Categoria: 1990
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 luglio 1990
Validità: 01.04.1990 – 31.12.1992
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 [Campo applicazione]
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Titolo III Assunzione
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Titolo IV Periodo di prova
Art. 10
Titolo V Apprendistato
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 16
Titolo VII Lavoro a tempo parziale
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 22
Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 23
Art. 24
Titolo IX Servizio notturno
Art. 25
Art. 26
Titolo X Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Titolo XI Ferie
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Titolo XII Assenze
Art. 38
Titolo XIII Congedi e diritto allo studio
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Titolo XIV Sospensione dal lavoro
Art. 42
Titolo XV Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile
Art. 43
Art. 44
Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52 [Copertura assicurativa]
Art. 53
Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 54 [Diritti donna in gravidanza e puerperio]
Art. 55 [Riposo]
Art. 56 [Rinvio norme]
Titolo XVIII Anzianità di servizio
Art. 57
Titolo XIX Anzianità convenzionale
Art. 58
Titolo XX Scatti di anzianità
Art. 59
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Titolo XXII Mensilità supplementari
Art. 70
Art. 71
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro Trattamento di fine rapporto
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 96
Art. 97
Art. 98 [Delegato aziendale]
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Titolo XXVI Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 103 [Informazione]
Art. 104 [Ente Bilaterale Nazionale]
Art. 105 [Commissione Paritetica Nazionale]
Art. 106
Art. 107
Titolo XXVII Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Titolo XXVIII Decorrenza e durata
Art. 111
Allegati
Allegato 1 (all'art. 87) Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Allegato 2 Fondo di solidarietà
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Leggi e Regolamenti

Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani – Federfarma […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi - Filmcams-Cgil […] con l'assistenza della Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro[…] e una delegazione di Lavoratori del Settore, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl […] nonché da una delegazione […], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltuca-Uil […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro Uil […].

 

Premessa
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità dei Titolari di Farmacia e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel procedere al rinnovo del CCNL 17/12/1985, convengono di dare luogo ad un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di informazione tali da consentire la valorizzazione dei rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.[...]
Le parti, inoltre, nel concordare sull'importanza della migliore qualificazione degli addetti favorendo la formazione ed aggiornamento professionale, sottolineano l'opportunità di congiunte iniziative verso la Fofi in materia di assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro.
Le parti, infine, convengono che le innovazioni contenute nel nuovo CCNL in materia di diritti sindacali, Ente Bilaterale, sistema di informazione, costituiscono un importante momento gestionale delle problematiche su richiamate.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
[…]

Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 52
Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.
[…]

Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 54
Con riferimento alle norme vigenti in materia, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 55
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 56 […]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
[…]

Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 98
In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
[…]

Titolo XXVI Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 103
Le parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.

Art. 104
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.
A tal fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:
A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel quadro della politica sanitaria nazionale;
B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:
B.1 la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;
B.2 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il patrocinio della Fofi;
[…]
B.4 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;
[…]
C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;
D. studio e ricerca sulle tematiche assistenziali e previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia;
E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le parti.
[…]

Art. 105
La Commissione Paritetica Nazionale, istituita a norma dell'art. 90 del CCNL 21 ottobre 1982 tra la Federfarma, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil, ha lo scopo di favorire le relazioni sindacali tra le parti contraenti ed in particolare:
a) di provvedere alla soluzione di problemi di gestione contrattuale anche ai fini di una corretta applicazione delle norme contenute nel CCNL ed allo scopo di prevenire e risolvere eventuali controversie; costituisce quindi anche la sede per gli adempimenti di cui all'art. 107 del presente contratto;
b) di svolgere studi relativi alla ridefinizione della struttura del CCNL ed alla tutela dei diritti dei lavoratori ivi compresi quelli sindacali.
La commissione è composta da sei membri, dei quali tre designati dalla Federfarma e tre designati dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
In funzione delle diverse competenze attribuite alla Commissione Paritetica Nazionale, previste dal presente articolo o richiamate da altri punti del presente contratto, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno nominare tre supplenti per ogni membro titolare. La Segreteria della Commissione ha sede presso la Federfarma e provvede a tutti gli adempimenti che le vengono assegnati da parte della Commissione.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, provvede la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
[…]