Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 19 luglio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Teuco Guzzini-Confindustria Macerata e RSU/Femca-Cisl/Cgil/Filcem-Cgil
Settori: Chimici, Plastica, Teuco Guzzini, Macerata
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Parte normativa
Art. 1 Sistema di informazioni
Art. 2 Orario di lavoro
a) flessibilità
b) Straordinario
c) lavoro a turni
Art. 3 Ferie e permessi
Art. 4 Modifica art. 48 CCNL
Art. 5 Ambiente di lavoro
Parte economica

Art. 6 Mensa
Art. 7 Premi di risultato (P.d.R)
Art. 8 Clausola di salvaguardia
Art. 9 Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Teuco Guzzini spa

In data 19/07/2004 presso la sede della Teuco Guzzini spa corrente in Montelupone, si sono incontrati […] RSU della Teuco Guzzini spa assistiti da […] Femca-Cisl Provinciale e […] Femca-Cisl Regionale e da […] Cgil Provinciale di Macerata e […] Filcem-Cgil, […] Teuco Guzzini spa […], assistiti da […] Confindustria Macerata.
Dopo ampio ed approfondito confronto, le parti hanno raggiunto le seguenti intese in merito alla regolamentazione integrativa aziendale per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri della Teuco Guzzini spa

Premessa
Le parti con la stipula del presente accordo aziendale intendono dare piena e completa attuazione a quanto previsto dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali e sulle politiche del lavoro" del 23 Luglio 1993, riconoscendo che sono state introdotte e regolamentate erogazioni strettamente correlate ad elementi quali la qualità con il parametro della "soddisfazione dei clienti", la produttività con il parametro "incremento valore prodotto per ora lavorata" e l'efficienza con il parametro "premio di assiduità". Gli istituti di natura retributiva introdotti non daranno quindi luogo ad alcun trattamento acquisito, intendendosi nella disponibilità delle parti una loro eventuale rinegoziazione.

Parte normativa
Art. 1 Sistema di informazioni

Le parti stabiliscono di effettuare due incontri annuali, nel corso dei quali saranno fornite alla RSU informazioni sulla situazione produttiva, sui programmi di sviluppo ed in generale su tutte le problematiche inerenti lo sviluppo occupazionale dell'azienda, come previsto dal vigente CCNL parte I, Titolo 1.
In occasione di tali incontri saranno inoltre fornite informazioni in ordine:
a. alla consistenza dell'organico suddiviso per reparto, sesso e tipo di rapporto (tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, contratto di inserimento, ecc.);
b. alla distribuzione dell'organico nei vari reparti ed alle qualifiche riconosciute negli stessi;
e. al numero di ore lavorate suddivise per reparto e distinte in lavoro normale, flessibile e straordinario. Verrà inoltre consegnata copia del bilancio aziendale relativo all'anno precedente.

Art. 2 Orario di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di attivare misure che favoriscano comunque l'incremento dei livelli occupazionali. Peraltro, in considerazione dell'andamento del mercato, rilevate le specifiche esigenze produttive aziendali, si conviene quanto segue:

a) flessibilità
nel periodo gennaio-dicembre verranno effettuati collettivamente, esclusivamente per i reparti produttivi, regimi di orario flessibile di lavoro con prestazioni aggiuntive, rispetto al normale orario contrattuale, almeno fino ad un monte individuale di 60 ore.
Le variazioni di orario in incremento o in decremento dell'orario normale di lavoro verranno comunicate dall'Azienda alla RSU ed ai lavoratori con almeno due (2) giorni di anticipo: la prestazione in incremento diventa obbligatoria dalla data fissata per tutto il personale interessato, mentre rimane facoltà dei lavoratori dare disponibilità, se richiesti, ad anticipare la prestazione nei due giorni del periodo di preavviso.
[…] Tra le parti si conviene altresì che, per ogni blocco di minimo 4 ore prestato in regime di flessibilità, ciascun lavoratore potrà incrementare di un'ora la quota di ROL, Ex-festività, di fruizione individuale (di cui al successivo art. 3 e. 3 del presente accordo). Pertanto detta quota di fruizione individuale potrà essere incrementata di totali 16 ore (15 + 1 aggiuntiva per l'ultimo blocco di 4 ore), sempre che siano state realizzate tutte le 60 ore di flessibilità di cui al presente art. 2, lett. a), primo capoverso.
Le modalità attuative per il recupero della flessibilità, verranno comunicate dalla Direzione aziendale alla RSU nel corso di appositi incontri.
Eventuali impossibilità di un totale recupero delle ore aggiuntive in regime di flessibilità, verranno valutate nel corso dì apposito incontro.
[…]

Art. 5 Ambiente di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di operare per continuare a garantire le massime condizioni possibili di igiene e sicurezza del lavoro; a tale scopo decidono di effettuare appositi incontri nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 626/94 e dagli artt. 42 e 43 del vigente CCNL Parte Economica

Art. 8 Clausola di salvaguardia
In considerazione della possibilità che vengano definiti significativi investimenti, peraltro più volte richiesti, per il miglioramento delle condizioni climatiche all'interno dei capannoni produttivi e più in generale per servizi e comfort diretti alle maestranze, l'azienda si riserva di procedere ad opportuni incontri per la valorizzazione degli investimenti stessi.