Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 13 settembre 2013, n. 37747 - Difetto dell'impianto frenante del mezzo e condanna di un datore di lavoro


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) S.N., N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 301/2012 pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari il 21/2/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE Salvatore;
udite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. MURA Sandra, difensore della parte civile, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione alla parte civile delle spese di costituzione;
udite la conclusioni dell'avv. MELIS Alessandro, difensore di S.N., il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la condanna pronunciata nei confronti di S.N. dal Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Sanluri, riducendo la pena a questi inflitta, confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato, per aver cagionato al lavoratore dipendente M.S. lesioni personali gravi, per colpa consistita nell'aver omesso di eseguire le verifiche dell'impianto frenante del semirimorchio Brenta L/44 targato (Omissis), mezzo d'opera del quale egli era proprietario.

Nella ricostruzione dei giudici di merito il M., autista dipendente dello S., era stato da questi comandato al trasporto di materiali inerti, da eseguirsi mediante il semirimorchio sopra menzionato e nel percorrere una strada con numerose curve, in un tratto in discesa il veicolo aveva preso velocità senza che il conducente potesse frenarlo in modo adeguato a causa di un difetto dell'impianto frenante, di talchè il mezzo aveva finito per ribaltarsi cadendo da un ponte.

Nell'occorso il M. aveva riportato lesioni personali gravi.

La colpa dell'imputato veniva individuata previo accertamento del fatto che il lavoratore aveva reso edotto il proprio datore di lavoro dell'inefficienza dell'impianto frenante, da ultimo, il giorno precedente l'infortunio. Su tale presupposto fattuale, si derivava che lo S. avrebbe dovuto tenere il mezzo ed affidarlo al dipendente solo se in condizioni di sicurezza. La Corte di Appello, in particolare, a fronte delle censure che evidenziavano l'abnormità del comportamento di guida del M., precisava che, a dire della persona offesa, la velocità superiore al limite imposto nell'occasione era stata dovuta proprio al guasto dell'impianto frenante e che, peraltro, le conclusioni del perito erano state nel senso che la velocità di 50 km/h raggiunta dal veicolo non avrebbe determinato il sinistro se quell'impianto fosse stato funzionante;

che il conducente aveva potuto rendersi conto dell'avaria solo dopo aver caricato il camion e che, una volta accortosene, non aveva avuto la possibilità di fermare il veicolo.

La Corte di Appello giungeva quindi alla conclusione della non abnormità della condotta del lavoratore.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione.

Attraverso tre motivi si duole:

- del travisamento della prova compiuto dalla Corte di Appello, la quale ha affermato che il conducente si rese conto dell'avaria solo all'atto di scalare la marcia, mentre l'ing. F., perito dell'ufficio, ha affermato che l'autista si rese certamente conto che non funzionava il freno già durante il tragitto e che la velocità da mantenere era di 30 km/h;

- della contraddittorietà della sentenza, che da un verso afferma che il M. apprese del difetto dei freni solo durante la guida e nel contempo afferma che la sera precedente all'incidente egli comunicò il malfunzionamento al collega Sa.;

- della violazione di legge compiuta dalla Corte di Appello nell'escludere la esclusiva efficienza causale del comportamento del lavoratore, a conoscenza del malfunzionamento e ciò nonostante circolante ad una velocità di gran lunga superiore a quella consentita; nonchè nell'affermare l'elemento soggettivo del reato nonostante l'imprevedibilità dell'evento alla luce dei ripetuti controlli eseguiti sul veicolo, il più recente dei quali risalente ad una settimana prima del sinistro.


Diritto


3. In via preliminare mette conto rilevare che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione del reato.

4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.

4.1. Al fine di una maggiore snellezza della presente motivazione appare opportuno prendere le mosse dalla considerazione della assoluta centralità che, sia per la decisione impugnata che per il ricorso in esame, assume il dato della consapevolezza da parte dello S., in termini prossimi al sinistro (il giorno precedente), del cattivo funzionamento dell'impianto frenante del semirimorchio assegnato al M.. Come si è esplicato nella esposizione del fatto, per la Corte di Appello tale circostanza risolve ogni questione relativa alla esigibilità dallo S. dell'adempimento dei doveri prevenzionistici dei quali era onerato in forza della posizione datoriale. Specularmente, anche il ricorso dedica considerevole attenzione al dato in parola.

Ebbene, è certamente vero che la motivazione qui censurata risulta manifestamente illogica su tale punto non secondario. Infatti, la Corte distrettuale fonda la propria affermazione sul fatto che il M. aveva informato lo S. del descritto malfunzionamento nella giornata precedente a quella in cui si verificò l'incidente. La prova di ciò viene tratta dalla deposizione della persona offesa, ritenuta riscontrata dalle dichiarazioni del collega Sa. e da un argomento logico. Il Sa. ebbe a riferire che il M. gli aveva comunicato il giorno prima del sinistro che l'impianto frenante non funzionava bene; l'argomento logico è che sarebbe stato privo di senso da parte della persona offesa nascondere la circostanza al proprio datore di lavoro.

Ma l'argomento logico è invero privo di reale consistenza, perchè affermare che non avrebbe avuto senso nascondere allo S. l'anomalo funzionamento dell'impianto frenante significa non considerare l'evenienza che il M. non avesse semplicemente avuto la possibilità materiale di parlare con il proprio datore di lavoro.

D'altro canto, la decisione non offre alcun appiglio che permetta di ritenere che il Collegio territoriale abbia calato nel processo la propria asserzione sulla base di elementi fattuali in grado di corroborarlo.

Anche in relazione alla percezione del malfunzionamento dei freni da parte del M. si deve convenire con il ricorrente in ordine all'incongruente accostamento della circostanza sopra ricordata - della conoscenza di un difetto dell'impianto frenante da parte del lavoratore pregressa al sinistro - all'affermazione per la quale il M. apprese di tale difetto solo durante la guida. Ed anche il denunciato travisamento della prova appare realmente emergente.

Tuttavia i descritti vizi motivazionali non risultano decisivi, ovvero non sono in grado di vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (cfr. Sez. 3^, n. 37006 del 27/09/2006 - dep. 09/11/2006, Piras, Rv. 235508).

Occorre infatti tener conto del ruolo di datore di lavoro ricoperto dallo S.. Ruolo che gli imponeva di fornire al proprio lavoratore attrezzature da lavoro (qual'è certamente il veicolo per il suo conducente) in condizioni di efficienza e comunque tali da far sì che esse non costituissero pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, comma 2; D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 e segg.; D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71).

Nello specifico, si trattava di sottoporre i mezzi a controlli periodici in grado di identificare guasti o riduzioni di efficienza dovute ad eventi occasionali, cedimenti o usura.

Dal momento che il perito ha rilevato un difetto dell'impianto frenante dovuto ad usura (pg. 4 della sentenza; circostanza non contestata), i controlli che pacificamente risultano eseguiti sul semirimorchio denunciano chiaramente la propria inadeguatezza.

Poichè la perdita di efficienza del sistema frenante si è prodotta nel tempo, è privo di rilievo il fatto che lo S. avesse appreso o meno di problemi ai freni il giorno prima dell'accaduto.

Anche per quanto attiene al comportamento del M., consistito nel porsi alla guida nonostante lo stato del semirimorchio e nell'aver mantenuto una velocità non adeguata a quello, va affermato che esso non costituisce fattore in grado di interrompere il nesso di causalità tra la condotta antidoverosa mantenuta dallo S. e l'evento verificatosi.

Questa Corte si è più volte soffermata sul concetto e sulle implicazioni del comportamento negligente del lavoratore, stabilendo il principio per il quale la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento - morte o lesioni del lavoratore - che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.

E' abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (ex multis, Sez. 4^, n. 23292 del 28/04/2011 - dep. 09/06/2011, Millo e altri, Rv. 250710).

Nel caso che occupa non c'è dubbio alcuno in ordine al fatto che l'errata condotta di guida rientri nella sfera del rischio che le regole cautelari volate, calate nello specifico caso concreto, intendono fronteggiare.

In conclusione, la sentenza impugnata non merita di essere annullata in quanto sulla base dell'accertamento condotto nei gradi di merito, pur con il corredo dei sopra descritti passaggi motivazionali non immuni da vizi, essa evidenzia in modo sufficientemente compiuto e coerente con il quadro normativo che lo S. si rese responsabile del sinistro occorso al dipendente perchè non eseguì o fece eseguire adeguate verifiche dell'impianto frenante del semirimorchio utilizzato dal M., non impartì ai lavoratori le necessarie istruzioni affinchè essi potessero avvedersi tempestivamente dell'eventuale persistente avaria ovvero non proibì che in presenza di queste essi si mettessero comunque alla guida.

5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione alla parte civile delle spese di questo procedimento; spese che si liquidano in Euro 2500,00, oltre accessori come per legge.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile M.S. le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013