziendale o trattamenti sostitutivi
Art. 38 - Norme transitorie
Art. 39 - Decorrenza e durata
Parte terza Sezione del contratto collettivo di lavoro riguardante i quadri
Art. 1 - Attuazione della legge 13/5/1985, n. 190
Art. 2 - Classificazione dei quadri
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Invenzioni e innovazioni organizzative
Art. 5 - Responsabilità civile verso terzi e procedimenti penali
Art. 6 - Aggiornamento professionale
Art. 7 - Trattamento contrattuale
Allegati
Allegato A - Tabella degli stipendi base mensili
Allegato B - Tabella dei premi di produttività
Allegato C - Tabella delle indennità di laurea
Allegato D - Accordo per le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato D - Accordo per le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato E - Accordo sui contratti di formazione e lavoro
Allegato F

Contratto collettivo di lavoro per il personale della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari
[…] tra la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari [….] e la Federazione Lavoratori Agro-Industria - Flai-Cgil[…]; e la Fisascat-Cisl […] e con l'assistenza della Cisl […]; e la Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio Servizi - Uiltucs-Uil […] unitamente al Comitato di Coordinamento Nazionale Consorzi Agrari e Federconsorzi […];
con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro - Uil […]; e il Sindacato Nazionale Autonomo Personale Federconsorzi (Snapef) […] con l'assistenza […], della delegazione di Roma […]; e la Federazione Nazionale Quadri del Terziario Distribuzione Turismo e Servizi […];
si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.
[…]
tra la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari,
[…]
e la Cisal. - Fialp Sindacato Autonomo Lavoratori Organizzazione Federconsortile - Salof […];
si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.
[…]
tra la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari[…]
e
la Cisnal Terziario, Federazione Nazionale Commercio, Turismo, Distribuzione e Servizi […] e con l'assistenza della Cisnal Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori […];
si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.

Parte prima
Diritti di informazione
Le parti, nell'intento di pervenire ad un sistema di relazioni sindacali che consenta la migliore chiarezza delle reciproche posizioni, ferma restando l'autonomia dell'amministrazione della Federconsorzi e delle organizzazioni sindacali, in considerazione dell'esigenza di una programmazione finalizzata allo sviluppo del settore agricolo e dell'occupazione, con riguardo ai giovani e alle esigenze del Mezzogiorno, convengono su quanto segue.
A) Entro il 31 ottobre di ogni anno l'azienda illustrerà alle OO.SS. dei lavoratori - in relazione alle strategie aziendali - il quadro economico e produttivo articolato per settori di attività, ed i relativi programmi con riferimento all'occupazione, all'insediamento o soppressione di unità produttive, all'introduzione di nuove tecnologie comportanti modificazioni delle condizioni di lavoro, nonché agli investimenti articolati per settore. L'informativa riguarderà sia le attività dirette della Federconsorzi sia quelle svolte dalle società controllate, nonché quelle promosse in compartecipazione con i Consorzi Agrari ed in particolare verterà su:
a) le strutture programmate o realizzate ai fini di un adeguato sostegno allo sviluppo della economia agricola;
b) i nuovi insediamenti produttivi e la loro localizzazione ai fini dello sviluppo economico del territorio;
c) i finanziamenti pubblici, nazionali o regionali, erogati per le iniziative di cui ai punti precedenti;
d) l'entità della partecipazione della Federazione alle società controllate.
B) In caso di programmi comportanti la ristrutturazione o la riorganizzazione di branche di attività aziendale, prima di dare attuazione alle iniziative decise dai competenti organi, l'azienda fornirà una illustrazione sui programmi stessi alle organizzazioni sindacali al fine di un esame congiunto dei medesimi.
L'approfondimento degli effetti che i programmi suddetti dovessero produrre sull'organizzazione del lavoro, e sulla professionalità dei lavoratori (con valutazione delle eventuali esigenze di riqualificazione degli stessi), sull'occupazione nonché sugli altri aspetti fondamentali del rapporto di lavoro è demandato ad un gruppo di lavoro costituito dalle parti stipulanti il presente contratto.
La convocazione del gruppo di lavoro avverrà su richiesta di una delle parti. Esso sarà composto oltre che da incaricati designati dall'azienda, da non più di due membri preliminarmente indicati dalle OO.SS. integrati, ove necessario, da un terzo membro tecnico, comunque dipendente dell'azienda, scelto in relazione alla specificità degli approfondimenti da effettuare.
[…]
La Federazione in occasione dell'incontro annuale fornirà alle rappresentanze sindacali una scheda riassuntiva del personale occupato suddiviso per livello e sesso, nonché altra scheda del personale suddiviso per livello e fasce di età. In detta sede saranno altresì precisati il numero dei contratti di formazione e lavoro instaurati o eventualmente da instaurare, il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro confermati in servizio a tempo indeterminato, il numero dei contratti di lavoro a tempo parziale instaurati o trasformati, nonché il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Ambiente di lavoro
Le verifiche ed i controlli dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori verranno effettuate da enti pubblici scelti di comune accordo tra le parti. Si conviene, in particolare, di affidare a una struttura pubblica specializzata, individuata dalle parti, l'analisi dei problemi connessi all'utilizzo di videoterminali e personal computers con particolare attenzione, in relazione alla tipologia delle macchine, agli aspetti connessi all'illuminazione, al posto di lavoro, alle radiazioni e all'affaticamento visivo.
Con la periodicità che dovesse essere definita da detta struttura, il personale che assiduamente utilizza videoterminali e personal computers potrà effettuare visite oculistiche presso strutture pubbliche, ferma la volontarietà del singolo lavoratore a sottoporsi alla visita. Il risultato della visita sarà annotato su apposite schede conservate a cura della struttura sanitaria interessata, la quale fornirà altresì indicazioni all'azienda e alle OO.SS. firmatarie il presente contratto di eventuali patologie aventi carattere generalizzato. La struttura sanitaria prescelta sarà altresì interessata a fornire indicazioni circa le eventuali schermature da applicare ai videoterminali e personal computers al fine di ridurre l'affaticamento visivo degli operatori.
Le verifiche ed i controlli sull'ambiente di lavoro saranno effettuati su richiesta delle RSA e avverranno alla presenza di incaricati o consulenti designati dall'azienda e dalle RSA. Qualora le verifiche ed i controlli ambientali dovessero comportare proposte di modifica dell'ambiente di lavoro, nonché di visite mediche ai lavoratori, tali proposte saranno discusse tra le parti. Le spese inerenti alle visite mediche e agli interventi suddetti saranno a carico dell'azienda e le ore di lavoro perdute dai suddetti lavoratori per le visite mediche concordate saranno retribuite qualora non fosse possibile l'effettuazione delle medesime fuori dell'orario di lavoro.
[…]

Formazione professionale
L'organizzazione di corsi di formazione professionale costituirà oggetto di preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Nel corso dell'incontro sarà illustrato il programma pluriennale dei corsi, la loro tipologia, la durata, la natura dei medesimi, la qualificazione professionale dei lavoratori per i quali vengono organizzati, nonché la finalità, formativa o di aggiornamento dei medesimi. Le rappresentanze sindacali aziendali potranno altresì fornire indicazioni e suggerimenti oltre che sui programmi illustrati su eventuali progetti formativi che, in riferimento alle varie attività aziendali, riterranno utili per la migliore qualificazione del personale. Alla fine del ciclo pluriennale dei corsi di formazione o di aggiornamento, le parti si incontreranno per una verifica dei risultati.

Appalti
Non potranno essere date in appalto attività a carattere continuativo strettamente connesse al peculiare ciclo produttivo aziendale. Cooperative e/o carovane di facchini potranno essere utilizzate esclusivamente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e ministeriali. Resta in facoltà della Federazione di avvalersi di imprese operanti per conto terzi in relazione alle necessità che si verificano nelle attività che presentano oscillazioni nell'intensità del lavoro. La Federazione darà comunicazione alle organizzazioni sindacali dei contratti d'appalto che dovessero essere stipulati. Nei capitolati di appalto saranno inserite comunque norme che impegnino l'appaltante al rispetto della contrattazione collettiva e della legislazione sociale.
[…]

Parte seconda
Art. 16 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, la Federazione, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni, integrerà il trattamento praticato dall'INPS fino a raggiungere la retribuzione intera.
[…]

Art. 25 - Indennità varie
[…]
Al personale dell'EDP svolgente le mansioni appresso specificate viene riconosciuta, per l'intensità di applicazione richiesta dall'uso delle macchine, una indennità nelle misure sottoindicate per ogni giorno di effettivo lavoro:
- personale ausiliario e addetto alla immissione dati e verifica: L. 3.500
- operatori e videoterminalisti EDP: L. 5.000
- programmatori L. 5.750
- analisti e funzionari responsabile dei vari settori operativi L. 6.000
Al personale addetto ai videoterminali, abilitati per la sola immissione dei dati o per modifiche ai programmi, verrà riconosciuta una indennità di L. 500 per ogni ora di effettiva prestazione. In caso di prestazione effettiva superiore a 3 ore verrà corrisposta una indennità giornaliera di L. 2.500. Ai fini dell'erogazione della predetta indennità sarà cura di ogni singolo lavoratore indicare la matricola del video o della macchina utilizzata e le ore di prestazione svolte firmando a convalida delle ore indicate.
[…]
Al personale addetto ai centralini telefonici con più di cinque linee, verrà riconosciuta una indennità per ogni giorno di effettivo lavoro nella specifica mansione di L. 2.500 giornaliere.
[…]

Art. 33 - Divise ed abiti da lavoro
[…]
Al personale addetto a lavorazioni che comportino un facile deterioramento del vestiario o per le quali sia necessario un vestiario speciale, la Federazione fornirà gratuitamente in uso gli abiti da lavoro, con la periodicità richiesta dalla natura delle lavorazioni stesse e assicurando, comunque, per le tute almeno due cambi all'anno.
[…]

Art. 38 - Norme transitorie
[…]
2) Al personale che presta la propria opera in via permanente in locali situati sotto il livello stradale viene riconosciuto, in attesa del programmato trasferimento al piano superiore al sottosuolo, un giorno di riposo compensativo ogni 12 di prestazione lavorativa e una indennità di L. 1.500 per ogni giorno di effettivo lavoro. Tali riconoscimenti verranno a cessare al momento del passaggio al piano superiore.
[…]