Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2014, n. 4993 - Infortunio di un lavoratore minorenne: responsabilità del committente-responsabile dei lavori e delle imprese appaltatrici


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.L. N. IL (Omissis);
BO.FE. N. IL (Omissis);
G.J. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 2257/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 05/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI.
Udito il Proc. Gen. in persone del dott. Policastro A. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per la parte civile l'Avv. Capuci Mario del foro di Bologna che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese;
Udito il difensore Avv. Paglia Gianluca del foro di Roma per l'imputato B. che insiste per l'accoglimento del ricorso; per gli imputati Bo.Fe. e G.J. è presente l'avv. Fabrizio Poffi Langosteri del foro di Parma che insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


Con sentenza del 19 novembre 2010 il Tribunale di Parma - sezione distaccata di Fidenza - dichiarava la penale responsabilità di B.L., Bo.Fe. e altri in ordine al reato di lesioni colpose gravissime commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno del lavoratore minorenne A. C.M. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestata, li condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre al pagamento in solido delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, nei cui confronti liquidava altresì una provvisionale, e alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute.

Ai tre imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 590 cod. pen. aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica per avere cagionato, B.L., in qualità di socio e amministratore società C.M.B. di B.G. & figli, committente e responsabile dei lavori, Bo.Fe. e G.J. (titolari di imprese individuali, in qualità di gerenti di due delle tre ditte appaltatrici ed esecutrici dei lavori, lesioni gravissime al sopra indicato lavoratore minorenne, il quale, mentre tinteggiava in quota (a circa 8 metri al di sopra del piano stabile), precipitava a terra da un'opera provvisionale sulla quale stava svolgendo la propria attività lavorativa, e cioè da un ponteggio instabile e pericoloso allestito non a regola d'arte e "contra legem", con cattivo materiale e quindi del tutto inidoneo allo scopo. Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto appello gli imputati.

La Corte di Appello di Bologna in data 5.12.2012, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, riduceva la pena loro inflitta a mesi tre di reclusione ciascuno; confermava nel resto e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti delle costituite parti civili liquidate come in dispositivo.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso in cassazione i sopra indicati imputati. B.L. la censurava per i seguenti motivi: l)violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione anche in ragione delle modalità di redazione della sentenza stessa. In particolare lamentava la mancanza di legame tra le note e il contenuto del provvedimento cui le stesse si riferiscono, comportando tale circostanza illogicità della sentenza impugnata.

2) Violazione dell'art. 606, lett. e) per inosservanza della previsione di cui all'art. 513 c.p.p., comma 1, in relazione alla inutilizzabilità dell'interrogatorio del 15 luglio 2004 reso davanti al pubblico ministero dall'imputato B.. Secondo la difesa la Corte territoriale non poteva tener conto di tale interrogatorio davanti al pubblico ministero, dal momento che non c'era stato il consenso del difensore a che tale atto rifluisse nel fascicolo del dibattimento. D'altra parte tale questione non poteva formare oggetto di un motivo di appello, come sostenuto dalla Corte territoriale, dal momento che il giudice di primo grado nulla aveva detto in sentenza a proposito di tale atto.

3) Violazione dell'art. 606, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Il lavoratore infatti avrebbe dapprima sostenuto che il B. si era affacciato dal vecchio capannone e poi che il suddetto coimputato si era invece affacciato da quello in cui si stava svolgendo il lavoro di tinteggiatura.

Inoltre la persona offesa, contrariamente da quanto hanno affermato i testi F. e Br. e il perito S., i quali avevano riferito che il capannone era stato imbiancato solo nelle parti basse, hanno continuato a sostenere di avere effettuato l'imbiancatura del soffitto che, diversamente da quanto da lui dichiarato, non risultava essere stata compiuta.

4) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta prova delle dinamiche dell'infortunio, in quanto non sarebbe stato dimostrato che la persona offesa fosse effettivamente caduta dall'ultimo piano dell'impalcatura.

5) Difetto di motivazione relativamente alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni testimoniali del teste Gh.. Ci sarebbe infatti contraddizione tra ciò che è stato sostenuto nella sentenza impugnata, che cioè l'oscurità non aveva impedito al Gh. di "verificare e cristallizzare" lo stato dei luoghi, e ciò che ebbe a dichiarare il predetto teste, e cioè che egli ebbe effettive difficoltà ad accertare lo stato degli stessi.

6) Manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto che vi era stata la confessione dell'imputato, mentre invece i giudici della Corte territoriale si sarebbero limitati a riportare le considerazioni svolte nell'atto di appello, slegandole dal vero contesto e pretendendo di attribuire alle stesse valore confessorio.

7) Mancanza di motivazione relativamente al nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al B. di adozione di condotte antinfortunistiche e l'infortunio, non essendo a tal fine sufficiente sostenere, come ha fatto la Corte territoriale, che il B. era titolare di una posizione di garanzia.

Bo.Fe. e G.J. censuravano l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) violazione di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità. Osservava la difesa che non ci sarebbe prova che i due ricorrenti fossero titolari di una posizione di garanzia, che fossero "datori di lavoro di fatto", come sostenuto nella sentenza impugnata, in quanto titolari di due delle ditte appaltatrici. La Corte territoriale inoltre non avrebbe spiegato i motivi per cui aveva ritenuto inattendibile il teste a difesa b.g..

2) Violazione di legge con riguardo all'art. 530 cpv. c.p.p., in relazione all'art. 111 Cost., dovendosi procedere all'assoluzione in caso di ragionevole dubbio.

3) Eccessività della pena in relazione all'art. 133 c.p., in quanto, secondo la difesa, in considerazione della incensuratezza degli imputati e della loro giovane età, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulle contestate aggravanti.

Concorso della persona offesa nell'accadimento del sinistro in quanto, sul punto, la Corte territoriale, avrebbe omesso qualsiasi motivazione. La difesa di Bo.Fe. e G.J. proponeva motivi nuovi ed aggiunti in cui sosteneva che era maturata la prescrizione e ribadiva le argomentazioni già esposte in ricorso.


Diritto


I proposti ricorsi non sono fondati.

Si osserva preliminarmente che non risulta decorso alla data odierna il termine massimo di prescrizione.

Correttamente infatti i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per complessivi anni due e mesi tre, ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3 in ragione dei rinvii di numerose udienze conseguenti a richieste di rinvio dei difensori per concomitanti impegni professionali, citando anche pertinente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto.

L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, sebbene tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce una ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto ad un caso in cui trovano applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 (cfr, sul punto, Cass., Sez. 2, Sent. N. 17344 del 29.03.2011, Rv. 250076).

Deve essere pertanto rigettata l'eccezione proposta con i motivi nuovi depositati il 13.12.2013 dalla difesa di Bo.Fe. e G.J.. Cominciando dall'esame del ricorso di B. L., si osserva che infondato è il primo motivo. Non possono infatti condividersi le argomentazioni della difesa secondo cui nella sentenza impugnata sarebbe mancante il legame tra le note e il contenuto del provvedimento cui le stesse si riferiscono. Il provvedimento è invece ben costruito e accuratamente motivato, fornendo le indicate note, di facile lettura, citazioni giurisprudenziali pertinenti e approfondimenti con riferimento ad argomentazioni svolte in sentenza chiaramente indicate.

Infondato è poi il secondo motivo.

La difesa lamenta di avere chiesto la revoca dell'ordinanza ammissiva dell'acquisizione al fascicolo dell'interrogatorio del 15 luglio 2004 reso davanti al pubblico ministero dall'imputato B., ma che il giudice di primo grado non aveva risposto, pur non menzionando in sentenza tale atto. Peraltro, come ben indicato nella sentenza impugnata, ben poteva la Corte territoriale tenere conto di tale atto, non essendo intervenuto appello sul punto. Se anche infatti il giudice di primo grado non aveva espressamente menzionato l'interrogatorio di cui sopra, purtuttavia lo stesso era tra gli atti acquisiti al fascicolo che il giudice aveva esaminato e sulla cui base aveva affermato la responsabilità dell'imputato. Da ciò discende che la difesa del B. avrebbe dovuto impugnare la sua acquisizione al fascicolo del dibattimento.

Infondati sono poi il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, che si riferiscono a pretesi difetti di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa, del teste Gh., alla dinamica dell'infortunio e al valore "confessorio" che la Corte territoriale avrebbe attribuito alle dichiarazioni dell'imputato B.. La motivazione della sentenza impugnata su tali punti appare infatti adeguata e congrua, mentre le argomentazioni contenute nei sopra indicati motivi attengono al merito della vicenda, propongono una alternativa ricostruzione dei fatti e richiedono a questa Corte valutazioni che le sono precluse.

Passando all'esame del sesto motivo di ricorso, si osserva che, come ben indicato nella sentenza impugnata, B.L. era il committente delle opere aventi ad oggetto la costruzione di un capannone destinato ad attività artigianali, in quanto legale rappresentante della società C.M.B. di Boccacci Giovanni & figli s.n.c..

In tale sua qualità egli affidò l'esecuzione delle opere di tinteggiatura ad imprese individuali del tutto inadeguate (i titolari di tali imprese erano infatti i coimputati Bo.Fe. e G. J. che facevano i giostrai) e, come da lui stesso dichiarato, non si premurò di informare il coordinatore per la sicurezza, ing. Br.Gi., dell'ingresso non previsto di altre ditte all'interno del capannone. I lavori di tinteggiatura, pertanto, non erano previsti nel P.S.C., in quanto il B., come chiaramente indicato in sentenza, pensava di non esservi tenuto, in quanto non avrebbe pagato tali opere perchè le stesse venivano effettuate gratuitamente per ricompensare il ricorrente che consentiva al Bo. e al G. di ricoverare le giostre in altro capannone di sua proprietà.

Sussiste pertanto il nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al B. di adozione di condotte antinfortunistiche e l'infortunio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata anche nella sentenza impugnata (cfr, tra le altre, Cass., 9.07.2010, Angiulli, Rv.248918), risponde del reato il committente che aveva affidato lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore a metri due. Anche il ricorso proposto da Bo.Fe. e G. J. è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici della Corte territoriale hanno chiaramente evidenziato le ragioni per cui si doveva ritenere che i due ricorrenti dovessero ritenersi "datori di lavoro di fatto" e quindi titolari di posizione di garanzia nei confronti del lavoratore infortunato. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato "che nel cantiere si recarono solo Bo.

F. e G.J., che furono gli stessi - ed in particolare il Bo. - ad invitare M. e g. ad eseguire con loro il lavoro, a prendere il camion e l'impalcatura (da casa dello stesso F.) e a predisporre le modalità di lavoro, avuto particolare riguardo all'ancoraggio, del tutto precario, al cassone del camion".

Pertanto i giudici di appello hanno concluso che "l'accettazione di un lavoro in appalto in assenza delle necessarie capacità tecniche, l'omessa predisposizione del piano operativo di sicurezza, l'allestimento di un ponteggio rudimentale, rimovibile e pericolosissimo (senza alcuni parapetti, privo di un sottoponte di sicurezza, del tutto instabile perchè non saldamente ancorato) sono tutti profili di colpa ascrivibili a entrambi gli imputati, a prescindere dal loro ruolo formale, in chiaro nesso causale con l'evento".

Al fine dell'attribuzione della veste di datore di lavoro di fatto è invero assolutamente irrilevante la circostanza che le imprese dei due ricorrenti non fossero iscritte nel registro delle imprese e che il lavoratore infortunato lavorasse "in nero", nonchè la presenza di un rapporto gerarchico tra il garante di fatto e il soggetto garantito.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è infatti concorde nel ritenere che l'assunzione di fatto di una posizione di garanzia può prescindere dalla presenza di un rapporto gerarchico tra il garante di fatto e il soggetto garantito (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 24544 del 12.05.2011, rv. 250758).

Infondati sono poi i motivi attinenti alla ritenuta inattendibilità del teste b.g., alla sussistenza di un ragionevole dubbio che avrebbe dovuto portare all'assoluzione dei due imputati e alla ritenuta sussistenza del concorso di colpa della persona offesa.

Per quanto attiene alla valutazione delle dichiarazioni del teste di cui sopra i giudici di appello hanno indicato con adeguata motivazione le ragioni per cui non lo hanno ritenuto credibile, come pure le ragioni per cui hanno ritenuto che non sussistessero dubbi sulla responsabilità dei due imputati.

Per quanto poi riguarda la insussistenza del concorso della persona offesa, i giudici di merito hanno citato la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorchè l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione. Quanto infine alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass., Sez. 6, 22 settembre 2003 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass., sez. 6, 4 agosto 1998, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Bologna espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate in considerazione dell'alto grado della colpa e del gravissimo danno arrecato alla vittima e di irrogare la pena indicata in dispositivo.

I ricorsi devono essere pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile costituita liquidate come in dispositivo.




P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione e liquidate in favore di A.C. M. e liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014