Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 16 dicembre 2004
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Hydropro srl-Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona e RSU/Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Hydropro, Jesi (AN)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Art. 1 Premessa
Art. 2 Relazioni industriali
Art. 3 Comitato Aziendale Europeo
Art. 4 Organizzazione del lavoro
Art. 5 Congedi parentali
Art. 6 Inquadramento professionale
Art. 7 Formazione professionale
Art. 8 Anticipo del TFR
Art. 9 Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 10 Contratti di lavoro atipici
Art. 11 Orario di lavoro
Art. 11. a Personale turnista
Art. 11. b Personale normalista di produzione
Art. 11. c Personale impiegatizio
Art. 11. d Orario elastico
Art. 11. e Orario flessibile per gli impiegati
Art. 11. Maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 11. Importo forfettario per i lavoratori turnisti
Art. 12 Indennità ferie
Art. 13 Premio di risultato variabile (PdiR)
Art. 13. a Obiettivi e meccanismo di calcolo del premio
Art. 13. b Maturazione ed erogazione del premio
Art. 13. c Correttivo del valore del PdiR determinato dalle assenze individuali
Art. 14 Una tantum
Art. 15 Quota contratto
Art. 16 Decorrenza e durata - Deposito del contratto
Indicatori premio variabile

Accordo Integrativo Aziendale

Il giorno 16 dicembre 2004, in Ancona, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona, tra Hydropro srl […], assistiti da […] Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona e RSU della Hydropro […], assistiti da […] Fim-Cisl, […] Fiom-Cgil, […] Uilm-Uil; è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori dipendenti della Hydropro srl di Jesi (AN).

Art. 1 Premessa
L'Azienda ritiene che condizione per il proprio sviluppo sia quella di rendere, Hydropro più competitiva, con l'obiettivo di raddoppiare entro il 2008 gli attuali volumi produttivi dei cilindri idraulici, facendo così diventare lo stabilimento di Jesi un centro d'eccellenza nella fabbricazione di tali componenti all'interno del Gruppo Caterpillar.
Premesse fondamentali per garantire lo sviluppo e la competitività di Hydropro sui mercati, sono il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e del lay-out aziendale, il massimo sfruttamento degli assets produttivi, un maggiore coinvolgimento di tutto il personale nel conseguimento degli obiettivi di crescita dell'azienda ed un clima aziendale più sereno e tranquillo, oltre ad una politica di investimenti che sulla base degli attuali piani aziendali, è stimata dell'ordine di 8 -10 milioni di Euro nell'arco di vigenza del presente accordo, idonea e necessaria a supportare adeguatamente il raggiungimento degli obiettivi predetti.
Per l'illustrazione degli investimenti si veda quanto previsto all'art. 2, lettera c) del presente accordo.
Quanto sopra è il presupposto essenziale per consentire la possibilità di raddoppio dei volumi produttivi e per il conseguente consolidamento e sviluppo dell'azienda nel suo complesso, anche dal punto di vista occupazionale, a partire dalla prioritaria ricollocazione del personale addetto alla produzione di Pompe & Motori, che è destinata ad essere trasferita da Jesi entro la fine del 2005.
In questo spirito e con la volontà di contribuire allo sviluppo dell'azienda, oltre che attraverso un miglioramento dei risultati di qualità, produttività, efficienza e redditività aziendali, anche attraverso relazioni industriali corrette e costruttive, le parti hanno stipulato il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale del 26.6.2000, ritenendo che esso sia uno degli strumenti essenziali per supportare gli obiettivi di crescita e di sviluppo dell'azienda, che permetteranno di consolidare la presenza di Hydropro sul mercato e di specializzare la sua missione produttiva all'interno del Gruppo Caterpillar.

Art. 2 Relazioni industriali
L'Azienda riconferma l'importanza di una corretta informativa ai rappresentanti sindacali dei lavoratori, alfine di un maggiore coinvolgimento, di tutto il personale, nell'esecuzione e realizzazione delle scelte organizzative e produttive da essa operate.
Pertanto, di norma, due volte l'anno, entro il 10 trimestre ed entro Il 30 trimestre di ciascun anno, avrà luogo un incontro sindacale nel corso del quale l'Azienda informerà la propria RSU e i rappresentanti delle Segreterie Territoriali di Fim-Fiom-Uilm sulle seguenti tematiche:
a) andamento complessivo aziendale, con particolare riguardo alla situazione economica, produttiva e all'andamento di mercato;
b) andamento occupazionale e sue prospettive, con riguardo alle varie tipologie di contratti di lavoro in essere (contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione, ecc.) ed alle quantità di lavoratori appartenenti alle varie categorie;
c) investimenti realizzati nel semestre precedente e previsioni future, con indicazione delle diverse priorità;
d) decentramento produttivo avente carattere permanente o ricorrente, che sia stato realizzato nel semestre precedente, con indicazioni riguardo alle tipologie di attività decentrate e alla loro localizzazione; nonché informazioni preventive su eventuali operazioni di decentramento permanente su importanti fasi dell'attività produttiva in essere, che abbiano riflessi sull'occupazione;
e) iniziative formative in programma, con indicazione del personale coinvolto;
f) andamento degli indicatori necessari alla determinazione del Premio di Risultato variabile.
Inoltre, con cadenza trimestrale, si terrà un incontro tra la Direzione aziendale e la RSU, nel corso del quale l'Azienda illustrerà l'andamento degli obiettivi sui quali è calcolato il Premio di Risultato variabile e saranno esaminati gli interventi da effettuare per migliorare i risultati aziendali.
L'Azienda consegnerà ai rappresentanti sindacali dei lavoratori una copia del proprio bilancio, dopo averlo depositato.
Poiché il sistema di informazioni sopra definito comporta la necessità di mettere a conoscenza della RSU e delle OO.SS. dati economici e strutturali fondamentali per l'Azienda, che hanno carattere riservato, si conviene che i rappresentanti sindacali dei lavoratori e le OO.SS. sono tenute alla massima riservatezza su quanto appreso in via riservata e che l'eventuale divulgazione, anche involontaria, di segreti aziendali potrà dare luogo all'applicazione di quanto previsto dalle leggi e dal CCNL in materia di tutela del segreto industriale.
L'Azienda metterà a disposizione delle RSU un locale per lo svolgimento della sua attività.
Alla RSU sarà inoltre assegnato un personal computer dotato di stampante, che non sarà collegato in rete, né interna né esterna, e sarà dotato del programma MS Word per Windows.

Art. 3 Comitato Aziendale Europeo
L'Azienda riconosce il ruolo del CAE di Caterpillar come sede di informazione e consultazione dei lavoratori sulle tematiche economiche e industriali che per il loro carattere globale è utile affrontare a tale livello, così come previsto dagli accordi e convenzioni relative al funzionamento del CAE dei dipendenti del Gruppo Caterpillar.
Qualora le direttive comunitarie in materia di CAE prevedano modifiche rispetto agli assetti normativi ed organizzativi attuali, le parti si rincontreranno per gli eventuali adeguamenti necessari.

Art. 4 Organizzazione del lavoro
Le parti concordano nel ritenere che una maggiore consapevolezza dei lavoratori sull'organizzazione del lavoro in essere nei vari reparti produttivi, sia utile per il raggiungimento di un miglioramento complessivo dell'efficienza aziendale e che questa consapevolezza si ottenga anche attraverso una conoscenza dei metodi e delle pratiche di lavoro applicate nelle varie aree lavorative.
Il metodo utilizzato per la determinazione dei cicli di lavoro sarà quello in uso in azienda.
L'Azienda si impegna ad informare la RSU preventivamente, nel corso degli incontri semestrali di cui al precedente art. 2, circa eventuali significativi mutamenti dell'organizzazione del lavoro che essa dovesse disporre.
L'Azienda, nello spirito dichiarato in premessa di un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori, dichiara inoltre la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni e proposte formulate dalle RSU in merito all'organizzazione del lavoro, fatta salva in ogni caso la necessità della compatibilità economica delle soluzioni proposte dai lavoratori e fermo restando il rispetto degli obiettivi e dei vincoli produttivi di efficienza aziendale.
Con particolare riferimento al processo "6 Sigma", l'Azienda dichiara la propria disponibilità a coinvolgere nei progetti un numero sempre più ampio di lavoratori, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive e fatta salva la disponibilità dei lavoratori a partecipare attiva mente.

Art. 7 Formazione professionale
Le parti riconoscono che la formazione rappresenta uno degli strumenti chiave per uno sviluppo aziendale orientato alla qualità ed una imprescindibile opportunità per la crescita equilibrata delle competenze specifiche del maggior numero possibile di lavoratori, tale da far fronte alle necessità aziendali di una produzione tecnicamente all'avanguardia e di elevata qualità.
Pertanto, l'Azienda si dichiara disponibile ad incontrarsi con periodicità annuale con la RSU, in raccordo con la Commissione territoriale per la formazione professionale prevista dall'art. 4.2 Disciplina Generale, Sezione I, del vigente CCNL, per un confronto sui propri programmi formativi e sui progetti mirati di formazione professionale che essa prevede di sviluppare ai fini di una progressiva crescita professionale dei dipendenti, se ritenuto opportuno, anche attraverso il ricorso a "Fondimpresa" ed anche ai sensi dell'art. 29 Disciplina Generale, Sezione III, del vigente CCNL che, all'ultimo comma, dà attuazione al disposto dell'art. 6 della legge n. 53/2000.
Nel corso del predetto incontro annuale potranno anche essere valutate eventuali proposte formative presentate da parte dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, che corrispondano ad effettive esigenze tecnico-organizzative aziendali, fatta salva in ogni caso la loro compatibilità economica rispetto ai piani d'investimento aziendali.
Come anticipato al comma 2, l'attuazione dei programmi formativi potrà avvenire anche nell'ambito di quanto previsto inizialmente dall'accordo regionale del 12.10.2004 tra Confindustria Marche e Cgil Cisl Uil regionali e dalle sue successive evoluzioni, per l'utilizzo delle risorse di "Fondimpresa", nel caso in cui i programmi formativi finanziati dal Fondo siano d'interesse aziendale.

Art. 9 Ambiente di lavoro e sicurezza
L'Azienda, nel ribadire la propria costante attenzione ai problemi legati all'igiene e alla sicurezza nel lavoro, riconferma la propria disponibilità ad incontri periodici, di norma con cadenza quadrimestrale, con i RLS alfine di esaminare eventuali problematiche che dovessero emergere relativamente all'ambiente di lavoro e alla sicurezza e igiene del lavoro.
L'Azienda s'impegna a fare effettuare un controllo annuale sulla radioattività, a campione sul materiale ferroso presente in officina a quel momento, da una società specializzata esterna.
Le OO.SS e le RSU sì impegnano a collaborare con l'Azienda al perseguimento dell'obiettivo di riduzione del numero degli infortuni sul lavoro.

Art. 11 Orario di lavoro
Poiché l'esigenza imprescindibile di recupero di efficienza e di competitività aziendale, di cui alla premessa al presente accordo, impone, in primo luogo, un maggiore sfruttamento degli impianti, le parti convengono che a decorrere dal 1° gennaio 2005 andrà in vigore il seguente nuovo regime di orario di lavoro.

Art. 11. a Personale turnista
Dal lunedì al giovedì:

Turno

orario di lavoro

pausa retribuita di 15 minuti

intervallo mensa retribuito di 30 mm.

Primo turno

05,00 13,00

08,00 08,15

11,30 12,00

Secondo turno

13,00 21,00

16,30 16,45

19,00 19,30
02,30 03,00

Terzo turno

21,00 05,00

24,00 00,15

nessuno

Al venerdì:
L'inizio ed il termine di ciascun turno di lavoro, nonché le pause egli intervalli per la mensa, saranno segnalati da un suono di sirena.
Di norma, salvo esigenze tecniche ed organizzative aziendali, il personale turnista si avvicenderà sui tre turni nell'arco di 3 settimane, secondo la sequenza: 1° turno, 3° turno, 2° turno, 10 turno, 3° turno, 2° turno e così via.
Durante il turno di notte effettuato nelle giornate dal lunedì al giovedì, ferma restando la pausa retribuita di 30 minuti per consumare il pasto, in sostituzione del servizio mensa verrà erogata a tutto i) personale presente nel turno una "indennità di mancata mensa notturna" di importo pari al costo sostenuto dall'Azienda per la mensa (vale a dire il 65% del costo fatturato all'Azienda dal fornitore per ciascun pasto, attualmente pari a 3,32 Euro netti).
Per consentire l'accorciamento di 2 ore del 3° turno del venerdì di ogni settimana lavorativa, verranno utilizzate 1,5 ore di PAR e 0,5 ore di mancata mensa, retribuita con la voce "indennità mancata mensa".

Art. 11. b Personale normalista di produzione
Per il personale di produzione addetto al turno di lavoro centrale, salvo esigenze tecnico-produttive aziendali, l'orario sarà: dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30, con una pausa retribuita di 15 minuti dalle ore 10,00 alle ore 10,15.
La predetta pausa potrà essere segnalata da un suono di sirena.
Nella giornata del venerdì l'orario di lavoro sarà dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30 con utilizzo di 1 ora di PAR.

Turno

orario di lavoro

pausa retribuita di 15 minuti

intervallo mensa retribuito di 30 mm.

Primo turno

05,00 13,00

08,00 08,15

11,30 12,00

Secondo turno

13,00 21,00

16,30 16,45

19,00 19,30

Terzo turno

21,00 03,00

24,00 00,15

nessuno

Art. 11. c Personale impiegatizio
Per il personale impiegatizio, sia tecnico, sia amministrativo, salvo esigenze tecnico-produttive aziendali, l'orario normale di lavoro sarà: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì.
Nella giornata del venerdì l'orario di lavoro sarà dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 con utilizzo di ora di PAR.

Art. 11. d Orario elastico
Per il personale normalista di produzione e per il personale impiegatizio resta confermato che, per quanto riguarda le richieste individuali di temporanea applicazione di un orario elastico in entrata e in uscita, motivate da gravi problemi prospettati dal lavoratore, l'Azienda valuterà i singoli casi di volta in volta.

Art. 11. e Orario flessibile per gli impiegati
A decorrere dall'1.1.2005, per il personale impiegatizio sarà ammessa una flessibilità di massimo 30 minuti rispetto all'orario normale di entrata e di uscita di cui all'art. 11. c del presente contratto aziendale.
Da tale regime di flessibilità in entrata/uscita saranno esclusi gli impiegati con mansioni di "supeivisor" e gli impiegati la cui attività lavorativa è direttamente collegata al ciclo produttivo.
Rimane in ogni caso ferma la possibilità per l'Azienda, qualora future esigenze produttive od organizzative lo richiedessero, di adibire anche il personale impiegatizio al lavoro a turni.

Art. 11. Importo forfettario per i lavoratori turnisti
[…]
Poiché l'Azienda necessita di una certa flessibilità produttiva, per il periodo di vigenza del presente contratto, sia per rispondere tempestivamente alle sollecitazioni produttive del mercato, sia per sostenere adeguatamente il processo di consolidamento e di sviluppo di cui alla premessa del presente contratto, è necessario poter contare su di un plafond di ore straordinarie di circa 8.000 ore annue, in aggiunta alle 32 ore straordinarie annue pro capite previste dal vigente CCNL.
Le predette ore di lavoro straordinario verranno effettuate nella giornata del sabato, su base volontaria secondo la prassi aziendalmente in atto, che prevede la comunicazione entro il giovedì precedente di quali e quanti siano i lavoratori necessari.