Categoria: 1990
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Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 18 maggio 1990
Validità: 01.05.1990 – 30.06.1993
Parti: Assoturismo, Fiepet, Assoviaggi, Fiba, Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo CCNL 18.02.1987

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Diritto di informazione a livello nazionale
Art. 2 Pari opportunità
Art. 3 Ente bilaterale nazionale  
Art. 4 Osservatorio nazionale
Art. 5 Commissione paritetica nazionale
Art. 6 Diritto di informazione a livello territoriale
Utilizzo degli impianti
Politica attiva del lavoro
Art. 7 Enti bilaterali territoriali
Art. 8 Contrattazione integrativa territoriale
Art. 9 Diritti di informazione a livello aziendale
Art. 10 Contrattazione integrativa aziendale
Art. 11 Area quadri
Art. 12
Art. 13 Orario di lavoro - Flessibilità
Art. 14 Ferie
Art. 15 Maggiorazioni
 Art. 16 Capo VII - Riduzione dell'orario
Art. 17 Lavoro domenicale
Art. 18 Malattia
Art. 19 Stagionali
Art. 20 Contratto a tempo parziale
Art. 21 Apprendistato
Art. 22 Scatti di anzianità
Art. 23 Scatti di anzianità (agenzie di viaggio)
Art. 24 Agenzie di viaggio
Art. 25 Vitto e alloggio
Art. 26 Personale extra
Art. 27
Art. 28 Sfera di applicazione del contratto
Art. 29 Una tantum
Art. 30 Paga base nazionale
Art. 31 Paga base nazionale apprendisti
Art. 32 Decorrenza e durata
Art. 33 Disciplina speciale ristorazione collettiva "Allegato E"

Associazione Italiana Albergatori e Operatori del Turismo - Assoturismo; Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici - Fiept; Associazione delle Imprese di Viaggi e Turismo - Assoviaggi; Federazione Italiana Balneazione - Fiba; con la partecipazione della Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche - Confesercenti;
e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams-Cgil; Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl; Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi -Uiltucs-Uil;
si è addivenuti alla seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL del Settore Turismo 18 febbraio 1987, composto da 33 articoli e dalla nuova classificazione del personale.

Art. 1 Diritto di informazione a livello nazionale
[….]
Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso, dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell' occupazione.
[…]

Art. 3 Ente bilaterale nazionale
Le parti convengono di costituire l'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Turismo.
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Territoriali gestori costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui, lo 0,30% a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori.
Il 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento delle attività dell'Ente Bilaterale Nazionale. Il restante 85% verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
La riscossione della suddetta quota contrattuale sarà effettuata a far data dall' 1/8/90 in base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi entro il 31/7/90 ai sensi della legge n. 311/1973 con un Ente previdenziale o assicurativo.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno composti su base paritetica tra - Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di procedere alla definizione dello Statuto di cui al presente articolo entro il 30/6/90.

Art. 4 Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale, in quanto funzione dell'Ente Bilaterale Nazionale, costituisce uno strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare.
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali previsti dal successivo art. 7 sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla Legge 936/86 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta.

Art. 5 Commissione paritetica nazionale
Gli articoli 141 e 142 del CCNL 18/2/1987 saranno coordinati con la seguente disciplina:
La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto.
A tal fine:
- esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
- può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle parti stesse stipulanti, il rispetto degli accordi;
- esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT ove essi non siano realizzati nel termine di cui all'art. 7;
- provvede alla elaborazione degli importi dell'indennità di contingenza in applicazione della normativa di legge e di accordi interconfederali.
L'organizzazione nazionale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al precedente capoverso, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
Dovranno essere redatti in sei copie e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza.
Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.

Art. 6 Diritto di informazione a livello territoriale
Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
[…]

Art. 7 Enti Bilaterali Territoriali
L'Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, entro il 31/12/1990 e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto.
Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative concordate tra le Parti a livello territoriale, in ragione della provenienza del gettito.
L'Ente istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56 dell' 87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.
L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.
Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di procedere alla definizione dello Statuto tipo di cui al presente articolo entro il 30/6/90.
[...]

Art. 9 Diritti di informazione a livello aziendale
Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti, forniranno a richiesta delle parti di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
[…]

Art. 10 Contrattazione integrativa aziendale
Gli articoli 144, 194, 242, 305, 337, 369, 410 del CCNL18 febbraio 1987, sono sostituiti dal presente articolo:
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
2) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
3) trattamenti integrativi salariali comunque denominati anche in rapporto a parametri di produttività;
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
[…]
La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
[…]