Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 22 dicembre 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2006
Parti: BVS-Assindustria Ancona e lavoratori della BVS/FimCisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, BVS, Ancona
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Art. 1 - Relazioni industriali e occupazione
Art. 3 - Ambiente di lavoro
Art. 4 - Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 5 - Premio di risultato
Art. 6.1 - Beneficiari
Art. 6.2 - Erogazione
Art. 6.3 - Verifiche
Art. 6.4 - Incidenza su altri istituti
Art. 7 - Quota contratto
Art. 8 - Decorrenza e durata
Art. 9 - Deposito

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 22 dicembre 2004, in Ancona presso la sede della Assindustria tra la BVS srl […], assistita da […] Assindustria Ancona e i lavoratori della BVS, assistiti dalle OO.SS. […] FimCisl , […] Fiom-Cgil e […] Uilm-Uil, è stato sottoscritto il seguente accordo integrativo aziendale.

Art. 1 - Relazioni industriali e occupazione
Le parti si incontreranno annualmente, prevedibilmente entro i mesi di febbraio e di settembre, per un'informativa complessiva sull'andamento aziendale con particolare riguardo all'andamento produttivo e agli investimenti previsti, nonché all'organizzazione del lavoro.
In tale incontri si procederà ad un esame, anche delle prospettive occupazionali, con particolare riferimento all'analisi dell'utilizzo e della gestione degli strumenti contrattuali introdotti dal D.Lgs. 276/03, ribadendo in ogni caso l'azienda che la forma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; anche attraverso iniziali contratti a tempo determinato, costituisce la forma privilegiata di rapporto di lavoro nell'ottica del miglioramento dell'efficienza aziendale.

Art. 3 - Ambiente di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che la corretta applicazione delle normative vigenti in tema di ambiente di lavoro, salute e sicurezza, l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori e del RLS costituiscono obiettivi di comune interesse.
I lavoratori per parte loro sono tenuti ad utilizzare durante l'attività e comunque, durante la permanenza in stabilimento, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dall'Azienda.

Art. 4 - Diritto allo studio e formazione professionale
Le parti si impegnano, nell'ambito degli incontri di cui al precedente punto 1, a confrontarsi sui programmi formativi aziendali e sui progetti mirati di formazione continua che l'azienda prevede di sviluppare ai fini di una progressiva crescita professionale dei dipendenti, anche ai sensi dell'art. 29 D.G. sez. III del vigente CCNL che all'ultimo comma dà attuazione al disposto dell'art. 6 della Legge 53/2000