Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 28 luglio 2004
Validità: 01.03.2004 - 31.12.2005
Parti: Istituti di Vigilanza Privata (First Security, La Vigile Picena, Mattioli Sicurgroup, La Sicura, Metropol Security Service, Securcontrol, So.Vin., Metronotte, Anivp - VI Comprensorio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Ascoli Piceno
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Commissione Paritetica Provinciale
Capo I

Capo II
Capo III
Capo IV
Capo V
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Organizzazione del lavoro e rotazione
Art. 5 - Testimonianze
Art. 6 - Assemblee
Art. 7 - Formazione e qualificazione professionale
Art. 8 - Tutela della salute
Art. 9 - Servizi di piantonamento e pausa
Art. 10 - Classificazione ed inquadramento
Art. 11 - Ferie e permessi
Art. 12 - Congedi
Art. 13 - Rimborsi chilometrici
Art. 14 - Lavoro straordinario
Art. 15 - Indennità speciali
Art. 16 - Divisa
Art. 16 - Automezzi ed equipaggiamento
Art. 17 - Missione e trasferta
Art. 18 - Buono pasto
Art. 19 - Salario variabile
Premio collettivo
Premio individuale
Premio individuale extra
Art. 20 - Decorrenza e durata
Dichiarazione finale

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata della provincia di Ascoli Piceno.

Addì 28 luglio 2004, in San Benedetto del Tronto, gli Istituti di Vigilanza Privata: tra First Security srl […], La Vigile Picena srl […], Mattioli Sicurgroup srl […], La Sicura srl […], Metropol Security Service srl […], Securcontrol srl […], So.Vin. […], Metronotte srl […], Anivp - VI Comprensorio […] e Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […], assistono i rappresentanti sindacali aziendali […] Filcams-Cgil […] Fisascat-Cisl […] Uiltucs-Uil […], premesso che il giorno 02 marzo 2004 è stata sottoscritta una ipotesi d'accordo, sì è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale, in applicazione dell'art. 10 del CCNL stipulato l'8 gennaio 2002, per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Ascoli Piceno

Premessa
Le parti, come sopra indicate e rappresentate, riconoscono che il perdurare di una situazione di stagnazione e di forte incertezza sulle prospettive future del settore della vigilanza privata continua a ripercuotersi negativamente sia sui livelli occupazionali sia sulla stessa organizzazione del lavoro.
Al pur crescente aumento del bisogno di sicurezza del cittadino comune, da tante parti sbandierato, si contrappone una generale, indifferenziata ed incondizionata necessità di riduzione dei costi di gestione da parte degli istituti di credito. Tale esigenza ha causato la scomparsa della quasi totalità dei servizi di piantonamento anti-rapina e sta creando non pochi problemi economici ed organizzativi nella realizzazione di tutta una serie di servizi che proprio dalle richieste del mondo bancario avevano preso le mosse e su di esso poggiavano le proprie fondamenta. Oltre a ciò la caratterizzazione "europeistica" e liberistica che tutti i mercati stanno progressivamente assumendo si ripercuote in maniera drammatica su di un settore il quale per la sua natura istituzionale "mercato" non può essere, né in relazione ai vincoli territoriali, né a quelli di autonomia organizzativa ed operativa e né tantomeno alla tipologia delle prestazioni offerte all'utenza. L'esasperazione di certi fenomeni di concorrenza, che si verificano in un quadro del genere, non può che avere conseguenze negative su tutto il complesso dell'attività degli istituti di vigilanza privata. La precarietà e l'incertezza di prospettive nei rapporti con la clientela, riducendo drasticamente la redditività delle aziende, rendono molto difficoltoso, per non dire utopistico, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per tutti quegli investimenti indispensabili per l'aggiornamento tecnologico e professionale che possono consentire alle aziende il mantenimento della capacità di corrispondere nella giusta maniera alle rinnovate esigenze di sicurezza dell'utenza.
Auspicano quindi che il presente CIP, se da un lato rappresenta un miglioramento delle condizioni economiche e normative per gli addetti del settore, dall'altro deve tener conto delle condizioni di mercato sempre più incerte, articolate e strettamente legate ai vincoli del rapporto costo/servizio, specie presso l'utenza di maggiori dimensioni.
Concordano, infine, sul fatto che il Contratto Integrativo Provinciale debba essere applicato da tutti gli operatori del settore attivi in provincia di Ascoli Piceno, anche in considerazione del fatto che tutti gli stessi operatori sono tenuti al rispetto del tariffario minimo emanato dalla locale Prefettura. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si stipula il presente Contratto Integrativo Provinciale.

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Il presente CIP stipulato sulla base dell'art. 10 del CCNL di categoria dell'8 gennaio 2002 disciplina in maniera unitaria il rapporto di lavoro tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale dipendente per tutto il territorio della Provincia di Ascoli Piceno. Durante il periodo di validità esso deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, tale da garantire quindi condizioni di base uguali per tutti gli operatori. Pertanto sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Integrativi Provinciali, accordi speciali, usi e consuetudini locali, nessuna esclusa, se non specificatamente riportati negli articoli che seguono, in quanto i miglioramenti economici e normativi qui pattuiti assorbono totalmente quelli precedentemente stabiliti.
Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni statuite dal succitato CCNL, di cui il CIP è diretta emanazione e parte integrante.

Art. 2 - Commissione Paritetica Provinciale
Capo I
: Viene istituita una Commissione Paritetica Provinciale che, coerentemente con quanto previsto in linea generale dall'art. 4 del CCNL, abbia lo scopo di:
A) - Esaminare gli aspetti generali del settore nell'ambito del territorio in ordine ad eventuali modifiche istituzionali, riguardanti leggi e regolamenti vigenti in materia, ivi comprendendo la normativa riferita alla figura di Guardia Particolare Giurata, nonché all'analisi dei problemi di sicurezza peculiari del settore.
B) - Esaminare le prospettive di sviluppo, i processi di trasformazione, le modifiche nell'ambito delle varie tipologie di servizio inerentemente alle ripercussioni occupazionali ed alla professionalità.
C) - Analizzare le proposte e le modifiche di utilizzo delle Guardie Particolari Giurate sia in relazione a mutamenti sociali e legali, sia in relazione alle notevoli eventuali variazioni del mercato del lavoro.
D) - Studiare i mutamenti del settore, la formazione delle varie componenti di mercato e le relative implicazioni sui livelli occupazionali e sulle prospettive qualitative e quantitative dell'occupazione.
A tal proposito gli Istituti forniranno, di norma con frequenza semestrale, alla Commissione Paritetica Provinciale una scheda informativa contenente i dati relativi agli argomenti di cui sopra.
E) - Promuovere a livello territoriale provinciale, attraverso un attento esame delle varie situazioni, una concreta politica di formazione professionale, qualificazione e riqualificazione che valorizzi le professionalità esistenti fornendo la possibilità anche di percorsi di carriera.
F) - Monitorare il sistema degli appalti, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei tariffari, del presente CIP e del CCNL vigente, individuando soluzioni idonee tra le diverse aziende in caso di esuberi di personale derivanti da diminuzione dei servizi.
G) - Promuovere l'attuazione di tutti i sistemi di sicurezza adottabili a tutela del lavoratore e per il miglioramento della qualità del servizio. Monitoraggio e promozione per la completa attuazione del d.lgs. n. 626/94.
H) - Intervenire presso le Autorità competenti in presenza di fatti che abbiano riflessi sulle materie di cui ai punti A) - B) - C) - D) - E) - F) - G).
I) - Dare soluzioni concrete a tutte quelle controversie collettive e/o individuali sorte a livello provinciale o nei singoli Istituti in merito all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, ai procedimenti disciplinari ed al diritto d'informazione.
Qualora la Commissione Paritetica Provinciale non fosse in grado di risolvere le suddette controversie avrà la facoltà di decidere il ricorso alla Commissione Paritetica Nazionale per un parere conclusivo.
In ordine all'argomento in questione dovrà essere seguita la seguente procedura:
- L'Istituto di Vigilanza o l'Organizzazione Sindacale chiedono per iscritto il parere della Commissione.
- La Commissione Paritetica si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta per l'esame della stessa.
a) 3) Entro ulteriori 15 gg giorni dall'esame della questione la Commissione dovrà decidere, risolvendo la questione stessa ed in tal caso il lodo della Commissione non potrà essere impugnato in alcuna sede;
b) ricorrendo alla Commissione Paritetica Nazionale;
c) non pronunciandosi sulla questione per mancanza di accordo. Ciascuna delle parti sarà' allora libera di portare la controversia nella sede che riterrà più' opportuna (Direzione Provinciale del Lavoro, Magistratura);
Le decisioni della Commissione Paritetica Provinciale dovranno risultare da apposito verbale scritto e saranno vincolanti per le parti a qualsiasi livello.
Il ricorso alla Commissione Paritetica Provinciale vincolante tanto per le Aziende, quanto per i lavoratori e ci' al fine di evitare, per quanto possibile, di adire altre vie.
Inoltre per la durata delle procedure previste nel presente articolo non potranno essere prese iniziative legali e/o sindacali.

Capo II: La Commissione Paritetica, Provinciale sarà' composta da n. 6 (sei) membri effettivi, n. 3 (tre) per parte, e cioè n. 3 per le OO.SS. e n. 3 per gli Istituti di Vigilanza.
Per essere valida ogni decisione della Commissione dovrà' essere assunta all'unanimità, intendendosi per tale unanimità il totale accordo di entrambe le parti, sindacale ed imprenditoriale. Si precisa che, mentre per la parte sindacale debbono essere presenti e rappresentate in Commissione tutte le OO.SS. firmatarie del presente Contratto, per la parte imprenditoriale sarà' sufficiente l'assenso di chi rappresenta la stessa, anche se in Commissione fosse presente un solo rappresentante.

Capo III: La Commissione Paritetica Provinciale si riunirà almeno due volte l'anno per tutte quelle materie che riguardano aspetti concernenti i diritti d'informazione e specificatamente le materie di cui ai punti A) - B) - C) - D) - E) - F).
Per quanto attiene invece alle controversie di cui al punto G) la Commissione stessa si riunirà dietro specifico ricorso fatto secondo le regole e le procedure qui sopra descritte.

Capo IV: La Segreteria della Commissione Paritetica Provinciale avrà Sede presso la Filcams-Cgil Via Pretoriana, 55 - Ascoli Piceno e deciderà di volta in volta dove dovrà riunirsi la Commissione stessa.
Naturalmente la Commissione Paritetica Provinciale stabilirà, a seconda delle necessità, le modalità e la durata delle riunioni, le formalità di stesura dei verbali d'incontro, nonché delle pronunce e delle decisioni paritetiche.

Capo V: In considerazione della vastità e del complesso delle materie demandate alla trattazione della
Commissione Paritetica Provinciale, la costituzione della stessa sostituisce a livello normativo tutto quanto in precedenza stabilito negli accordi provinciali in materia di diritti d'informazione e di relazioni sindacali.

Art. 3 - Orario di lavoro
Sulla base di quanto previsto dall'art. 43 (ultimo comma) del CCNL dell'1 marzo 1993, si è proceduto ad una verifica territoriale circa la possibilità tecnica d'applicazione del sistema del 6+1+1 (sei giorni dì lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso), constatandone l’impossibilità. Si conferma quindi che per il personale del ruolo tecnico-operativo l'orario di lavoro rimarrà' quello stabilito all'art. 65 del vigente CCNL e cioè il sistema del 5+1 (cinque giorni di lavoro cui seguirà un giorno di riposo); resta altresì confermato che l'orario giornaliero contrattuale è di n. 7 ore. Naturalmente, per la completa applicazione dell'art. 65 del vigente CCNL, verranno concessi n. 7 giorni di permesso di conguaglio, così come per ogni anno di servizio prestato, cosi" come pure gli altri permessi di cui all'art. 70 del CCNL e cioè le sei ex-festività religiose e nazionali (Legge 5 marzo 1977, n. 54), quattro giornate di permesso retribuito, due giornate di permesso annuali e dall'1 gennaio 1993 un ulteriore giornata di permesso annuale, per un totale complessivo di venti giornate.
Tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, le Aziende si impegnano a far godere, una volta al mese, una giornata di permesso abbinata al giorno di riposo, indipendentemente dai giorni della settimana. L'orario di lavoro, così come stabilito, potrà essere modificato solo con il parere favorevole della Commissione Paritetica Provinciale.
Sono fatte salve, in quanto condizioni migliorative, le soluzioni concordate in sede Aziendale, anche se non formalizzate per iscritto, riferentesi al riposo fatto cadere nelle giornate di sabato o domenica, purché venga salvaguardato il principio che i giorni di riposo in un anno siano n. 61 e nell'arco di ciascun mese n. 5 (n. 6 per un solo mese dell'anno).

Art. 4 - Organizzazione del lavoro e rotazione
Al fine di evitare discriminazioni, compatibilmente con le esigenze e la natura dei servizi, anche in relazione all'insostituibilità del personale e tenuto conto pure delle capacità dei singoli lavoratori, le Aziende adotteranno il sistema della rotazione dei turni di servizio tra i lavoratori stessi.
Periodicamente, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, si procederà, a livello aziendale, ad una verifica dell'applicazione del principio della rotazione.

Art. 6 - Assemblee
Si riconferma integralmente l'art. 22 del CCNL vigente in materia di assemblee. Nel caso in cui le ore di assemblea previste ai sensi del succitato art. 22 venissero utilizzate fuori orario di lavoro, le stesse dovranno essere compensate ai partecipanti mediante corresponsione della normale retribuzione.
In considerazione della particolarità del settore le assemblee dovranno essere convocate con un preavviso di almeno 72 ore a mezzo richiesta scritta indicante luogo, data, ora ed ordine del giorno dell'assemblea stessa.
Ai fini dell'eventuale pagamento delle ore di Assemblea, le OO.SS. o le RSA comunicheranno congiuntamente e per iscritto l'elenco dei presenti,

Art. 7 - Formazione e qualificazione professionale
Le parti si danno reciprocamente atto che la formazione e la qualificazione professionale debbono tendere ad una sempre maggiore preparazione tecnica a garanzia tanto della qualità dei servizi prestati, quanto della limitazione dei rischi personali degli addetti. Pertanto le Aziende si impegnano ad istituire corsi di formazione professionale per i neoassunti. Inoltre, per quanto attiene l'aggiornamento professionale, specie in relazione alle nuove tipologie di servizio, verrà' attuato un programma di riqualificazione che terrà conto delle indicazioni date dalla Commissione Paritetica Provinciale.
La Commissione stessa determinerà tempi, modi e quant'altro necessario alla completa realizzazione del succitato programma.

Art. 8 - Tutela della salute
Con riferimento alla legislazione vigente, in particolare all'art. 5 della legge 300/70, le Aziende potranno far controllare l'idoneità psicofisica del lavoratore da parte di Enti Pubblici ed Istituti di Diritto Pubblico Specializzati. Pertanto i dipendenti all'atto del rilascio, a proprie spese, e all'atto del rinnovo annuale del Decreto di Approvazione a Guardia Particolare Giurata e della licenza di porto di pistola, a spese dell'azienda, saranno sottoposti a visita medica presso le varie ASL competenti per territorio, al fine di accertare l'idoneità psicofisica del lavoratore al maneggio delle armi ed allo svolgimento del servizio di guardia particolare giurata. (Legge n. 184 - Legge n. 180).
Del pari dovrà essere consentito ai lavoratori, che lo desiderassero, di sottoporsi, a proprie spese, a visita medica ed esami al fine di verificare lo stato della propria salute psicofisica.
Le richieste di permesso a tale scopo dovranno essere fatte con un congruo anticipo, al fine di evitare disservizi. Si utilizzeranno i permessi retribuiti come da art. 65 e 70 del CCNL.
Il lavoratore è comunque tenuto a documentare mediante apposita dichiarazione la visita medica effettuata

Art. 9 - Servizi di piantonamento e pausa
I lavoratori impegnati in servizi esclusivamente anti-rapina, nell'arco dell'orario di lavoro e salvo cause di forza maggiore, in caso di necessità fisiologiche sono autorizzati ad usufruire di una pausa non superiore a quindici minuti, previo avviso dato all'Utente e/o all'Azienda.
La suddetta pausa deve essere goduta all'interno dello stabile affidato alla vigilanza della guardia.
Le Aziende, nei rapporti con i propri Clienti adotteranno gli strumenti contrattuali più idonei per garantire il godimento della suddetta pausa. I lavoratori che, per qualsiasi motivo, non intendessero avvalersi della facilitazione in parola non potranno avanzare alcuna rivendicazione economica.

Art. 14 - Lavoro straordinario
Fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del CCNL, le Aziende, allo scopo di garantire efficienza nel servizio e sicurezza, si impegnano a contenere al massimo le prestazioni di lavoro straordinario.
Tenuto conto della particolarità del settore, della natura e delle modalità' di svolgimento dei servizi, si farà ricorso al lavoro straordinario per effettive esigenze aziendali e per eventi imprevedibili e/o indifferibili.
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere equamente ripartite tra l'intero organico.
Nell'ambito dei compiti assegnati alla Commissione di cui al precedente art. 2, periodicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, si procederà ad una verifica del lavoro straordinario svolto, dopodiché, entro i trenta giorni successivi, le Aziende provvederanno alle comunicazioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 ultimo comma.
Resta inteso che il comma precedente decadrà nel caso in cui il prossimo CCNL normi in maniera diversa tale materia.

Art. 15 - Indennità speciali
Le indennità speciali di cui all'art. 64 del CCNL in vigore, vengono confermate nella misura attualmente in atto, in quanto tale materia non può essere oggetto della trattazione prevista dall'art. 10 del succitato CCNL.
Pertanto, per i lavoratori in forza al momento dell'entrata in vigore del CCNL vigente, esse rimangono stabilite come segue:
- Euro 4,60 per ogni giorno di effettiva presenza al personale del ruolo tecnico-operativo impegnato nei servizi di zona stradale trasporto e scorta valori notturni;
- Euro 3,43 per ogni giorno di effettiva presenza al personale del ruolo tecnico-operativo impegnato nei servizi notturni di piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa;
- Euro 2,84 per ogni giorno di effettiva presenza al personale del ruolo tecnico-operativo impegnato nei servizi di zona stradale diurna, trasporto e scorta valori diurno e piantonamento bancario anti-rapina;
- Euro 2,58 per ogni giorno di effettiva presenza al personale del ruolo tecnico-operativo impegnato nei servizi di piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa diurni.
- Euro 1,60 per ogni giorno di effettiva presenza al personale del ruolo amministrativo.
[…]