Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 marzo 2014, n. 5734 - Rendita per inabilità permanente






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 30608/2007 proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, RASPANTI RITA, giusta procura speciale notarile in atti;
- ricorrente -
contro
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 579/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 30/07/2007 R.G.N. 486/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.




FattoDiritto


1. Con sentenza della Corte d'appello di Catania del 12.2.2001, in riforma della sentenza del tribunale di Siracusa, veniva rigettata la domanda di Z.S., volta alla costituzione di una rendita per inabilità permanente conseguente ad infortunio sul lavoro nella misura del 40%, maggiore rispetto a quella del 35% riconosciuta dall'INAIL.


2. La sentenza veniva impugnata dal lavoratore che - dedotto di aver riportato lesioni che avevano determinato, dopo alcuni interventi chirurgici, la perdita totale dell'occhio destro - chiedeva di tener conto nella valutazione dei postumi permanenti anche della preesistente riduzione di 7/10 (pur correggibile con lenti) del visus all'occhio sinistro.

3. Con sentenza n. 8050/2004, questa Corte cassava con rinvio la sentenza impugnata stabilendo che la preesistenza extralavorativa all'occhio controlaterale presente nel ricorrente rientrava nella fattispecie prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79.

4. Con sentenza 30.7.2007, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto una rendita per un'invalidità del 40%, ritenendo che il CTU avesse fatto applicazione dell'art. 79 suddetto, facendo applicazione della formula di G. per valutare l'incidenza della preesistente inabilità su quella venuta a determinarsi a seguito dell'infortunio sul lavoro.

5. Avverso tale sentenza propone ricorso l'INAIL, con unico motivo.

Z. è rimasto intimato, ma ha delegato il proprio difensore per la discussione della causa all'udienza.

6. Con ricorso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79, l'INAIL deduce che il CTU, le cui conclusioni sono state pedissequamente seguite dalla sentenza impugnata, aveva erroneamente valutato la preesistenza extralavorativa nella misura del 3%, rivalutata poi al 5%, ed aveva sommato tale percentuale aritmeticamente a quella relativa all'invalidità derivata dall'infortunio, pervenendo così al 40% complessivo, laddove si sarebbe dovuto preliminarmente detrarre la preesistenza extralavorativa dal 100% e calcolare quindi sulla attitudine residuale la incidenza del danno lavorativo. L'INAIL formula il seguente quesito di diritto chiedendo alla Corte di accertare "se, a fronte del riconoscimento di un grado di inabilità del 3% per un danno extralavorativo e di un grado di inabilità del 35% per un danno lavorativo, sia conforme a corretta interpretazione ed applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 70, procedere alla maggiorazione del danno extralavorativo, applicando allo stesso la formula di cui al predetto art. 79, ragguagliando poi la rendita alla sommatoria così ottenuta".

7. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo accompagnato, come imposto dal principio di autosufficienza del ricorso dall'indicazione (se non trascrizione) degli accertamenti e delle specifiche risultanze peritali e della valutazione operata del consulente. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti precisato che la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l'ha recepita) ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle conclusioni del consulente d'ufficio. Da un lato, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007); dall'altro, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4885 del 07/03/2006 e Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007).

8. Nel caso, il ricorrente ha dedotto i criteri di calcolo che nelle sue prospettazioni andrebbero seguiti secondo la disposizione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79, pervenendo peraltro - senza che ne siano indicate le ragioni - ad una percentuale di invalidità diversa da quella indicata dall'Istituto medesimo in sede amministrativa e sulla quale si è insistito nei gradi del giudizio di merito. Il ricorrente, peraltro, non ha indicato se abbia già sottoposto a critica la consulenza tecnica, innanzi al giudice di merito in sede di rinvio, per i profili qui denunciati o se si sia limitato a contestare in cassazione la sentenza che abbia, in assenza di censure della parte interessata, recepito le conclusioni della consulenza.

9. Per altro verso, l'Istituto ricorrente non ha riportato con altrettanta analiticità - impedendo in tal modo una compiuta valutazione in questa sede delle censure sollevate - le considerazioni della consulenza tecnica recepita dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento alla parte della consulenza che, tenendo conto anche dell'incidenza del danno lavorativo e di quello extralavorativo sul medesimo organo sensoriale (e quindi del fatto che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino il danno da lesione rispetto ai valori medi), aveva operato una rivalutazione dal 3% al 5% della preesistenza, anche in considerazione della concorrenza delle patologie.

10. La mancata indicazione dell'intero contesto valutativo operato dal consulente tecnico d'ufficio impedisce a questa Corte di esaminare compiutamente la fondatezza delle doglianze avverso la sentenza impugnata che ha fatto proprie le conclusioni del consulente.

11. Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014