Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 30 novembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Meccanica Generale-Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Meccanica Generale
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1 - Relazioni sindacali
2 - Ambiente di lavoro
3 - Formazione
4 - Ferie
5 - Orario di lavoro
6 - Esperienza professionale
7 - Banca ore
8 - Oltre il lavoro
9 - Premio di risultato
10 - Beneficiari
11 - Gestione
12 - Verifica
13 - Riservatezza sui dati aziendali
14 - Erogazione
15 - Incidenza su altri istituti
16 - Maggiorazione straordinario
17 - Clausola prevenzione del contenzioso
18 - Durata
19 - Procedura di conversione lira/euro
20 - Deposito
Allegato 1)

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 30 novembre 2000 a San Paolo di Jesi presso la sede della Meccanica Generale srl in Via San Giuseppe 6, tra la Meccanica Generale srl […], assistita da […] Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona […] e le RSU delle unità produttive di S. Paolo di Jesi e di Jesi […], assistita da […] (Fim-Cisl), […] (Fiom-Cgil) e […] (Uilm-Uil) è stato stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale.

Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente contatto collettivo aziendale hanno inteso confermare principi e valori del contratto stipulato nel quadriennio precedente e mantenere l'allineamento con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23/07/1993 nonché con le linee guida tracciate per il premio di risultato dal CCNL di categoria del 08/06/1999.
In particolare si è voluto confermare ed evolvere un sistema di relazioni industriali in grado di favorire la condivisione degli obiettivi del "sistema impresa", consentendo, ai lavoratori, di ottenere benefici economici con contenuti non inflazionistici ed all'impresa di mantenere la propria competitività, perseguendo, in un'ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento dei propri parametri produttivi e la valorizzazione, nello stesso tempo, del proprio patrimonio di risorse umane.

1 - Relazioni sindacali
Le parti confermano la volontà di proseguire ad operare in un sistema di Relazioni Sindacali basato sul rispetto reciproco e sul leale confronto, così come avviene da tempo.
Si riconferma pertanto la validità dell'impianto esistente e si conviene anche sulla necessità di mantenere vivo il buon canale di comunicazione con un periodico scambio di informazioni relative all'andamento aziendale, alla gestione operativa, agli investimenti ed al bilancio, che verrà presentato entro il 30 settembre di ogni anno.

2 - Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale sia normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, alla quale l'azienda si è impegnata a dare completa attuazione, concordano di consolidare ed accrescere rapporti di collaborazione e di coinvolgimento tendenti all'individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere nell'ambito della sicurezza e, in particolare, di:
svolgere annualmente un incontro congiunto con la RSU per promuovere gli interventi di miglioramento e di prevenzione che debbono essere realizzati nel corso dell'anno.
attivare percorsi formativi riguardanti tutti i dipendenti al fine di informare gli stessi sui processi produttivi e tecnologici in atto e per accrescere la cultura del lavorare in sicurezza.

3 - Formazione
Al fine di accrescere le performance produttive e qualitative si concorda con la RSU in occasione degli incontri di informazione periodici di sviluppare percorsi formativi interni, in modo da creare le condizioni per interventi e tecniche di gestione evolute e moderne.
A tal proposito le parti si impegnano a creare le condizioni per l'attivazione dì interventi esterni per il finanziamento delle suddette attività formative così da rendere la realizzazione dei progetti il meno onerosa possibile per l'azienda.

5 - Orario di lavoro
Al fine di consentire una migliore armonizzazione delle esigenze aziendali con quelle personali dei lavoratori, entro il 30 Novembre di ciascun anno, ogni dipendente potrà scegliere il suo orario di lavoro da attuare l'anno successivo, tra le seguenti alternative:
a) dalle 7.45 alle 12.00 e dalle 13.15 alle 17.00
b) dalle 7.45 alle 12.00 e dalle 12.45 alle 16.30
c) dalle 8.15 alle 12.00 e dalle 12.45 alle 17.00
Tali opzioni vengono raccolte ed organizzate dalla Direzione Risorse Umane per verificarne la compatibilità con l'organizzazione generale per poi poter essere comunicate all'Ufficio Personale per la necessaria organizzazione delle relative procedure.
La conseguente composizione dell'Orario Giornaliero Aziendale entra in vigore dal 1 Gennaio dell'anno successivo e tale resterà fino al 31 Dicembre dello stesso anno.
Qualora durante l'anno emergano necessità di cambiamento, il dipendente interessato presenterà formale richiesta al proprio responsabile, il quale, dopo averla valutata, la sottoporrà alla Direzione e congiuntamente ad essa provvedere a decidere in merito.

7 - Banca ore
In riferimento all'istituto della banca ore, così come definito dal vigente CCNL di categoria e al fine di consentirne una più efficace sperimentazione, le parti convengono di ridurre la franchigia prevista dal CCNL a 70 ore e di incrementare la percentuale di maggiorazione riconosciuta per le ore accantonate al 70% della maggiorazione normalmente prevista in azienda per la corrispondente tipologia di lavoro straordinario, come previsto dall'art. 16.
Il dipendente che intenda avvalersi della banca delle ore dovrà darne comunicazione per scritto, attraverso apposito modulo, all'ufficio personale entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state lavorate le ore che sì intende accantonare, in assenza della su citata comunicazione l'Azienda procederà al normale pagamento delle ore di straordinario.

8 - Oltre il lavoro
Le parti concordano sulla necessità di sviluppare l'attività aziendale non relativa al lavoro o al tempo ad esso collegato secondo un programma organico e strutturato che sia in sintonia con i valori e le regole non solo del presente accordo ma anche con l'impianto di una moderna gestione delle Relazioni Sindacali.
Al fine di favorire sia una più solida fidelizzazione, sia un sistema gestionale che abbia la Risorsa Umana al centro, si decide di avviare la costituzione dì un programma organico e strutturato che organizzi, promuova e gestisca sia tutte le attività che riguardano la vita sociale non lavorativa che i Dipendenti dell'Azienda decidono di sviluppare, sia gli interventi che l'Azienda potrà effettuare nel tessuto sociale di riferimento a sostegno e supporto dì esso.
Si concorda sulla opportunità di creare un collegamento non solo ideale ma concreto, tra la capacità del sistema aziendale di produrre miglioramento ed efficienza e la possibilità di investire risorse sia nel tempo libero dei Dipendenti sia per sostenere attività sociali esterne all'Azienda.
Si decide quindi di dare autonomia economica alla nascente attività destinando l'1% dell'utile netto Aziendale, alla creazione di un Fondo che funga da base per le iniziative interne ed esterne che verranno intraprese.
L'organo di Relazioni Sindacali Interne (RSU e Direzione Aziendale) integrato dalle Rappresentanze Sindacali esterne ed Assindustria, viene incaricato di progettare un sistema organico che possa entro il 30 Giugno 2001 prendere il via ed essere attivo. Dovranno essere definiti i principi, stabilite le procedure, e chiarite le regole per l'uso e la gestione del suddetto Fondo.

13 - Riservatezza sui dati aziendali
Poiché il sistema di relazioni industriali delineato dal presente contratto determina la necessità di mettere a conoscenza i componenti della RSU di dati economici e di mercato fondamentali per l'azienda, resta fin d'ora inteso che costoro sono tenuti alla massima riservatezza sulla documentazione appresa, costituendo la divulgazione anche involontaria di segreti aziendali, e salvo ipotesi di maggior gravità, giusta causa dì risoluzione immediata e senza preavviso del rapporto di lavoro.

16 - Maggiorazione straordinario
Si ribadisce il valore minimo di prestazioni straordinarie pari a 40 ore individuali; quantità già fissata contrattualmente e che l'Azienda si riserva di esigere utilizzando tutti gli strumenti previsti in suo possesso.
[…]

17 - Clausola prevenzione del contenzioso
Qualora dovessero sorgere tra le parti stipulanti contrasti circa l'interpretazione delle clausole del presente contratto che non sia possibile risolvere d'accordo tra direzione aziendale e RSU, ciascuna di esse dovrà, preliminarmente al ricorso all'autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale, esperire un tentativo di composizione pacifica della lite.
Verrà rivolta apposita istanza alla Associazione datoriale competente nonché alle OO.SS. territoriali dei lavoratori firmatari del presente accordo.
Queste, congiuntamente, effettueranno nei 20 giorni successivi il tentativo di conciliazione.