Categoria: 1990
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Tipologia: DPR*
Data decreto: 28 novembre 1990
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Sanità, P.A.
Fonte: CNEL
Note:* DPR 28.11.1990, n. 384 Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 Aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68. In G.U. 19.12.1990 n. 295 s.o.

Sommario:

  Preambolo
Parte prima Comparto sanità
Titolo primo Disposizioni generali
Capo I Campo di applicazione
Art. 1 Area di applicazione e durata
Capo II Rapporti con l'utenza
Sezione I Cittadino utente
Art. 2 Rapporti amministrazione-cittadino
Sezione II Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 3 Servizi pubblici essenziali
Art. 4 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Capo III Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti
Art. 5 Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
Art. 6 Tempi e procedure della contrattazione decentrata
Art. 7 Procedure di raffreddamento dei conflitti
Titolo secondo Programmazione ed organizzazione del lavoro
Capo I Organizzazione del lavoro
Art. 8 Organizzazione del lavoro
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Lavoro straordinario
Capo II Mobilità
Art. 11 Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente
Art. 12 Mobilità tra Enti in ambito regionale
Art. 13 Mobilità tra Enti in ambito interregionale
Art. 14 Mobilità intercompartimentale
Art. 15 Mobilità di compensazione
Art. 16 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Art. 17 Passaggio ad altro profilo o ruolo
Art. 18 Trattamento di missione per particolari categorie
Art. 19 Copertura assicurativa
Art. 20 Diritto allo studio
Art. 21 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 22 Tutela dei dipendenti portatori di handicap
Art. 23 Pari opportunità
Art. 24 Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
Capo II Relazioni sindacali
Art. 25 Esercizio dell'attività sindacale
Art. 26 Diritto di assemblea
Art. 27 Aspettative sindacali
Art. 28 Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 29 Permessi sindacali retribuiti
Art. 30 Monte orario complessivo
Art. 31 Diritto di affissione
Art. 32 Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 33 Patronato sindacale
Art. 34 Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 35 Referendum
Art. 36 Contributi sindacali
Art. 37 Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 38 Norma transitoria
Capo III Ordinamento professionale
Art. 39 Tabelle del personale
Art. 40 Profili professionali
Titolo quarto Trattamento economico
Capo I Stipendi
Art. 41 Nuovi stipendi
Art. 42 Retribuzione individuale di anzianità
Art. 43 Effetti dei nuovi stipendi
Capo II Indennità
Art. 44 Indennità di direzione per i direttori amministrativi
Art. 45 Indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico
Art. 46 Indennità per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 1
Art. 47 Qualificazione professionale del personale ricompreso nella posizione funzionale di X livello retributivo
Art. 48 Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni funzionali di IX livello retributivo
Art. 49 Indennità della professione infermieristica
Art. 50 Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi
Art. 51 Indennità di turno
Art. 52 Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 53 Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello
Capo III Norme particolari
Art. 54 Indennità di rischio da radiazioni
Art. 55 Mansioni superiori
Art. 56 Assenze obbligatorie
Capo I Produttività
Titolo quinto Produttività ed efficienza dei servizi
Art. 57 Tipologia e finalità dell'istituto
Art. 58 Finanziamento dei fondi di incentivazione
Art. 59 Valutazione della produttività
Art. 60 Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera a), dell'art. 57
Art. 61 Plus orario e sua determinazione
Art. 62 Modalità di determinazione del fondo per il personale della categoria b)
Art. 63 Modalità di determinazione dei fondi di incentivazione per il personale delle categorie c) e d)
Art. 64 Valutazione e modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera b), dello articolo 57
Art. 65 Fondo di incentivazione della produttività del servizio veterinario e sue modalità di ripartizione
Art. 66 Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione per il personale medico veterinario degli istituti zooprofilattici.
Art. 67 Norme finali
Titolo sesto Norme finali di rinvio
Capo I Disposizioni particolari e finali
Art. 68 Disposizioni particolari
Art. 69 Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie
Art. 70 Norma finale di rinvio
Parte seconda Area medica
Titolo primo Disposizioni generali
Capo I Campo di applicazione
Art. 71 Area di applicazione e durata
Capo II Rapporti con l'utenza
Sezione i Cittadino utente
Art. 72 Rapporti amministrazione-cittadino
  Sezione II Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 73 Servizi pubblici essenziali
Art. 74 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Capo III Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti
Art. 75 Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
Art. 76 Tempi e procedure della contrattazione decentrata
Art. 77 Procedure di raffreddamento dei conflitti
Titolo secondo Programmazione ed organizzazione del lavoro
Capo I Organizzazione del lavoro
Art. 78 Organizzazione del lavoro
Art. 79 Orario di lavoro
Art. 80 Lavoro straordinario
Capo II Mobilità
Art. 81 Mobilità nell'ambito dell'ente
Art. 82 Mobilità tra enti in ambito regionale
Art. 83 Mobilità tra enti in ambito interregionale
Art. 84 Mobilità intercompartimentale
Art. 85 Mobilità di compensazione
Art. 86 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo terzo Diritti - doveri - responsabilità
Norme applicative ed integrative degli accordi intercompartimentali
Art. 87 Trattamento di missione per particolari categorie
Art. 88 Copertura assicurativa
Art. 89 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 90 Tutela dei dipendenti portatori di handicap
Art. 91 Pari opportunità
Art. 92 Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
Capo II Relazioni sindacali
Art. 93 Esercizio dell'attività sindacale
Art. 94 Diritto di assemblea
Art. 95 Aspettative sindacali
Art. 96 Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 97 Permessi sindacali retribuiti
Art. 98 Monte orario complessivo
Art. 99 Diritto di affissione
Art. 100 Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 101 Patronato sindacale
Art. 102 Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 103 Referendum
Art. 104 Contributi sindacali
Art. 105 Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 106 Norma transitoria
Capo III Ordinamento professionale
Art. 107 Tabelle del personale
Titolo quarto Trattamento economico
Capo I Stipendi ed indennità
Art. 108 Nuovi stipendi
Art. 109 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 110 Indennità del personale medico e veterinario
Art. 111 Decorrenze degli stipendi e delle indennità
Art. 112 Una tantum
Art. 113 Effetti dei nuovi stipendi ed indennità sul trattamento di quiescenza
Art. 114 Indennità differenziata di responsabilità primariale
Art. 115 Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 116 Qualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia
Art. 117 Qualificazione professionale del personale sanitario medico- assistente e veterinario collaboratore
Capo II Norme particolari
Art. 118 Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
Art. 119 Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno
Art. 120 Indennità di rischio da radiazioni
Art. 121 Mansioni superiori
Art. 122 Assenze obbligatorie
Titolo quinto Produttività ed efficienza dei servizi
Capo I Produttività
Art. 123 Tipologia e finalità dell'istituto
Art. 124 Finanziamento dei fondi di incentivazione
Art. 125 Valutazione della produttività
Art. 126 Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera a), dell'articolo 123
Art. 127 Plus orario e sua determinazione
Art. 128 Modalità di determinazione del fondo del personale della categoria a)
Art. 129 Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera b), dell'articolo 123
Art. 130 Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione per il personale medico veterinario
Art. 131 Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione per il personale medico veterinario degli istituti zooprofilattici
Art. 132 Norme finali
Norme transitorie finali e di rinvio
Capo I Disposizioni particolari e finali
Art. 133 Norma transitoria per gli ex medici condotti
Art. 134 Disposizioni particolari
Art. 135 Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie
Art. 136 Norma finale di rinvio
Parte terza Disposizioni comuni
Art. 137 Copertura finanziaria
Art. 138 Entrata in vigore
Allegati
Allegato 1 (articolo 39)
Allegato 2 (articolo 40)
Allegato 3 (articolo 107)
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale (art. 6 - D.P.R. n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale (area negoziale della professionalità medica art. 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono - Dpr n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Cgil - medici Cisl - medici Uil - medici Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 Novembre 1990, n. 384, recante: "regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 Aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68. (decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 295 del 19 Dicembre 1990).

Preambolo
[...]
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 Maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalità medica di cui al predetto articolo 6, comma quinto e seguenti, stipulata in data 6 Aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 Ottobre 1989, e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto Cgil/Funzione Pubblica-Sanità, Cisl-Fisos, Uil-Sanità, Cida- Sidirss., Confedir-Dirsan, Cidiesse, Cisas-Sanità, Cisal-Fials, Sicus ed Aupi (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale Cgil, Cisl, Uil, Cida, Confedir, Cisal, Confsal nonché, per l'area negoziale medica, le organizzazioni sindacali Cosmed, Anaao/Simp, Cimo, federazione nazionale Cgil-Cisl-Uil medici, Cisl medici, Cgil medici, Snr, Sivemp e Simet - queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il Sumi che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 Luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 12 Luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 Agosto 1990 e del 23 Novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 Aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
[...]

Parte prima Comparto sanità
Titolo primo Disposizioni generali
Capo I Campo di applicazione
Art. 1 Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli enti individuati dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.[…]

Titolo secondo Programmazione ed organizzazione del lavoro
Capo I Organizzazione del lavoro
Art. 8 Organizzazione del lavoro
1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 Ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 Febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile 1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanità 13 Settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 Settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalità che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilità di ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalità.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi primo e secondo, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47 per cento dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia e per gli altri ruoli il 24 per cento. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione è disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanità da emanarsi, ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 entro e non oltre il 20 Dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
4. Nelle Regioni, in cui sia già stato avviato, sulla base delle leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi quinto e sesto, della parte seconda - area medica.
5. Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi precedenti.
6. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale delle professionalità dei laureati dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del comparto si pone, altresì, come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari, tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla realtà ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro, secondo l'allegato 2) che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare per la specificità del ruolo infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell'attività professionale adeguata alle esigenze di una crescente responsabilità per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le linee dell'ordinamento comunitario.
[…]

Capo II Mobilità
Art. 16 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'Ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, nonché alle leggi che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attività svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite del collegio medico legale dell'unità sanitaria locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista.
3. Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione e profilo di appartenenza e nell'attività di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, può essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
4. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
5. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere attivata dall'Ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
6. In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
7. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo è considerato indisponibile ai fini della sua copertura.
[…]

Art. 19 Copertura assicurativa
1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
[…]

Art. 24 Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario, nonché di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla direzione sanitaria - in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari - o al servizio di igiene e prevenzione, secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.
5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese derivanti sono a carico del fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli enti provvedono alla installazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7. Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute dei dipendenti.
8. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
9. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
10. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica dei dipendenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da Hiv.
11. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti.
[…]

Capo II Relazioni sindacali
Art. 31 Diritto di affissione
1. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 33 Patronato sindacale
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello stato 29 Luglio 1947, n. 804 .
[…]

Titolo quarto Trattamento economico
Capo II Indennità
Art. 49 Indennità della professione infermieristica
1. In riferimento all'articolo 8, comma sesto, agli operatori professionali di i categoria collaboratori - infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari - compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di l. 2.400.000. Tale indennità è maggiorata nel modo seguente:
A) al ventesimo anno di effettivo servizio di l. 1.200.000;
B) al venticinquesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l.1.200.000;
C) al trentesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l. 1.200.000.
2. Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici l'indennità di cui al comma primo compete nella misura del 10 per cento.
3. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a l. 6.000.
4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma primo. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.
5. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a l. 8.000 giornaliere.
6. L'indennità di cui al comma quinto, maggiorata di l. 2.000 giornaliere, compete, altresì, al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive.
7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dall'1 Dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi quarto e quinto.
[…]

Art. 51 Indennità di turno
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal i al VIII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari a l. 3.500.
[…]
Una indennità giornaliera di l. 2.000 è corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.

Art. 52 Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
[…]

Capo III Norme particolari
Art. 54 Indennità di rischio da radiazioni
1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460.
2. Le indennità citate spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 Settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del ministero della sanità.
4. L'individuazione del personale non compreso nell' articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuato dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.
270, così modificata: la commissione è presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile del servizio radiologico, dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, nonché del personale che presta la propria attività nelle sale operatorie.
5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nello ambito della commissione di cui al comma quarto, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.
6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di l. 50.000.
7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. É peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.
9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
[…]

Titolo quinto Produttività ed efficienza dei servizi
Art. 57 Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto della incentivazione della produttività deve realizzare un incremento della qualità e della economicità dei servizi ed è altresì rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Dalla data dell'1 Gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi:
Miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
Riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
Economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna;
Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
[…]

Art. 64 Valutazione e modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera b), dello articolo 57
1. I fini, le modalità operative e la valutazione della produttività dell'istituto di cui al comma sesto, lettera b) dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
2. La valutazione delle produttività dell'istituto di cui al comma primo viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole unità sanitarie locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:
[...]
F) progressiva rilevazione degli standards di intervento in materia di prevenzione negli ambienti di vita e del lavoro;
[…]

Titolo sesto Norme finali di rinvio
Capo I Disposizioni particolari e finali
Art. 70 Norma finale di rinvio
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e 20 Maggio 1987, n. 270, per quanto compatibili.
2. Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono abrogati.

Parte seconda Area medica
Titolo primo Disposizioni generali
Capo I Campo di applicazione
Art. 71 Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall' articolo 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 Gennaio 1988-31 Dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
[…]

Titolo secondo Programmazione ed organizzazione del lavoro
Capo I Organizzazione del lavoro
Art. 80 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.

Capo II Mobilità
Art. 86 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'Ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128, dall' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, nonché dalle leggi che regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attività svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione - deve accertare, per il tramite del collegio medico legale della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento del profilo o della disciplina medesima.
3. Nel caso in cui non si rivengano nell'ambito della posizione, profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.
4. Qualora il comma terzo non possa trovare applicazione, il dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro può, a domanda, essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
6. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
7. In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
8. Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo è considerato indisponibile ai fini della sua copertura.

Titolo terzo Diritti - doveri - responsabilità
Norme applicative ed integrative degli accordi intercompartimentali
Art. 87 Trattamento di missione per particolari categorie
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395,, sono individuate nel personale medico inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) attività che comportino imbarchi brevi;
c) interventi svolti in zone particolarmente disagiate, quali lagune, fiumi, boschi e selve;
d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza.
2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 88 Copertura assicurativa
1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
[…]

Art. 92 Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. La tutela della salute dei medici esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute dei medici stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche del medico e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari, o al servizio di igiene e prevenzione secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.
5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese derivanti sono a carico del fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli Enti provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.
7. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
8. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
9. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative, unitamente agli Enti, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica dei medici dipendenti.
10. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da Hiv.
[…]

Capo II Relazioni sindacali
Art. 99 Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 101 Patronato sindacale
1. I medici in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello stato 29 Luglio 1947, n. 804.
[…]

Titolo quarto Trattamento economico
Capo I Stipendi ed indennità
Art. 110 Indennità del personale medico e veterinario
1. I valori annui lordi delle indennità previste dall' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, per il personale medico e veterinario sono così stabiliti, all'1 Luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico:
A) tempo pieno:
Assistente medico, medico specialistica l. 1.650.000, tempo pieno l. 13.300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 2.160.000, tempo pieno l. 16.520.000, dirigenza medica l. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica l. 3.360.000, tempo pieno l. 19.780.000;
B) tempo definito:
Assistente medico, medico specialistica l. 1.238.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 1.620.000, dirigenza medica l. 1.200.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica l. 2.520.000;
C) veterinari:
Collaboratore, indennità medico specialistica l. 1.650.000, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 13.300.000; Coadiutore, indennità medico specialistica l. 2.160.000, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 16.520.000, dirigenza medica l. 1.200.000;
Dirigente, indennità medico specialistica l. 3.360.000, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 19.780.000.
[…]

Art. 115. Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente di cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
[…]

Capo II Norme particolari
Art. 120. Indennità di rischio da radiazioni
1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460 .
2. Le indennità spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del ministero della sanità n. 144 del 4 Settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Lo accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuata con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanità.
4. L'individuazione del personale non compreso nell'' articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuata dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, così modificato: la commissione presieduta dal coordinatore sanitario - è composta dal responsabile del servizio radiologico, dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, nonché del personale medico che presta la propria attività nelle sale operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia.
5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) frequenza della presenza in zone controllate e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma quarto, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori medici in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.
6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti sottoposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h), gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di l. 50.000.
7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. è peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.
9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
10. In attuazione dello articolo 92, comma sesto, al personale medico anestesista compete, a decorrere dall'1 Dicembre 1990, un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire in un'unica soluzione.
11. Gli enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui al comma decimo nell'ambito del servizio di appartenenza.
[…]

Titolo quinto Produttività ed efficienza dei servizi
Capo I Produttività
Art. 123. Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto della incentivazione della produttività deve realizzare un incremento della qualità e della economicità dei servizi ed è altresì rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Dalla data 1 Gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
[…]
Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
[…]

Art. 129 Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera b), dell'articolo 123
1. I fini, le modalità operative e la valutazione della produttività dell'istituto di cui all' articolo 101, comma sesto, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , sono quelli indicati negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.
2. La valutazione della produttività dell'istituto di cui al comma primo viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:
[…]
f) progressiva elevazione degli standards di intervento in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
[…]

Parte terza Disposizioni comuni
Art. 138 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 Novembre 1990 […] Registrato alla Corte dei Conti il 14 Dicembre 1990 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 7 Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite del 13 Dicembre 1990, n. 77/SR/e.
[...]

[...]Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 Maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalità medica di cui al predetto , comma quinto e seguenti, stipulata in data 6 Aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 Ottobre 1989, e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto Cgil/Funzione Pubblica-Sanità, Cisl-Fisos, Uil-Sanità, Cida- Sidirss., Confedir-Dirsan, Cidiesse, Cisas-Sanità, Cisal-Fials, Sicus ed Aupi (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale Cgil, Cisl, Uil, Cida, Confedir, Cisal, Confsal nonché, per l'area negoziale medica, le organizzazioni sindacali Cosmed, Anaao/Simp, Cimo, federazione nazionale Cgil-Cisl-Uil medici, Cisl medici, Cgil medici, Snr, Sivemp e Simet - queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il Sumi che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 Luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 12 Luglio 1990;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 Agosto 1990 e del 23 Novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 Aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del servizio sanitario nazionale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;[...]1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli enti individuati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.[…]1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 Ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 Febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile 1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanità 13 Settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 Settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalità che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilità di ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalità.3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi primo e secondo, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47 per cento dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia e per gli altri ruoli il 24 per cento. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione è disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanità da emanarsi, ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 entro e non oltre il 20 Dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.4. Nelle Regioni, in cui sia già stato avviato, sulla base delle leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi quinto e sesto, della parte seconda - area medica.5. Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi precedenti.6. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale delle professionalità dei laureati dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del comparto si pone, altresì, come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari, tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla realtà ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro, secondo l'allegato 2) che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare per la specificità del ruolo infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell'attività professionale adeguata alle esigenze di una crescente responsabilità per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le linee dell'ordinamento comunitario.[…]1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'Ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, nonché alle leggi che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attività svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite del collegio medico legale dell'unità sanitaria locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista.3. Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione e profilo di appartenenza e nell'attività di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, può essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.4. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.5. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere attivata dall'Ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.6. In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.7. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo è considerato indisponibile ai fini della sua copertura.[…]1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.[…]1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario, nonché di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla direzione sanitaria - in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari - o al servizio di igiene e prevenzione, secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese derivanti sono a carico del fondo sanitario.6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli enti provvedono alla installazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.7. Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute dei dipendenti.8. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.9. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.10. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica dei dipendenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da Hiv.11. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti.[…]1. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.[…]1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello stato 29 Luglio 1947, n. 804 .[…]1. In riferimento all'articolo 8, comma sesto, agli operatori professionali di i categoria collaboratori - infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari - compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di l. 2.400.000. Tale indennità è maggiorata nel modo seguente:A) al ventesimo anno di effettivo servizio di l. 1.200.000;B) al venticinquesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l.1.200.000;C) al trentesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l. 1.200.000.2. Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici l'indennità di cui al comma primo compete nella misura del 10 per cento.3. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a l. 6.000.4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma primo. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.5. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a l. 8.000 giornaliere.6. L'indennità di cui al comma quinto, maggiorata di l. 2.000 giornaliere, compete, altresì, al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive.7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dall'1 Dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi quarto e quinto.[…]1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal i al VIII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari a l. 3.500.[…]Una indennità giornaliera di l. 2.000 è corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.[…]1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460.2. Le indennità citate spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 Settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del ministero della sanità.4. L'individuazione del personale non compreso nell' articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuato dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.270, così modificata: la commissione è presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile del servizio radiologico, dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, nonché del personale che presta la propria attività nelle sale operatorie.5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nello ambito della commissione di cui al comma quarto, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di l. 50.000.7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. É peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.[…] 1. L'istituto della incentivazione della produttività deve realizzare un incremento della qualità e della economicità dei servizi ed è altresì rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.3. Dalla data dell'1 Gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi:Miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;Riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;Economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna;Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro; […]1. I fini, le modalità operative e la valutazione della produttività dell'istituto di cui al comma sesto, lettera b) dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.2. La valutazione delle produttività dell'istituto di cui al comma primo viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole unità sanitarie locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:[...]F) progressiva rilevazione degli standards di intervento in materia di prevenzione negli ambienti di vita e del lavoro;[…] 1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e 20 Maggio 1987, n. 270, per quanto compatibili.2. Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono abrogati.1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall' articolo 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 Gennaio 1988-31 Dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.[…]1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.1. nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'Ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo. 2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128, dall' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, nonché dalle leggi che regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attività svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione - deve accertare, per il tramite del collegio medico legale della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento del profilo o della disciplina medesima.3. Nel caso in cui non si rivengano nell'ambito della posizione, profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.4. Qualora il comma terzo non possa trovare applicazione, il dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro può, a domanda, essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale. 5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.6. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.7. In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.8. Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo è considerato indisponibile ai fini della sua copertura.1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395,, sono individuate nel personale medico inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;b) attività che comportino imbarchi brevi;c) interventi svolti in zone particolarmente disagiate, quali lagune, fiumi, boschi e selve;d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza.2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.[…]1. La tutela della salute dei medici esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute dei medici stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.3. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche del medico e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari, o al servizio di igiene e prevenzione secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese derivanti sono a carico del fondo sanitario.6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli Enti provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.7. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.8. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.9. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative, unitamente agli Enti, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica dei medici dipendenti.10. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da Hiv.[…]1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.[…]1. I medici in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello stato 29 Luglio 1947, n. 804.[…]1. I valori annui lordi delle indennità previste dall' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, per il personale medico e veterinario sono così stabiliti, all'1 Luglio 1990, data di decorrenza del regime:Personale medico:A) tempo pieno:Assistente medico, medico specialistica l. 1.650.000, tempo pieno l. 13.300.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 2.160.000, tempo pieno l. 16.520.000, dirigenza medica l. 1.200.000;Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica l. 3.360.000, tempo pieno l. 19.780.000;B) tempo definito:Assistente medico, medico specialistica l. 1.238.000;Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 1.620.000, dirigenza medica l. 1.200.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica l. 2.520.000;C) veterinari:Collaboratore, indennità medico specialistica l. 1.650.000, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 13.300.000; Coadiutore, indennità medico specialistica l. 2.160.000, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 16.520.000, dirigenza medica l. 1.200.000;Dirigente, indennità medico specialistica l. 3.360.000, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 19.780.000. […]1. Al personale dipendente di cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.[…]1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460 .2. Le indennità spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del ministero della sanità n. 144 del 4 Settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.3. Lo accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuata con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanità.4. L'individuazione del personale non compreso nell'' articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuata dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, così modificato: la commissione presieduta dal coordinatore sanitario - è composta dal responsabile del servizio radiologico, dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, nonché del personale medico che presta la propria attività nelle sale operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia.5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:a) frequenza della presenza in zone controllate e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma quarto, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori medici in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti sottoposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h), gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di l. 50.000.7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. è peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.10. In attuazione dello articolo 92, comma sesto, al personale medico anestesista compete, a decorrere dall'1 Dicembre 1990, un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire in un'unica soluzione.11. Gli enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui al comma decimo nell'ambito del servizio di appartenenza.[…]1. L'istituto della incentivazione della produttività deve realizzare un incremento della qualità e della economicità dei servizi ed è altresì rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.3. Dalla data 1 Gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:[…]Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;[…]1. I fini, le modalità operative e la valutazione della produttività dell'istituto di cui all' articolo 101, comma sesto, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , sono quelli indicati negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.2. La valutazione della produttività dell'istituto di cui al comma primo viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:[…]f) progressiva elevazione degli standards di intervento in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;[…]1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addì 28 Novembre 1990 […] Registrato alla Corte dei Conti il 14 Dicembre 1990 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 7 Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite del 13 Dicembre 1990, n. 77/SR/e.[...]

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[n.d.r.]

DPR 5 marzo 1986, n. 68 Art. 6
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanità;
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario ; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto
di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'.
9. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.