Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 19 settembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Caimi Export-Assindustria Ancona e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Caimi Export
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
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Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Ambiente di lavoro
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Premio di risultato
Art. 5 - Beneficiari erogazione
Art. 6 - Incidenza su altri istituti
Art. 7 - Validità e durata
Art. 8 - Deposito

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 19 Settembre 2000 a Monsano presso la sede della Caimi Export, l'Azienda […], assistita […] da Assindustria Ancona e la RSU assistita da […] (Fim-Cisl), […] (Fiom-Cgil) e […] (Uilm-Uil) è stato stipulato il seguente contratto integrativo aziendale.

Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto collettivo hanno inteso consolidare il modello esistente di relazioni industriali, fondato sui principi indicati nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23/7/1993. In particolare si è voluto sviluppare un sistema in grado di favorire la condivisione degli obiettivi del "sistema impresa", consentendo, ai lavoratori, di ottenere benefici economici con contenuti non inflazionistici ed all'impresa, di mantenere la propria competitività, perseguendo, in un'ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento della propria efficienza, valorizzando, nel contempo, il proprio patrimonio di risorse umane.
Le parti inoltre concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente sulla decontribuzione dei premi aziendali, nonché dal punto 3 della parte seconda del citato Protocollo del 23 Luglio 1993.

Art. 1 - Relazioni industriali
Mantenendo l'attuale prassi, le parti riconfermano la propria disponibilità ad incontrarsi, di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, per un'ampia informativa finalizzata al motivato coinvolgimento dei lavoratori sui temi strategici dell'impresa, quali tra gli altri l'andamento occupazionale, le previsioni sull'attività produttiva, gli eventuali investimenti nonché le eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro.
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata, in incontri successivi tra la Direzione aziendale e la RSU, all'approfondimento delle questioni relative al ruolo delle risorse umane nel miglioramento dell'efficienza e del clima aziendale.

Art. 2 - Ambiente di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che la corretta applicazione delle normative vigenti in tema di ambiente di lavoro, salute e sicurezza costituisce obiettivo comune.
L'azienda riconferma inoltre la propria volontà di dare piena e totale applicazione a quanto disposto dal D.L.vo 626/94, impegnandosi per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Art. 3 - Orario di lavoro
L'azienda e la RSU si incontreranno, di norma, entro il mese di aprile di ciascun anno per valutare il programma delle ferie dell'anno in corso.
In tale sede saranno inoltre valutate le modalità di fruizione dei permessi per ex festività e riduzione di orario (PAR).
L'incontro potrà essere infine occasione per valutare l'introduzione di forme di utilizzo flessibile delle prestazioni lavorative che consentano il tempestivo adattamento dell'organizzazione produttiva aziendale alle situazioni congiunturali di mercato, nonché per il monitoraggio dell'effettivo ricorso al lavoro straordinario.