Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 14 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Elektromec e RSU/FimCisl/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Elektromec, Macerata
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1) Relazioni Industriali
2) Formazione
3) Professionalità
4) Diritto allo studio
5) Contratto di lavoro part-time (base CCNL 08/06/99 industria metalmeccanica)
6) Job-sharing
7) Premio di Partecipazione ai Risultati
8) Premio presenza
9) Riflessi di ordine economico e contributivo
10) Erogazione
11) Beneficiari
12) Incidenza su altri Istituti
13) Servizio di mensa aziendale
14) Ambiente e sicurezza
15) Validità e durata
16) Quota Contratto
17) Osservatorio contratti atipici
18) Indennità di turno notturno

Contratto Integrativo Aziendale Elektromec spa-Fim Fiom Macerata RSU Elektromec

Il giorno 14/05/2004 a Montefano, la Elektromec spa di Montefano […], assistita da […] Assindustria di Macerata e la RSU dei lavoratori della Elektromec spa, assistita da […] (Fim-Cisl) […] e (Fiom-Cgil), è stato stipulato il seguente contratto integrativo aziendale.

1) Relazioni Industriali
1.1 Le parti stabiliscono due incontri semestrali, dove saranno illustrati i seguenti aspetti:
ricerca ed investimenti;
andamento produttivo ed economico;
formazione professionale e D.Lgs. 626 sulla sicurezza.
1.2 Le parti stabiliscono di incontrarsi trimestralmente per discutere il calendario aziendale di massima, con la definizione del periodo di chiusura estiva e degli altri periodi di chiusura collettiva, dapprima entro il primo trimestre, e poi ogni trimestre successivo per discutere le eventuali variazioni da apportare al calendario iniziale.

2) Formazione
La formazione avverrà seguendo due indirizzi:
- formazione per affiancamento e rotazione nelle lavorazioni per acquisire multifunzionalità e flessibilità;
- formazione professionale attraverso corsi interni ed esterni riservati a particolari figure professionali (es.: corsi per manutentore junior). L'azienda e le RSU si incontreranno per verificare il personale da coinvolgere alla formazione secondo i precedenti criteri. Tra i criteri saranno considerati, in base al tipo di corso, le mansioni svolte, le esperienze conseguite, il livello di cultura generale, la capacità e l'impegno dimostrati nella esecuzione dei compiti affidati.
Per i neo assunti a tempo indeterminato al 2° livello si attueranno attività di formazione attraverso affiancamento. In caso di processo formativo con esito positivo potrà essere valutato, insieme con le RSU, il passaggio al 3° livello anticipatamente rispetto ai tempi previsti dal CCNL.

3) Professionalità
L'azienda si impegna a verificare periodicamente la situazione dell'inquadramento collettivo consultando le RSU anche al fine di verificare le condizioni per la valorizzazione delle professionalità acquisite.
La capacità di operare su più postazioni lungo una stessa linea e su linee/reparti diversi, rappresenterà, unitamente ai criteri sopra descritti, uno dei principali elementi nella valutazione di eventuali passaggi di categoria.
A tal proposito le parti daranno inizio ad un processo di mappatura delle professionalità che con metodologie concordate arrivino a coprire la maggior parte di ruoli con il maggior numero di lavoratori.
Il fine comune dichiarato consiste nel rendere interscambiabili nei ruoli i lavoratori cori l'obiettivo di garantire una professionalità articolata al dipendente - e nel garantire all'Azienda l'impiego dei lavoratori stessi in più ruoli e più reparti.

6) Job-sharing
Azienda e sindacato convengono che l'ulteriore soddisfazione (rispetto a quanto previsto al punto 5 del presente accordo) delle richieste di lavoro a tempo parziale, verrà gestito con contratti di lavoro Job-sharing secondo quanto disposto dalla legge Biagi. (L.30/2003).
L'azienda impiegherà le squadre job sharing negli orari di seguito descritti:
7.45-12.00 13.00-17.00
6.00-14.00 14.00-22.00 22.00-6.00
(su cinque giorni lavorativi)
L'individuazione delle squadre sarà fatta nel rispetto dell'idoneità alla mansione e sicurezza sul lavoro e con i tempi ed i modi compatibili alle esigenze formative e tecnico-organizzative aziendali.
Al momento dell'applicazione del rapporto di lavoro ripartito sarà precisato, per ciascun dipendente interessato con obbligazione solidale, l'orario di lavoro (in ore o in percentuale), giornaliero, settimanale, mensile e annuale contrattuale. Ognuno dei dipendenti, obbligati in solido, si limiterà a svolgere la porzione di lavoro preventivamente concordata e comunicata nella giornata di venerdì, I lavoratori potranno, in ogni modo, accordarsi direttamente tra loro (previa comunicazione tempestiva, anche verbale, al proprio superiore gerarchico) per la copertura dei turni individuati, ferma restando la copertura dell'intero turno previsto. L'azienda sarà informata di quelle sole variazioni che comportino differenziazioni retributive individuali.
I singoli lavoratori s'impegnano, in caso di assenza di altro lavoratore, a garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa per l'intera durata del turno con, ovviamente, pagamento della prestazione ordinaria, in caso di assenze da parte di uno dei dipendenti coobbligati, per cause relative alla malattia, infortunio, ferie, permessi e ad altre tipologie di assenza, il turno previsto sarà, temporaneamente, completato dall'altro e l'Azienda sarà informata per iscritto. La soluzione gestionale di circostanze particolari (malattie di lungo periodo, ecc.) verrà esaminata tempestivamente e congiuntamente da Azienda e RSU.
[…]

13) Servizio di mensa aziendale
Ribadendo la natura di “servizio” della mensa erogata ai dipendenti ed attuata attraverso la fornitura di pasti da parte di un soggetto esterno viene confermata la situazione di fatto attualmente applicata ai fruitori del servizio […]

14) Ambiente e sicurezza
Valutata positivamente l'attività posta in essere sino ad oggi dall'Azienda per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro le parti si impegnano a valutare, nell'ambito della normativa vigente e in collaborazione con il Delegato per la sicurezza ulteriori interventi che si rendessero necessari per il miglioramento dell'ambiente di lavoro.
La RSU si impegna, altresì, a sensibilizzare il lavoratori al rispetto delle norme per la sicurezza che prevedono precisi obblighi, tra cui l'utilizzo dei mezzi di protezione messi a disposizione dalla Azienda.

17) Osservatorio contratti atipici
Le parti si danno atto che, nell'interesse comune dichiarato di una corretta gestione del personale e di governo congiunto delle possibilità offerte dalla nuova normativa (L. 30/2003 Legge Biagi), viene costituito un Osservatorio congiunto Azienda-sindacati utile ad identificare la più corretta metodologia di impiego di lavoratori assunti con contratto a termine, interinali ecc.
A tal fine entro il 10 del mese verrà consegnato l'elenco dei contratti di lavoro atipici (ampiamente intesi) attivi in Azienda.
Le parti verificheranno semestralmente l'andamento e l'Azienda si impegna (indicativamente con 10-15 giorni di anticipo rispetto le scadenze) ad informare la RSU su proroghe e licenziamenti.