Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 29 luglio 2013
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Puglia
Fonte: cislpuglia.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 Competenza del livello Regionale
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenza e Durata
Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Osservatorio
Art. 6 Banca delle ore
Art. 7 Premio di Produttività
Art. 8 Welfare integrativo
Art. 9 Formazione Professionale
Art. 10 Ambiente e Sicurezza sul lavoro
Art. 11 Pari opportunità
Art. 12 Disposizioni finali
Art. 13 Clausola di salvaguardia

Accordo quadro per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro nell'artigianato in Puglia

Le sottoscritte Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil della Puglia

Premesso
che a livello nazionale le Parti sociali hanno definito un modello contrattuale articolato su due livelli di contrattazione interconfederali (nazionale e regionale) e due livelli contrattuali di categoria (nazionale e regionale) aventi pari cogenza e regolati dal principio di inscindibilità;
che il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:
- diritti sindacali
- relazioni sindacali (regole e procedure)
- sistema di rappresentanza
- strumenti operativi bilaterali
- struttura contrattuale
- struttura retributiva
- mercato del lavoro
- formazione
- ambiente e sicurezza
- pari opportunità
- altri ambiti individuati dalle parti
che il livello regionale, la cui titolarità contrattuale spetta alle organizzazioni confederali regionali, ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle Parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale e di migliorare il sistema di relazioni sindacali secondo lo spirito dell'accordo interconfederale sulla rappresentatività e sulla validità della contrattazione integrativa del 28 giugno 2011;
fatte salve le competenze esclusive dei Contratti Collettivi Nazionali Lavoro (CCNL) di categoria, in sede regionale, fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre il livello nazionale, è possibile individuare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione;
che per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente condivisi dalle Parti a livello regionale;
che la contrattazione di secondo livello si attua sulla base degli accordi tra le parti per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro, con un maggiore impegno per la tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro e salvaguardia dell'ambiente
considerato
che nei contratti collettivi nazionali delle seguenti aree dell'artigianato:
- Alimentazione
- Chimica
- Comunicazione
- Legno - Lapidei
- Meccanica
- Servizi
- Tessile/moda
- Autotrasporto
è previsto un rimando al secondo livello regionale di contrattazione;
che la congiuntura economica attraversata dal Paese si riflette in maniera acuta nella nostra regione, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende in tutti i settori dell'artigianato ed il mantenimento dei posti di lavoro dei loro addetti;
che le Parti sociali e le recenti evoluzioni normative hanno ridisegnato il ruolo e le funzioni degli Enti bilaterali;
che le OO.SS. e le OO.AA. della Puglia hanno sottoscritto in data 26 maggio 2008 un protocollo d'intesa per il rilancio della bilateralità regionale;
che in data 21 ottobre 2011 è stato sottoscritto in sede regionale un accordo per il rilancio della bilateralità in Puglia che prevede l'ampliamento delle prestazioni poste in essere dall'Ebap in favore dei lavoratori e delle imprese aderenti;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono che le linee guida per la stipulazione dei contratti collettivi regionali di categoria debbano perseguire l'obiettivo di un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche flessibilità. Ciò al fine di creare adeguati margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, migliorare le prospettive occupazionali e professionali e liberare le risorse da destinare al salario integrativo. Pertanto, le Parti concordano di definire un accordo quadro regionale che garantisca a tutti i lavoratori delle imprese artigiane la possibilità di una contrattazione di secondo livello anche in presenza di una congiuntura economica decisamente sfavorevole.
A tal fine viene fornito il seguente schema tipo sulle linee guida per la contrattazione di II livello, che può essere adottato e/o declinato secondo le specifiche esigenze delle categorie interessate

Art. 1 Competenza del livello Regionale
Il presente è un Accordo Quadro Interconfederale da cui possono discendere accordi di settore che regolamentano tutte le materie di non esclusiva competenza dei CCNL.

Art. 2 Campo di applicazione
I CCRL si applicano ai lavoratori dipendenti delle imprese dislocate sul territorio della Puglia dei medesimi settori previsti dai CCNL di riferimento del settore artigianato.

Art. 4 Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali sono indispensabili per la gestione dei CCRL, attraverso lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti. Pertanto, ferma restando l'autonomia delle Parti sociali nonché le rispettive e distinte responsabilità, le stesse convengono su un sistema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti, nonché gli interventi di supporto che possano incidere sullo sviluppo produttivo ed occupazionale da realizzarsi anche attraverso un confronto con la Regione.

Art. 5 Osservatorio
Le Parti reputano che un'approfondita conoscenza delle dinamiche dei settori merceologici facenti parte del panorama artigiano sia condizione essenziale per favorire un confronto quanto più possibile proficuo e finalizzato all'individuazione di strumenti realmente utili per lo sviluppo tanto dell'Artigianato nel suo complesso quanto delle singole categorie.
Le molteplici esperienze di dialogo sociale e di concertazione nonché i rilevanti risultati ottenuti a seguito della solida collaborazione tra Regione Puglia, Parti Sociali ed Ebap (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) costituiscono un ottimo punto di partenza per la realizzazione di un Osservatorio dell'Artigianato Pugliese che consenta un monitoraggio accurato e continuo della situazione regionale sia a livello generale che di categoria.
Pertanto un gruppo tecnico in seno all'Ebap dovrà mettere a punto, con il coinvolgimento dei territori, un progetto finalizzato all'analisi del comparto e delle sue complessità, che potrà essere presentato alla Regione Puglia. Il progetto dovrà contenere le priorità d'azione, indicando i temi delle ricerche e degli studi da orientare alla valorizzazione del sistema produttivo del settore.
Si indicano, a mero titolo esemplificativo, eventuali temi di analisi:
a) dislocazione geografica, dimensioni e struttura delle imprese;
b) occupazione;
c) monitoraggio dell'accesso e dell'utilizzazione degli ammortizzatori sociali di carattere negoziale e generale;
d) andamento della congiuntura economica;
e) propensione all'esportazione ed all'innovazione;
f) indicatori individuati anche in base alle indagini effettuate da Enti quali Unioncamere o della Regione Puglia stessa;
g) altri temi che emergano dal confronto tra le Parti all'interno dell'Ente Bilaterale come di interesse rilevante per l'ottenimento delle finalità previste dal presente contratto, da programmarsi con cadenza annuale.
Le Parti si riuniranno di norma quantomeno una volta l'anno per analizzare quanto raccolto dall'Osservatorio.

Art. 6 Banca delle ore
Per far fronte alle variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente.
Qualora alla fine di ciascun mese le ore prestate eccedano quelle normalmente retribuibili nell'arco mensile, queste saranno nominalmente accantonate in una "banca delle ore” che, per ciascun dipendente, comprenda le ore supplementari, quelle di straordinario, quelle di permessi retribuiti e di ex festività.
I singoli contratti regionali di categoria potranno individuare il concreto impiego di tale monte-ore, che potranno tanto convertirsi in riposi compensativi quanto utilizzarsi per contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali in situazioni di crisi.
Trascorso il periodo-base di calcolo previsto dal contratto collettivo regionale di categoria, il monte ore accumulato dovrà essere comunicato trimestralmente al lavoratore nonché all'Ebap Puglia, anche a mezzo delle sue diramazioni territoriali. All'esito del computo, dovrà liquidarsi al lavoratore l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data. Tale importo dovrà calcolarsi sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
Ai singoli CCRL di categoria è affidata la concreta determinazione di eventuali maggiorazioni collegate alla banca delle ore.

Art. 9 Formazione Professionale
Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di formazione, le parti riconoscono la formazione continua dei lavoratori come un elemento indispensabile per l'incremento tanto della competitività quanto della produttività stessa delle imprese.
Le Parti riconoscono inoltre che l'apprendistato, così come ridisegnato all'interno del D.lgs. 167/2011, rappresenta un'occasione straordinaria per le imprese artigiane e le piccole imprese per incrementare la quantità ma soprattutto la qualità dell'occupazione giovanile.
La valorizzazione della componente formativa e la sua trasposizione in concrete competenze che siano al tempo stesso patrimonio per il lavoratore e valore aggiunto per l'impresa costituiscono un obiettivo fondamentale da perseguire con tutti gli strumenti di dialogo negoziale.
È pertanto necessario continuare a sviluppare, sulla scia delle positive esperienze maturate in sede bilaterale e di concerto con le istituzioni regionali, tutto quanto necessario per dare concreto compimento al nuovo apprendistato.

Art. 10 Ambiente e Sicurezza sul lavoro
Le Parti riconoscono che la sicurezza sui luoghi di lavoro è un bene primario tanto per le imprese quanto per i lavoratori e che qualunque azione volta allo sviluppo ed alla crescita economica non può che tenerla in debita considerazione.
Pertanto ribadiscono il proprio impegno nel voler rendere l'intero settore dell'artigianato, pur con le sue molteplici e complesse problematiche, sempre più rispondente ad elevati standard di protezione attraverso non soltanto un'opera di sensibilizzazione culturale nei confronti di imprese e lavoratori, ma anche attraverso la creazione di appositi sistemi organici di monitoraggio e controllo, così come previsto nell'Accordo Applicativo del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sottoscritto in data 19/7/2012, dando piena attuazione all'Opra ed alla rete degli RLST.

Art. 12 Disposizioni finali
Le parti concordano di dare mandato al Consiglio di amministrazione dell'Ebap (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) di emanare, entro 60 gg, i regolamenti relativi alla gestione dei nuovi fondi istituiti dal presente accordo e di darne la massima pubblicità ed informazione ai lavoratori e alle imprese interessate.
Il presente accordo quadro non esclude l'inserimento di altre materie nella contrattazione integrativa settoriale, purché di non esclusiva competenza del CCNL e di Accordi Interconfederali. A tal fine le parti ribadiscono il loro impegno a favorire la stipulazione di CCRL di categoria ed a verificarne lo stato di attuazione entro il 31/12/2013.
Per quanto non previsto dai CCRL si rinvia ai CCNL, agli Accordi interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 Clausola di salvaguardia
A fronte dei provvedimenti legislativi che modifichino il quadro normativo di riferimento, le Parti convengono di incontrarsi immediatamente per le opportune necessarie valutazioni e per definire interventi di adeguamento.