Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Corte di Appello di Lecce, Sez. Lav., 08 gennaio 2014 - Attività lavorativa svolta nei forni pozzo dell'Ilva e diossina come concausa del tumore


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera dì Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Vittorio Delli Noci Presidente
dottssa Daniela Cavuoto Consigliere
dott.ssa Caterina Mainolfi Consigliere relatore


ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 452/2010 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da ..., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti Valentina Colomba, Massimiliano Del Vecchio e Franco Saullo.
APPELLANTE

contro I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro, in persona del Direttore Regionale per la Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Caracuta, come da procura generale alle liti per atto notar P. Speranza, domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto.
APPELLATO

All'udienza dell'8 novembre 2013 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.

 

FattoDiritto

 

Con ricorso depositato il 3 febbraio 2010 R.V. ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata il 6 ottobre 2010 dal G.U. del Tribunale del Lavoro di Brindisi di rigetto della domanda, introdotta con atto del 10 luglio 2003, con la quale l'appellante, premesso di aver riportato "adenocarcinoma del colon retto" a causa della attività lavorativa espletata dal 26-6-1974 al 31-1-1995 (di operaio fino al 30-9-1979 e, successivamente, di impiegato tecnico) come preposto in area acciaieria nello stabilimento ILVA ( già ITALSIDER) presso il centro siderurgico di Taranto poiché era stato addetto a lavori che avevano comportato l'esposizione ad amianto e ad altri fattori cancerogeni (acidi solventi, idrocarburi, diossina, radiazioni, polveri, minerali e fumi), aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita per menomazione all'integrità psico-fisica nella misura da accertarsi a mezzo di ctu. e, per l'effetto, condannarsi l'I.N.A.I.L. al pagamento delle relative prestazioni economiche a far data dal 10-10-2001 (data della domanda amministrativa), maggiorate dì accessori. L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione deducendo che la patologia denunciata doveva ritenersi eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata. L'I.N.A.I.L., costituitosi in giudizio con memoria depositata il 2 marzo 2012, ha chiesto il rigetto dell'appello, vinte le spese di giudizio.
La causa, istruita a mezzo di ct.u. specialistica, all'odierna udienza, dopo discussione orale è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
L'appello è fondato.
Il secondo c.t.u. (specialista in oncologia) nominato dal Collegio, all'esito di visita medica e sulla base della documentazione medica in atti, ha accertato che la patologia neoplastica denunciata dall'appellante (carcinoma del retto) è eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata dall'istante presso lo stabilimento ILVA di Taranto. Il c.t.u. ha chiarito le seguenti circostanze: 1) che l'appellante ha lavorato in ambienti dove erano presenti polveri aereo disperse caratterizzate da ossidi di ferro, con apertura periodica dei forni a pozzo con presenza di silice libera cristallina e dove vi era dispersione di fibre di amianto da parete di coibentazione degli altoforni e della condutture di fluidi ad elevate temperature, da idrocarburi policiclici aromatici derivanti dalla combustione di varie sostanza organiche nonché da diossine (tali circostanze non sono state specificatamente contestate dall'I.N.A.I.L. ed inoltre sono state ritenute provate nella stessa sentenza impugnata); 2) l'appellante ha contratto un tumore desmoide retroperitoneale per il quale è stato sottoposto nel gennaio 1995 ad intervento di resezione della neoformazione retroperitoneale con nefrectomia dx di necessità (l'esame istologico definitivo confermava la diagnosi predetta); 3) il tumore desmoide può presentarsi ( e non necessariamente si presenta) quale uno dei quadri concomitanti in patologie di tipo genetico ereditario quali la FAP ( poliposi adenomatosa familaire del colon) e la Sindrome di Gardner è una delle tre varianti della FAP caratterizzata dalla presenza anche di lesioni di tipo extraintestinali quali i tunori desmoidi; 4) il R. non era affetto da patologia di origine genetica quale la FAP o Sindrone di Gardner (non vi è alcuna documentazione medica che riporti la diagnosi di Sindrome di Gardner e tale sindrome compare sul frontespizio della cartella di ricovero presso l'INT di Milano del 1995 solo come una ipotesi di diagnosi); 5) il tumore desmoide, contratto dall'assicurato, costituisce quindi una delle rare .forme di sarcoma dei tessuti molli e non una conseguenza della sindrome di Gardner come invece ritenuto nelle precedenti c.t.u. ( sia in quella espletata in primo grado che nella prima espletata in questo grado); 6) la TCDD (diossina) alla quale è stato esposto l'appellante presenta potenzialità oncogenica come riconosciuto da tutti i consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio.


Sulla base delle deduzioni che precedono, deve ritenersi quindi provato che l'attività lavorativa svolta dall'appellante ha esposto quest'ultimo all'azione di sostanze irritanti (in particolare la TCDD) che hanno avuto un ruolo concausale nell'insorgenza e nella cronicizzazione della patologia denunciata (tumore desmoide sarcomatoso).
Infine il consulente ha rilevato che le infermità denunciate hanno comportato un danno biologico per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 30%.
La Corte, considerata la documentazione prodotta, non ravvisa argomentazioni tali da indurre a discostarsi dalle conclusioni diagnostico- valutative del C.t.u. Invero, l'accertamento è stato svolto sulla base di un esame clinico generale completo e dettagliato, che ha trovato conforto nelle certificazioni in atti.
L'appello deve pertanto essere accolto. Va dichiarato il diritto dell'appellante ad una rendita per danno biologico corrispondente al 30% di invalidità permanente ex d.lgs. n°38/2000, con conseguente condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento delle relative prestazioni previdenziali maggiorate di interessi legali.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 13.2.2010 da R.V. nei confronti dell'I.N.A.I.L avverso la sentenza del 6.10.2009 del Tribunale di Brindisi, cosi provvede:
a) accoglie l'appello e dichiara che l'appellante ha diritto ad una rendita per malattia professionale ex d.lgs. n°3 8/2000 corrispondente al 30% di invalidità permanente con decorrenza dall'1-11-2001; in conseguenza condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento in suo favore delle relative prestazioni, maggiorate di accessori;
b) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate ex D.M. n°140/2012, per ciascun grado, in euro 3.500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore degli aw.ti C. Valentini, M. Del Vecchio e F. Saullo.
Così deciso in Lecce l'8 novembre 2013

Depositato in Cancelleria 08 GEN.2014