Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio III
Divisione 8A

Roma, 14 ottobre 2013

 

 

Ai Servizi V e VI
SEDE

 

 

ai Comandi Regionali del C.F.S.
LORO SEDI

 

 

alla Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE

 

 

alle Divisioni 4^ e 11^
SEDE

 

 

e. p.c.. all'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

 

 

alla Divisione 9^
SEDE

 

 

all'Ufficio per la Biodiversità
SEDE


Prot. n. 2800

Oggetto: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. – Organizzazione del Servizio di sorveglianza sanitaria.

Si fa seguito alla nota n. 224, in data 24.01.2013, di questo Ispettorato Generale, inerente l'organizzazione di un Sistema di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato, per comunicare quanto segue.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. prevede due distinte funzioni: la vigilanza e la sorveglianza, disciplinate rispettivamente dagli articoli 13 e 25 dello stesso provvedimento normativo.
L'articolo 13, comma 1 bis, dispone che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta esclusivamente dai Servizi sanitari e tecnici Istituiti presso le predette Amministrazioni.

E’ evidente allora che, chi dispone di un Servizio sanitario e tecnico, istituito nell'ambito delle Amministrazioni, possa affidare, allo stesso, la vigilanza sull'applicazione della Legge oltre che la sorveglianza, funzione, quest'ultima, dedicata alla tutela della salute degli operatori, da raggiungersi attraverso le attività del medico competente, così come disciplinare dall'articolo 25 del sopra citato Decreto Legislativo.

Va osservato che le due funzioni non sono separabili nettamente, essendo la sorveglianza funzionale non solo alla tutela della salute, ma anche alle altre funzioni di cui allo stesso articolo 25, come la visita agli ambienti di lavoro, da effettuarsi almeno una volta l’anno, o a cadenza diversa, stabilita in base alla valutazione dei rischi e all'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale.

Non dimeno, alla luce degli onerosi vincoli di bilancio imposti dalle recenti disposizioni sul contenimento della spesa per le forniture di beni e servizi, questa Amministrazione ritiene opportuno avvalersi della sorveglianza sanitaria prestata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 81/08, dal personale medico della Polizia di Stato, previa convenzione con la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

In particolare, disponendo di medici della Polizia di Stato, si garantirà le funzioni di Medico competente presso le articolazioni centrali e periferiche, e la collaborazione necessaria, presso l'ispettorato Generale, alla realizzazione di un Servizio di vigilanza sull'applicazione della Legge in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incardinato in seno al Servizio centrale Ispettivo.

Appare di tutta evidenza che quanto sopra assicurerà, a decorrere dal 2014, il costante monitoraggio e l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di gestione delle emergenze, in modo uniforme e omogeneo, delle varie strutture dell'Amministrazione, allo scopo di adottare le idonee misure e di adeguare i processi organizzativi interni in maniera coerente con il Sistema di sorveglianza sanitaria, così strutturato su scala nazionale, assicurando maggiori tutele al personale e migliore effettività all’intera legislazione, affidando compiti e funzioni a Medici che conoscono quelle “effettive particolati esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”, che costituiscono le ragioni per le quali a tutte le Forze di polizia è riconosciuta la regolamentazione specifica stabilita dal D.Lgs. 81/08.

Nel contempo, disponendo di questo Servizio strutturato, la delicata e complessa attività di vigilanza sull'applicazione dell'intera legislazione dedicata sarà così sottratta alle competenze degli Uffici esterni di cui al citato articolo 13, per ricadere nella competenza interna di cui al comma 1 bis, al pari di tutte le altre Forze armate e di polizia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, codesti Uffici vorranno comunicare, entro e non oltre il 20 ottobre p.v., l'ammontare dell'importo complessivo, per il corrente anno finanziario, impiegato per le prestazioni svolte dal medico competente, ai fini della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, per il personale di tutte le strutture dipendenti, avendo cura di notiziare quanto sopra agli attuali medici competenti convenzionati.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone