Tipologia: DPR*
Data decreto: 13 gennaio 1990
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Preambolo: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Enti pubblici non economici, P.A.
Fonte: CNEL
Nota*: DPR 13 gennaio 1990, n. 43. Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 Agosto 1989 concernente il comparto del personale degli Enti Pubblici non economici. In G.U. 06.03.1990 n. 54

Sommario:

  Preambolo
Art. 1 Area di applicazione e durata.
Art. 2 Rapporti amministrazione-cittadino.
Art. 3 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - servizi pubblici essenziali.
Art. 4 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 5 Contrattazione decentrata.
Art. 6 Parità uomo-donna.
Art. 7 Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 8 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 9 Copertura assicurativa.
Art. 10 Diritto allo studio.
Art. 11 Ordinamento professionale.
Art. 12 Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti.
Art. 13 Utilizzo del fondo per il miglioramento della efficienza degli enti.
Art. 14 Nuovi stipendi.
Art. 15 Retribuzione individuale di anzianità.
Art. 16 Sussidi, borse di studio e mutui edilizi.
  Art. 17 Mobilità.
Art. 18 Disposizioni particolari per la x qualifica professionale.
Art. 19 Disposizioni particolari.
Art. 20 Trattamento di missione.
Art. 21 Assenze obbligatorie e distacchi.
Art. 22 Norma finale di rinvio.
Art. 23 Copertura finanziaria.
Art. 24 Entrata in vigore.
Allegato 1 (art. 11, comma primo)
Allegato A (Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)
Comparto del personale degli Enti Pubblici non economici (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
 

Preambolo
[...]
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1989, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 2 agosto 1989 fra le delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988 e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto, Cgil- Funzione pubblica - Parastato, Cisl- Funzione pubblica - Parastato, Uil-Dep, Cisal-Fialp, Cida- Funzione pubblica - Parastato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Cida, Confsal, Confedir;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1989, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione del regolamento sulla base della ipotesi di accordo sottoscritto in data 2 agosto 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;


Art. 1 Area di applicazione e durata.
1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente degli Enti Pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma, salvo che per essi sia individuato un comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988- 31 Dicembre 1990. gli effetti economici decorrono dall'1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
[…]

Art. 5 Contrattazione decentrata.
1. La contrattazione decentrata si articola sui seguenti livelli:
a) nazionale di ente, per gruppi di enti o per enti federati;
b) locale per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.
2. Le materie oggetto di contrattazione decentrata nazionale sono le seguenti:
[…]
c) criteri per l'attribuzione delle indennità;
d) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;
[…]
f) definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti dall' art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, per la tutela della salute e della integrità fisica;
[…]
3. La contrattazione decentrata a livello locale ha per oggetto le seguenti materia, oltre a quelle espressamente rinviate dagli accordi decentrati nazionali:
a) individuazione delle misure per la riorganizzazione della organizzazione del lavoro ed il miglioramento dei risultati, nell'ambito delle flessibilità previste dalle disposizioni generali relative all'intero territorio;
b) definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione, turni); determinazione dei settori che, per fronteggiare esigenze di servizio, richiedano il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità nonché prestazioni in turni;
[…]
e) per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonché le materie di cui al comma secondo che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.
[…]

Art. 7 Igiene e sicurezza sul lavoro.
1. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto in particolare delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. gli enti provvederanno altresì alla rimozione delle barriere architettoniche in attuazione della vigente normativa per il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti portatori di handicap.
2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvede ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.

Art. 8 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
[…]
3. L'amministrazione disporrà l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 9 Copertura assicurativa.
1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
[…]

Art. 13 Utilizzo del fondo per il miglioramento della efficienza degli enti.
1. Il fondo di cui all'art. 12 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato:
c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;
d) all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ivi comprese quelle di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 Maggio 1987, n. 267 , nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
e) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
[…]

Art. 19 Disposizioni particolari.
1. Il presente regolamento si applica al personale della croce rossa italiana fino alla attuazione del relativo provvedimento di riordino. Ai lavoratori dipendenti della croce rossa che effettuino servizi di trasporto infermi, plasma ed organi oltre la distanza di 100 km dalla sede di partenza nella giornata, compete il trattamento pari a lire 100 per km a titolo di rimborso spese per ogni km oltre il centesimo.
2. Il presente regolamento si applica al personale dell'istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti, rispettivamente, alle leggi 18 Marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266.
3. Per il personale didattico dell'ente per la scuola materna in Sardegna in sede di contrattazione decentrata si provvederà ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 399, per quanto concerne la composizione delle classi, l'orario di lezione e di servizio, il calendario scolastico e la mobilità interna.
4. Per il personale socio-assistenziale dei convitti e collegi degli enti, in sede di contrattazione decentrata nazionale di ente si provvederà ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del presidente della repubblica 23 Agosto 1988, n. 399, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi.
5. Nei confronti del personale degli enti culturali destinatari del presente regolamento non compresi nella tabella allegata alla legge 20 Marzo 1975, n. 70, si procede all'applicazione del regolamento stesso, con le decorrenze ivi previste, sulla base della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 Maggio 1987, n. 267.

Art. 20 Trattamento di missione.
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' art. 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio per attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia contributiva, sportiva, sanitaria, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di assistenza sociale e sanitaria, di repressione frodi e similari.
2. Per il suddetto personale le particolarissime condizioni di cui all'art.
5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
[…]

Art. 24 Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 Gennaio 1990 […] Registrato alla Corte dei Conti il 2 Marzo 1990 Atti di governo, registro n. 80, foglio n. 4, con esclusione dell'art. 8, comma secondo; art. 11, commi terzo e quarto; art. 12, commi terzo, quarto, quinto e settimo; art. 14, commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del primo Marzo 1990.
Registrato alla corte dei conti il 5 Maggio 1990 Atti di governo, registro n. 80, foglio n. 15 Registrato con riserva limitatamente all'art. 8, comma secondo, e all'art. 12, commi terzo, quarto, quinto e settimo, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/e del 18 aprile 1990.

_____________

[n.d.r.]

DPR 5 marzo 1986, n. 68  Art. 3

Comparto del personale degli enti pubblici non economici.
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.
Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7;
degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
delle casse conguaglio prezzi;
degli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti pubblici non economici, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.